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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2019

Cassazione n. 23694/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11174/2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te dom ic. i n Roma, via G. Cuboni 12 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ra ppres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- BPER s.pa.-incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - , in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa a r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e dife s a , per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- -contro- CASA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via G. Cuboni 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -resistente all’incidentale – BPER s.pa.- incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - , in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente all’incidentale- -nonché- BPER s.pa.- incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - , in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;-ricorrente incidentale- -contro- CASA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via G. Cuboni 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -resistente incidentale- avverso la sentenza n. 1990 /19, emessa dalla Corte d’appello di Firenze, depositata il 6.8.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.07.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , con distinte citazioni, proponevano appello avverso la sentenza emessa nel 2012 dal Tribunale di Firenze, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in solido con la Banca di Credito cooperativo di Roma, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:PERSONA], a pagare in favore della Casa s.p.a., la somma di euro 1.192.836,00 oltre interessi, per l’indebita negoziazione di sei assegni bancari falsi, e la somma di euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine. In particolare, le parti attriciesponevano che: [OSCURATO:PERSONA], tra l’aprile e il giugno del 2024, previa apertura di conto correntepresso la Banca di Credito cooperativo di Roma, filiale di Pomezia, e presso [OSCURATO:PERSONA]- filiale di Pomezia - aveva incassato, tramite girata ai suddetti istituti di credito, sei assegni bancari tratti sul conto aperto dalla Casa s.p.a. presso [OSCURATO:PERSONA], filiale d i Firenze, che aveva denunciato gli anomali prelievi il 15.7.2004; le successive indagini avevano condotto al sequestro dei suddetti titoli che risultarono totalmente falsificati anche nei numeri di serie; infatti, Casa s.p.a. era in possesso degli originali che non erano stati messi in circolazione; il Tribunale, in accoglimento delle domande restitutorie e risarcitorie avanzate dalla Casa s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- che aveva chiamato in causa gli istituti di credito che avevano negoziato i titoli contraffatti e il responsabile della truffa ([OSCURATO:PERSONA])- condannava, come detto, [OSCURATO:PERSONA] e i chiamati in causa, in solido, a pagare l’intero ammontare delle somme inerenti ai titoli falsi, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali. Con sentenza del 6.8.19 la Corte territoriale, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e su quelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca di Credito cooperativo di Roma,in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA], in solido con [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all’importo di euro 299.065,00, e in solido con BCCR e della Banca di Credito coop. di Roma,s.c. r . l . limitatamente alla somma di euro 297.358,00, a pagare alla Casa s.p.a. la somma di euro 596.418,00 oltre interessi convenzionali dalla data della sottrazione alla messa in mora, e interessi legali dalla messa in mora al saldo, rigettando la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali all’immagine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], estesa anche ai soggetti chiamati in causa. Al riguardo, la Corte d’appello osservava che: era da premettere il principio- di cui alle SU n. 12477/18 - secondo il quale, in tema di responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno non trasferibile, la responsabilità, sia dell’istituto che ha negoziato il titolo quale giratario per l’incasso, sia della banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione, era da ricondurre all’ambito della responsabilità contrattuale; nella specie era emerso che gli assegni falsificati- esaminat i dal Tribunale all’udienza di precisazione delle conclusioni-risultavano artefatti in modo evidente e grossolano; [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato detta circostanza, assumendo che al momento della negoziazione dei titoli essi erano stati sottoposti ai controlli del [OSCURATO:PERSONA] competente a seguito dei quali non erano state ravvisate irregolarità formali, e che lo stato degli assegni non era lo stesso del momento della negoziazione; dagli atti del procedimento penale si desumeva che i sei assegni postali, da un primo esame visivo, presentavano abrasioni nello spazio riservato alla dicitura delle coordinate AB/CAB, a quella della filiale di radicamento del conto, al numero dell’assegno, alla numerazione del conto ed alla cd. code line; nello spazio sottostante riservato alla numerazione del conto si rilevavano parzialmente, in controluce, serie di numeri che farebbero presumere l’originaria numerazione; non sussistevano dunque dubbi sul fatto che i titoli fossero visibilmente alterati al momento della loro negoziazione, e che i segni della contraffazione dovessero essere necessariamente riconosciuti da soggetti esperti della banca, i quali esaminarono i titoli per completarne la procedura d’incasso che condusse all’addebito delle somme sul conto corrente postale intestato alla Casa s.p.a.; il fatto che tale obbligo di controllo e verifica gravasse anche sugli addetti degli istituti di credito giratari dei titoli per l’incasso non determinava il venir meno della responsabilità dell’istituto trattario ma, al contrario, un concorso di responsabilità per l’inadempimento degli obblighi di natura contrattuale gravanti sugli istituti coinvolti, responsabilità concorrenti con quella dell’autore dei delitti in questione; non era configurabile a carico della correntista, Casa s.p.a., un concorso di colpa del danneggiato per non aver quest’ultimo effettuato le tempestive verifiche sul proprio conto corrente, pur disponendo dell’accesso telematico al conto, e le opportune contestazioni delle singole rimesse nel termine di gg. 60 dal ricevimento degli estratti-conto.La Corte d’appello oss ervava altresì che: ricorrevano invece i presupposti del concorso di colpa a carico della Casa s.p.a. nel verificarsi dell’evento dannoso, per non aver la correntista comunicato a [OSCURATO:PERSONA] dati degli assegni annullati che non sarebbero mai stati posti in circolazione; l’obbligo di comunicare la distruzione o il deterioramento dei moduli degli assegni a [OSCURATO:PERSONA] previsto dal contratto di conto corrente; era da reputare altamente probabile che la scelta di Casa s.p.a. d i annullare i tito li senza comunicarlo a [OSCURATO:PERSONA] facilitato la clonazione degli assegni annullati e la condotta illecita del Ciocci, ponendo all’incasso gli assegni sui quali erano stati riprodotti i fatti identificativi dei sei assegni annullati, rimasti in possesso della correntista; tale concorso di colpa era valutato nella percentuale del 50%; era fondato il motivo di gravame relativo all’insussistenza del danno non patrimoniale. Casa s.p.a. ricorre in cassazione avvers o la suddetta sentenza d’appello, con due motivi.Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Poste italiane s.p.a. e BPER s.p.a. - incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - resistono con distinti controricorsi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e BPER s.p.a. propongono ricorsi incidental i , affidati rispettivamente a cinque e quattro motivi; quest’ultima resiste con controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 1363 e 1370, c.c., per aver la Corte d’appelloravvisato nella condotta della correntista una violazione delle prescrizioni del contratto di conto corrente con [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , in ordine alla mancata comunicazione dei dati degli assegni annullati “..che non sarebbero mai stati posti in circolazione…”, omissione che aveva concretizzato, unitamente alla condotta di [OSCURATO:PERSONA] e degli istituti chiamati in causa, un concorso di colpa nella causazione dell’evento dannoso consistito nell’illecita sottrazione delle somme portate dagli assegni falsificati, a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la ricorrente lamenta che: le norme del contratto di conto corrente contemplavano ipotesi diverse da quella verificatasi nella fattispecie, ovvero il danneggiamento o la distruzione, e non anche quella dell’annullamento dei titoli, considerando che in tal caso ilfatto che il cliente custodisse il titolo presso di sé non comporta va alcun rischio di uso illecito degli assegni; la decisione impugnata era dunque frutto di un’interpretazione illegittima delle norme richiamate, contrastante con la r atio delle clausole contrattuali in esame, penalizzante la società correntista, non sussistendo il rischio di trafugamento dei titolo; sul punto, l’interpretazione delle suddette norme contrattuali non doveva limitarsi al dato testuale, atteso che nella fattispecie incombeva solo un onere di custodia degli assegni annullati, tanto che il falsificatore aveva potuto realizzare l’illecito solo grazie alle informazioni ricevute da soggetti complici con l’accesso al sistema informatico. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1227, c.1, c.c., per aver la Corte d’appello riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50% a carico della ricorrente in ragione della contestata violazione contrattuale, data l’assoluta inidoneità della condotta ascritta ad incidere causalmente sugli eventi dannosi connessi alla negoziazione dei titoli falsificati. La ricorrente principale si duole in particolare che tali eventi dannosi erano da imputare esclusivamente alla condotta degli istituti presso i quali erano stati negoziati gli assegni postali falsificati, per la violazione delle norme di diligenza professionale afferenti alle verifiche e ai controlli in occasione della negoziazione dei titoli.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. formula ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il primo motivodenunzia violazione degli artt. 1227, c.1, c.c, 40, 41 c.p., 1218 c.c., 1175, 1375, c.c., per non aver la Corte d’appello correttamente applicato le norme sulla responsabilità e sul nesso di causalità per inosservanza degli obblighi contrattuali, ritenendoPoste Italiane corresponsabile della causazione del danno lamentato da Casa s.p.a. che, invece, era da considerare l’ unica responsabile. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1227, 2055, c.c., 132, c.p.c., per non aver la Corte territoriale attribuito in via esclusiva la colpa in capo al Ciocci e, in subordine, per non aver valutato e quantificato in misura proporzionale l’incidenza causale dellacondotta di quest’ultimo. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1175, 1176, 1375, c.c., 3 punto 1 degli accordi interbancari, 38 l. n. 1736/33, 40, 41, c.p., per non aver il giudice di secondo grado escluso la corresponsabilità della ricorrente con le banche negoziatrici. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 1218, 1175,1176, 2055 c.c., 97 c.p.c., 132 c.p.c., 111 Cost., per non aver la Corte d’appello attribuito in maniera esclusiva la colpa del danno alle banche negoziatrici, anche in solido con il Ciocci, e per non aver valutato e quantificato in misura proporzionale l’incidenza causale della condotta delle stesse banche. Il quinto motivo denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte territoriale disposto la condanna delle banche negoziatrici a tenere integralmente indenne [OSCURATO:PERSONA] da qualsiasi richiesta avanzata dalla Casa s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s . p . a. Al riguardo, la ricorrente incidentale assumedi aver dedotto, sia in primo gradoche in secondo grado, che tutti gli assegni oggetto di causa erano stati negoziati presso gli istituti bancari i quali li avevano presentati e garantiti come validi e regolari, e di aver formulato tale domanda nei due gradi di giudizio, in via subordinata, lamenta ndone l’omes sa pronuncia. Il primo motivo del ricorso incidentale della BPER, sulla responsabilità di Casa s.p.a.., deduce l’o messo esame di fatti storici principali o secondari la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati discussi tra le parti ed abbiano carattere decisivo, anche in relazione agli artt.115, 116 c.p.c., 1227 co.1 c.c., 1175 cc 40 e 41 c.p. Al riguardo, s’impugna la richiamata motivazione per omesso esame di ulteriori fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, qualora esaminati dalla Corte territoriale, avrebbero determinato una diversa determinazione del criterio della responsabilità in capo a Casa s.p.a. e conseguentemente della quantificazione, anche ai sensi dell’art.1227 cc e relativa diminuzione di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nel rispetto degli artt. 366, 1° co. n. 6) e 369, 2° co. n. 4) c.p.c. si allegano e si indicano i documenti ed i fatti storici dei quali la Corte non ha tenuto conto, i dati testuali da cui derivano, la relativa rilevanza e l’ambito nel quale hanno costituito oggetto di esame. I fatti storici decisivi dei quali la Corte non ha tenuto conto sono costituiti(secondo la ricorrente): -dalla circostanza, fatto costitutivo stesso della pretesa azionata dall’attrice, incontestato, che Casa s.p.a., ente che gestisce il patrimonio residenziale fiorentino della disciolta Ater, movimentava sul conto corrente unicamente le entrate dei canoni di locazione mentre, perle uscite, soltanto quelle per limitatissimi importi mai superiori ad € 10.000 per spese in favore della stessa Casa s.p.a..Pertanto, sugli estratti conto di Casa s . p . a transi tavano unicamente piccole cifre. Secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, tale fatto costituiva un comportament o gravemente colposo di tale società che, qualora, come avrebbe dovuto, avesse verificato costantemente gli estratti conto si sarebbe avveduta dell’addebito del primo assegno denunciando immediatamente l’accaduto ed evitando la truffa in relazione ai successivi cinque assegni. Considerato che si trattava di operazioni anomale, con causale totalmente diversa rispetto a quelle di prassi e che movimentavano il conto, la semplice apertura on line dell’estratto conto ne avrebbe dato immediata vision e e contezza. Parimenti per il secondo assegno, il cui addebito non poteva non destare sospetto, dato l’importo e la causale. BPER lamentava dunque che: Casa s.p.a. con il suo comportamento gravemente omissivo e comunque colposo aveva invece consentito l’incasso addirittura di tutti gli assegni per i quali aveva omesso la segnalazione a [OSCURATO:PERSONA], in un arco temporale da lasciare attoniti, dal primo all’ultimo, andando a controllare gli estratti conto solo il 14 luglio 2004, a fronte dell’addebito dell’ultimo assegno avvenuto il 22/6/2004; c iò nonostante, la Corte ha omesso di considerare tale rilevantissima circostanza, che ha consentito in misura pressoch é totalitaria il compimento complessivo delle operazione, più volte rilevata dalle controparti. Tanto più grave , secondo BPER, se si considera che trattandosi di un Ente pubblico, si dispone va di un apposito Ufficio contabile ed appare quanto meno singolare che possa non essersi avveduto nell’arco di quasi tre mesi che sugli estratti conto venivano ogni volta annotati addebiti per quasi euro 200.000,00 , fino ad arrivare ad un milione e duecentomila euro.Si rammenta al riguardo che il primo assegno di € 196.216,20 è stato addebitato il 6/4/2004, il secondo di € 198.700,00 il 28/4/2004; il terzo di € 199.800,00 l’11/5/2004; il quarto € 199.820,00 il 22/6/2004; il quinto di € 198.600,00 il 22/6/2004 e l’ultimo di € 199.700,00 il 22/6/2004. Solo in data 14 luglio 2004, e nonostante Casa s.p.a. avesse il collegamento on linedel conto (cfr. citazione fasc. primo grado di Poste riallegato), l’Ente avrebbe effettuato un controllo accorgendosi dell’accaduto. Il secondo motivo, sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deduce l’omesso esame di fatti storici principali o secondari la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati discussi tra le parti ed abbiano carattere decisivo, anche in relazione agli artt.115, 116 c.p.c., 40, 41 c.p., 1175 c.c. Al riguardo, la ricorrente incidentale assume che la Corte ha erroneamente attribuito alla trattaria ed alle giratarie la medesima responsabilità per non avere rilevato la pretesa contraffazione dei titoli , mentre ha omesso di considerare due fatti decisivi e rilevanti nella verificazione dell’evento, compiuti ed imputabili solo a [OSCURATO:PERSONA] non anche alle giratarie, idonei invece ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la quota principale di responsabilità (che avrebbe dovuto da sola concorrere con quella diCasa spa) comunque sicuramente superiore e piùgrave rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Nel rispetto degli artt. 366, 1° co. n. 6) e 369, 2° co. n. 4) c.p.c. si allegano e si indicano i documenti ed i fatti storici dei quali la Corte non ha tenuto conto, i dati testuali da cui derivano, la relativa rilevanza e l’ambito nel quale hanno costituito oggetto di esame. I fatti storici decisivi dei quali la Corte non ha tenuto conto sono costituiti:a)-dalla circostanza che il conto corrente di Casa s.p.a. in essere su [OSCURATO:PERSONA] era movimentato esclusivamente da entrate dei canoni di locazione degli alloggi popolari mentre le uscite , come si legge nell’atto di citazione (che si riallega ai sensi dell’art.369 c.p.c.) “sono unicamente rappresentate da pagamenti mediante assegni effettuati a favore della stessa Casa s.p.a. (quale compenso per il servizio di riscossione ovvero per spese di manutenzione degli immobili anticipate dalla società, dei Comuni soci con cadenza annuale (per gli importi relativi ai canoni di locazione di servizio e delle spese sost enute per conto della proprietà, delle associazioni sindacali di categoria per le quote associative; per importi dunque assolutamente limitati,ed infine e solo per un periodo temporale limitato ai membri degli organi sociali; “ b) della circostanza di non essersi avvenuta della falsità della firma di traenza che solo [OSCURATO:PERSONA] poteva verificare in forza dello specimen essendo la banca trattaria; - nonostante quanto sopra e nonostante gli estratti contodi Casa s.p.a. riportassero da sempre tali risultanze, dunque uscite limitatissime e con precise causali, [OSCURATO:PERSONA] , in totale assenza di diligenza e accortezza atta ad evitare sottrazioni di così ingenti somme di denaro e truffe ai danni della propria cliente, ha comunque disinvoltamente autorizzato l’incasso di ben sei assegnidi circa 200 mila euro ognuno, per un totale di circa un milione e duecentomila euro a favore del Ciocci (peraltro da essa stessa denunciato mesi prima per truffa) contravvenendo ai più elementari canoni di diligenza, correttezza e buona fede contrattuale. Secondo la BPER tale fatto costituisce un comportamento gravemente colposo di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto trattaria ed a conoscenza della movimentazione del conto, in sede di operazioni avrebbe potuto e dovuto verificarne sin dal primo assegno l’anomalia in quanto totalmente diversa rispetto a quelle di prassi e che movimentavano il conto. Parimenti, peril secondo assegno, il cui addebito non poteva non destare sospetto,dato l’importo e la causale. Pertanto, BPER lamenta che:[OSCURATO:PERSONA] con il suo comportamento gravemente omissivo e comunque colposo ha invece consentito l’incasso addirittura di tutti gli assegni. Le medesime considerazioni valgono per l’omesso controllo della alterazione della firma di traenza che quale banca trattaria, solo [OSCURATO:PERSONA] poteva verificare con lo specimen di firme; c iò nonostante, la Corte ha omesso di considerare che tali rilevantissime circostanze, poste in essere solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche da [OSCURATO:PERSONA]- poi incorporata da BPER - hanno consentito o comunque agevolato in misura pressoché totalitaria il compimento complessivo delle operazioni, più v olte rilevata dalle controparti; quest’ultime costituiscono una aggravante rilevantissima a carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle banche giratarie che certamente non potevano verificare le movimentazioni del conto di Casa s.p.a. e la eventuale anomalia delle operazioni e delle firme. Con conseguente erronea attribuzione di pari responsabilità a [OSCURATO:PERSONA] rispetto a Unipol alla quale poteva essere imputata esclusivamente la eventuale rilevabilità della alterazione degli assegni; le omissioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] integrano: -la responsabilità contrattuale di P oste Italiane, gravante anche sulla trattaria (Cass.SSUU n. 12477/2018) - un inadempimento degli obblighi gravanti sulla banca trattaria in forza della convenzione di assegno -una responsabilità per colpa grave in base ai più generali principi di diligenza, correttezza e buona fede, anche ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., cui deve essere improntata la condotta delle banche con particolare riferimento alla circolazione degli assegni;- la causa esclusiva del danno, poiché, se le verifiche fossero state effettuate e gli assegni bloccati, sarebbero stati evitati gli addebiti sul conto corrente del traente. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione artt.1227 co.I, c.c., 40 e 41 c.p. , 2043 c . c . Secondo la ricorrente, la Corte territoriale si è limitata a valutare la sussistenza delle rispettive responsabilità delle parti senza vagliare minimamente i principi sul nesso di causalità, la sequenza degli eventi e la loro idoneità causale, in violazione delle norme richiamate in epigrafe.L'interruzione del nesso causale può essere anche l'effetto del comportamento dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, sì da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass., Sez. III, 19/07/2018, n. 19180; 12/09/ 2005, n. 18094; 8/11/2002, n. 15704); quando invece il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso alla produzione di quest'ultimo, trova applicazione l'art. 1227, primo comma, cod. civ., il quale afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (cfr. Cass., Sez. III, 3/12/2002, n. 17152). Nel caso di specie,la BPER lamenta che la Corte di Appello ha attribuito, erroneamente, la responsabilità, nella misura del 50% a Casa s.p.a. e la restante quota in solido tra le due Banche e [OSCURATO:PERSONA] omettendo di considerare nella dovuta misura ed in punto di apporto causale, la sequenza degli eventi e soprattutto l’avvenuto superamento del fatto generatore della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli, successivi, posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e Casa s.p.a. Con il quarto motivo si deduce che l’accoglimento, anche parziale,del ricorso spiegato comporterebbela riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che espressamente si impugna, con ogni conseguente statuizione, anche restitutoria, eventualmente anche in sede di rinvio. I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente interpretato le norme del contratto di conto corrente, nella parte relativa alle fattispeciedell’obbligo di comunicare a Poste it aliane gli assegni danneggiati o distrutti, per non aver ritenuto escluso dall’ambito di tale obbligo il caso dei titoli annullati ma conservati presso il correntista. A sostegno della sua tesi, la ricorrente assume che in siffatta ipotesi, a differenza delle ipotesi del danneggiamento e della distruzione degli assegni, non sussisterebbe i l rischio che i titoli possano essere in concreto trafugati ed alterati, proprio perché in possesso del correntista. Per le medesime ragioni, è censura ta la statuizione della sentenza impugnata sul concorso di colpa con gli altri soggetti, asserendo che la condotta contestata non avrebbe potuto assumere efficacia causale circa gli eventi dannosi consumati attraverso la negoziazione degli assegni falsificati. Ora, le doglianze afferenti all’erronea interpretazione delle norme contrattuali sono inammissibili in quanto non dirette ad evidenziare l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici, bensì a ribaltare il percorso interpretativo seguito dalla sentenza impugnata.Al riguardo, va osservato che in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., n. 27136/17; n.873/19; n. 9461/21). Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata ad affermare che la Corte territorialeaveva interpretato le suddette norme contrattuali sulla base del solo dato letterale, ma senza indicare esattamente le norme ermeneuticheche s’assumono violate, non essendo a tal fine sufficiente il riferimento alla ratiodelle citate disposizioni contrattuali, dato che la Corteha ritenuto che la mancata comunicazione dell’annullamento dei titoli, ancorché rimasti nel possesso della ricorrente, aveva di fatto agevolato la condotta truffaldina del negoziatore dei titoli, verosimilmente venuto a conoscenza illecitamente dei numeri degli assegni annullati dalla Casa s.p.a. Ne consegue del pari l’inammissibilità del secondo motivo concernente il concorso di colpa, e l’incidenza della condotta omissiva della ricorrente sul nesso di causalità tra l’illecito commesso e i danni prodotti, trattandosi di istanza di surrettizia revisione del merito, emergendo altresì la non pertinenza del richiamo alla responsabilità contrattuale dei vari soggetti coinvolti che, peraltro,non è oggetto delle statuizioni impugnate.I primi tre motivi del ricorso incidentale de l la BPER , esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili poiché configurano censure di merito a proposito della colpa concorrente (anziché esclusiva del danneggiato) e della percentuale a ciascuno attribuita. Il quarto motivo, sulle spese di lite, è da ritenere assorbito dall’inammissibilità dei primi tre. I primi quattro motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p .a., esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Invero, la ricorrente, seppure attraverso varie declinazioni delle censure, lamenta di essere stata considerata dalla Corte territoriale corresponsabile della causazione dell’evento dannoso in questione, anziché ascriverlo al solo Ciocci, formulando critiche tendenti, di fatto, al riesame del merito. Il quinto motivo è fondato. La pronunciamanca completamente e la domanda, alla quale il motivo allude, era stata avanzata in subordine, come risulta dalla stessa sentenza. Invero, a l riguardo, [OSCURATO:PERSONA] si duole che la Corte territoriale non abbia disposto , come richiesto, la condanna delle banche negoziatrici a tenere integralmente indenne la stessa ricorrente da qualsiasi richiesta avanzata nei suoi confronti daCasa s.p.a. Né può dirsi che vi sia stato un rigetto implicito in conseguenza dell’accertamento della responsabilità concorrente, perché tale accertamento è comunque compatibile col positivo esercizio dell’azione di manleva. Esercizio in astratto prospettabile in base all’art. 2055 c.c. (e all’art. 1299) come inteso dalle SU , sent. n. 13143 - 22 , attesa la fattispecie di estensione automatica della domanda verso chi sia indicato come vero legittimato passivo per effetto del vincolo di responsabilità. Per quanto esposto, in accoglimento del quinto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, anche in ordine alle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale di BPER s.p.a., e i primi quattro motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cassa la sentenza impugnata in relazione a tale motivoe rinvia l a causa al la Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anch e in ordine alle
Sentenza Cassazione n. 23694/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris