Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02518/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 393 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975, è privo di specificità, poiché si risolve in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo alla responsabilità del ricorrente; considerato, in particolare, che la Corte di appello ha affermato sia che le dichiarazioni degli agenti di polizia non erano decisive, poiché erano arrivati dopo la commissione dei fatti, sia che le dichiarazioni della persona offesa erano pienamente attendibili e idonee a provare i fatti come descritti nel capo di imputazione mentre la difesa non aveva evidenziato in concreto aspetti contraddittori o lacunosi della testimonianza della persona offesa; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo dedotto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 393 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975, è privo di specificità, poiché si risolve in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha esaminato le risultanze probatorie, pervenendo alla conferma della pronuncia di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo alla responsabilità del ricorrente; considerato, in particolare, che la Corte di appello ha affermato sia che le dichiarazioni degli agenti di polizia non erano decisive, poiché erano arrivati dopo la commissione dei fatti, sia che le dichiarazioni della persona offesa erano pienamente attendibili e idonee a provare i fatti come descritti nel capo di imputazione mentre la difesa non aveva evidenziato in concreto aspetti contraddittori o lacunosi della testimonianza della persona offesa; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem
Sentenza Cassazione n. 02518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris