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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15115/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo delRICORRENTECONTROBLU [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RESISTENTEavverso la sentenza n. 667/19 della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara,pubblicata in data 11 luglio 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.13 maggio 2026.Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Con sentenza n. 667/19, pubblicata in data 11 luglio2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,Sezione Distaccata di Pescara, ha rigettato l’appello dellaTeateServizi s.r.l., affidataria della gestione, accertamento eriscossione delle entrate tributarie ed extratributarie delComune di Chieti, avverso la sentenza n. 377/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Chieti, con la quale erastato accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. avverso ilsollecito di pagamento TARI 2016, avente ad oggetto superficidestinate a parcheggi pubblici, da essa gestiti.2.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento aquattro motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ infondata, innanzi tutto, l’eccezione di giudicato esternosollevata dalla controricorrente, in virtù delle sentenze n.350/15, n. 351/15 e n. 352/15 della Commissione TributariaProvinciale di Chieti, asseritamente passate in giudicato, aventiad oggetto ricorsi presentati da “tutte le associate” della ATIche aveva stipulato la convenzione del 3 agosto 2011, con laquale era stato affidato il servizio di gestione dei parcheggicomunali, che erano accolti per insussistenza dei presuppostiimpositivi della “medesima pretesa oggetto dell’odiernogiudizio, sebbene riferita a diversi anni di imposta” (cfr. ilcontroricorso, alle pagg. 7, 8 e 9, in cui è menzionata anche laNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026sentenza n. 232/16 della [OSCURATO:PERSONA] diChieti, ottenuta da “un’altra associata”, avente contenutoanalogo a quello delle pronunce testé evocate).1.1.

La controricorrente, infatti, in ossequio ai principi dispecificità ed autosufficienza, avrebbe dovuto rappresentare -contrariamente a quanto è avvenuto- se e quando avesseposto la questione davanti alle corti di merito, se, quando ecome la questione fosse stata affrontata e risolta, sulla base diquali argomentazioni ed in relazione a quali documenti presi inconsiderazione, né è possibile arguire, dalla lettura delcontroricorso, quando il giudicato esterno si sarebbe formato,né, tanto meno, da quali atti, documenti o elementi aliundedesumibili sarebbe evincibile la sua effettiva maturazione.1.2.

E’ opportuno rammentare, a proposito del giudicatoesterno, che il principio della sua rilevabilità in sede dilegittimità deve essere coordinato con l’onere di specificità edautosufficienza del ricorso, di talché colui il quale ne affermi lasussistenza deve indicare il momento e le circostanzeprocessuali in cui abbia prospettato la questione, ladocumentazione addotta a corredo e l’epoca di deposito, nonavendo la possibilità di produrla in giudizio per la prima volta insede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo incaso di giudicato maturato successivamente alla sentenzaimpugnata (cfr. Cass. n. 15846/23), vieppiù tenendo a menteche l’eccezione de qua non può essere sollevata per la primavolta in cassazione qualora il giudicato si sia formato nel corsodei gradi di merito, attesa la non deducibilità, in sede dilegittimità, di questioni nuove (cfr. Cass. n. 5370/24).2.

Il ricorso -passando al merito della controversia- non èfondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/20263.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/13, peravere la corte regionale abruzzese reputato indispensabile, alfine di intravedere la sussistenza del presupposto impositivodella TARI, una vera e propria concessione di superfici e peravere escluso, non di meno, che fosse ravvisabile, in capo allasocietà concessionaria del servizio di gestione dei parcheggipubblici, tale presupposto, che era configurabile, invece, alcospetto della mera occupazione o detenzione di locali o areescoperte.4.

Il motivo è infondato.4.1.

Il presupposto impositivo della TARI -come, del resto, èstato evidenziato dalla stessa ricorrente nelle sue difese- ècostituito dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o delladetenzione di locali o aree scoperte e prescinde del tutto daltitolo, giuridico o di fatto, in base al quale le aree o i localisiano occupati o detenuti.In quest’ottica, è necessario verificare se, con la stipula dellaconvenzione tra ente locale e soggetto concessionario delservizio di parcheggio, sia stata affidata a quest’ultimo, oltrealla gestione del servizio, anche la detenzione e custodia -intutto o in parte- delle aree destinate a parcheggio, sì da poterintravedere la sussistenza dal prefato presupposto impositivo,che, peraltro, non può essere escluso per il solo fatto che ilproprietario di quelle superfici continui ad esercitare alcunefacoltà di dominio, a nulla rilevando, oltre tutto, chel’amministrazione, in forza della convenzione, sia legittimata adestendere o restringere le aree assegnate o introdurre delleNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026limitazioni per soddisfare “esigenze pubbliche” (cfr. Cass. n.20767/19, Cass. n. 17617/21 e Cass. n. 32216/23).4.2.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado -dando per scontato che le aree de quibus fossero produttive dirifiuti ed evidenziando come non fosse rilevante che il serviziofosse erogato secondo “criteri di autonomia e diimprenditorialità”- hanno ritenuto -anche quando hanno fattocenno all’insussistenza di una vera e propria “concessione disuperfici”- che, attraverso la convenzione, fosse statamera potestà di disciplinare il parcheggio e di riscuotere ilcorrispettivo dagli utilizzatori degli stalli (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 6, 7 ed 8).

E, in tal modo, hannoescluso, interpretando la convenzione, che ricorresse ilpresupposto impositivo, costituito dall’occupazione odetenzione di locali o aree scoperte, che era rimasta dipertinenza dell’ente comunale.5.

Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., per non averecolto la corte territoriale la reale intenzione delle parti,risultante in modo inequivoco dalle clausole contrattuali, cheera rispettivamente quella di affidare e di vedersi affidate inconcessione non solo la gestione dei parcheggi esistenti sulterritorio comunale, ma anche le relative superfici.6.

Il motivo è infondato.6.1.

In tema di interpretazione di un atto negoziale, invero,lo scrutinio di legittimità non può investire il risultatointerpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi difatto riservati alle corti di prossimità, ma può attenereNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026solamente alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica -la cui violazione deve essere compiutamente edesaurientemente dedotta- e dei principi che presiedonoall’elaborazione della motivazione, con conseguenteinammissibilità delle critiche alla ricostruzione della volontànegoziale che sollecitino una diversa valutazione degli stessielementi di fatto esaminati in sede di merito (cfr. Cass. n.7605/22, Cass. n. 26986/23 e Cass. 7007/24).6.2.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno datoun’interpretazione minuziosa ed accurata delle clausolecontrattuali, oltre che coerente ed, in ogni caso, non incontrasto con i canoni legali di ermeneutica, avendo indicatol’oggetto della convenzione, inerente esclusivamente allagestione del servizio, e spiegato, in termini dettagliati e precisi,perché gli obblighi di manutenzione e di custodia si riferisserosoltanto alle nuove opere che il concessionario avrebbe dovutoprogettare e realizzare, tenuto conto della collocazione deirelativi articoli, della loro successione e della loro inclusione inuna determinata sezione della convenzione, avente ad oggetto“la realizzazione degli investimenti”, evidenziando anche comela terminologia utilizzata dai contraenti, nei suddetti articoli,corroborasse l’opzione interpretativa caldeggiata, ulteriormenteavvalorata dal fatto che solo incidentalmente, all’interno di talesezione, fosse rinvenibile un riferimento alle attività di gestionedei parcheggi già esistenti, il cui corrispettivo sarebbe statocostituito meramente dalle tariffe versate dagli utenti, detrattol’aggio spettante all’amministrazione (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 6, 7 ed 8).E, rimarcata l’intangibilità, in sede di legittimità, del risultatoermeneutico, appannaggio del giudice del merito,Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’interpretazione data dalla corte regionale abruzzese allaconvenzione è immune da profili di illogicità, contraddittorietào irragionevolezza, ancor più considerando che quellaprospettata dalla ricorrente riposa su un approccio ricostruttivodelle clausole contrattuali e, più in generale, dell’oggetto delcontratto meramente alternativo rispetto a quello rinvenibilenella decisione, ma insuscettibile, di per sé, di dare contodell’erroneità di quello che ha fondato il convincimento trasfusonel dictum giudiziale.7.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla gestione dei parcheggicoperti (i cosiddetti terminal), oltre quelli “a raso”, per i qualil’obbligo di pulizia, gravante sulla società concessionaria, nonpoteva essere revocato in dubbio, così come l’uso delle relativearee, che non era destinato alla generalità dei cittadini.8.

Il motivo è inammissibile.8.1.

L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così comerecentemente riformulato, ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.Cass., sez. un., n. 8053/14).

Al fine di denunciare un vizio dital fatta, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4,c.p.c., è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame siaNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22).L’omesso esame di elementi istruttori non integra, invece, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico sia stato comunque preso in considerazione, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), atteso che la norma siriferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia statoofferto al contraddittorio delle parti, da intendersi come unvero e proprio accadimento naturalistico, giacché costituisceun fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensidell’art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivoo estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché sia controversoe decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile daltenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione e adinfluenzare, in tal modo, l’esito del giudizio, non integrando,quindi, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o una deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure glielementi probatori acquisiti, allorché il fatto storico rilevantesia stato, in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n.6979/25).Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/20268.2.

Nella fattispecie qui scrutinata, la questione relativaall’occupazione o detenzione delle aree destinate a parcheggio,senza distinzione tra quelle scoperte e coperte, è stataesaminata -tenuto conto del contenuto della convenzione-dall’autorità giudiziaria di secondo grado, per cui non èpossibile discettare nemmeno astrattamente di omesso esamedi un fatto, bensì di accertamento di un fatto.8.3.

Ad ogni modo, la decisione assunta con la sentenzaimpugnata è sostanzialmente conforme a quella dellaCommissione Tributaria Provinciale di Chieti, venendo inrilievo, quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, dicui all’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cuicontenuto è stato riprodotto, con la recente riformadell’ordinamento processuale, nell’art. 360, terzo comma,c.p.c., che commina la sanzione processualedell’inammissibilità della ragione di doglianza costituitadall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio vuoiquando la decisione di secondo grado sia interamentecorrispondente a quella di primo grado, vuoi quando le duedecisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomentiulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dalprimo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantoNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026specificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).9.

Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.p., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la corteterritoriale intravisto un’ipotesi di responsabilità aggravatanella pretesa tributaria esercitata, già reietta in altre cause trale stesse parti, ancorché fosse tenuta ad agire entro rigiditermini di decadenza per tutelare l’interesse dell’ente comunalealla percezione dei tributi e la vicenda non avesse trovato unasoluzione definitiva, essendo stata adita la Corte Suprema diCassazione in relazione a controversie inerenti ad altreannualità.10.

Il motivo è inammissibile.10.1.

Spetta al giudice del merito, infatti, verificare lasussistenza dei presupposti per la condanna di cui all’art. 96c.p.c., secondo una valutazione che, poggiando su unaccertamento di fatto, non è censurabile in sededi legittimità, se non per vizio assoluto di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico o per motivazione apparente, contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. n. 13769/18,Cass. n. 7222/22, Cass. n. 10097/23 e Cass. n. 22159/25).10.2.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hannoreputato sussistente la responsabilità aggravata in virtù dellapervicacia con la quale la pretesa tributaria era stataesercitata, nonostante reiterati precedenti sfavorevoli, dallaricorrente (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 8), la quale haNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026invocato, con il motivo de quo, un inammissibile vaglio -avendoprospettato, oltre tutto, una violazione o falsa applicazione dilegge- delle ragioni che avevano indotto la corte regionaleabruzzese alla condanna.11.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.12.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.13.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già versato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 7.500,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo delRICORRENTECONTROBLU [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RESISTENTEavverso la sentenza n. 667/19 della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara,pubblicata in data 11 luglio 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.13 maggio 2026.Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Con sentenza n. 667/19, pubblicata in data 11 luglio2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,Sezione Distaccata di Pescara, ha rigettato l’appello dellaTeateServizi s.r.l., affidataria della gestione, accertamento eriscossione delle entrate tributarie ed extratributarie delComune di Chieti, avverso la sentenza n. 377/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Chieti, con la quale erastato accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. avverso ilsollecito di pagamento TARI 2016, avente ad oggetto superficidestinate a parcheggi pubblici, da essa gestiti.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento aquattro motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ infondata, innanzi tutto, l’eccezione di giudicato esternosollevata dalla controricorrente, in virtù delle sentenze n.350/15, n. 351/15 e n. 352/15 della Commissione TributariaProvinciale di Chieti, asseritamente passate in giudicato, aventiad oggetto ricorsi presentati da “tutte le associate” della ATIche aveva stipulato la convenzione del 3 agosto 2011, con laquale era stato affidato il servizio di gestione dei parcheggicomunali, che erano accolti per insussistenza dei presuppostiimpositivi della “medesima pretesa oggetto dell’odiernogiudizio, sebbene riferita a diversi anni di imposta” (cfr. ilcontroricorso, alle pagg. 7, 8 e 9, in cui è menzionata anche laNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026sentenza n. 232/16 della [OSCURATO:PERSONA] diChieti, ottenuta da “un’altra associata”, avente contenutoanalogo a quello delle pronunce testé evocate).1.1. La controricorrente, infatti, in ossequio ai principi dispecificità ed autosufficienza, avrebbe dovuto rappresentare -contrariamente a quanto è avvenuto- se e quando avesseposto la questione davanti alle corti di merito, se, quando ecome la questione fosse stata affrontata e risolta, sulla base diquali argomentazioni ed in relazione a quali documenti presi inconsiderazione, né è possibile arguire, dalla lettura delcontroricorso, quando il giudicato esterno si sarebbe formato,né, tanto meno, da quali atti, documenti o elementi aliundedesumibili sarebbe evincibile la sua effettiva maturazione.1.2. E’ opportuno rammentare, a proposito del giudicatoesterno, che il principio della sua rilevabilità in sede dilegittimità deve essere coordinato con l’onere di specificità edautosufficienza del ricorso, di talché colui il quale ne affermi lasussistenza deve indicare il momento e le circostanzeprocessuali in cui abbia prospettato la questione, ladocumentazione addotta a corredo e l’epoca di deposito, nonavendo la possibilità di produrla in giudizio per la prima volta insede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo incaso di giudicato maturato successivamente alla sentenzaimpugnata (cfr. Cass. n. 15846/23), vieppiù tenendo a menteche l’eccezione de qua non può essere sollevata per la primavolta in cassazione qualora il giudicato si sia formato nel corsodei gradi di merito, attesa la non deducibilità, in sede dilegittimità, di questioni nuove (cfr. Cass. n. 5370/24).2. Il ricorso -passando al merito della controversia- non èfondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/13, peravere la corte regionale abruzzese reputato indispensabile, alfine di intravedere la sussistenza del presupposto impositivodella TARI, una vera e propria concessione di superfici e peravere escluso, non di meno, che fosse ravvisabile, in capo allasocietà concessionaria del servizio di gestione dei parcheggipubblici, tale presupposto, che era configurabile, invece, alcospetto della mera occupazione o detenzione di locali o areescoperte.4. Il motivo è infondato.4.1. Il presupposto impositivo della TARI -come, del resto, èstato evidenziato dalla stessa ricorrente nelle sue difese- ècostituito dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o delladetenzione di locali o aree scoperte e prescinde del tutto daltitolo, giuridico o di fatto, in base al quale le aree o i localisiano occupati o detenuti.In quest’ottica, è necessario verificare se, con la stipula dellaconvenzione tra ente locale e soggetto concessionario delservizio di parcheggio, sia stata affidata a quest’ultimo, oltrealla gestione del servizio, anche la detenzione e custodia -intutto o in parte- delle aree destinate a parcheggio, sì da poterintravedere la sussistenza dal prefato presupposto impositivo,che, peraltro, non può essere escluso per il solo fatto che ilproprietario di quelle superfici continui ad esercitare alcunefacoltà di dominio, a nulla rilevando, oltre tutto, chel’amministrazione, in forza della convenzione, sia legittimata adestendere o restringere le aree assegnate o introdurre delleNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026limitazioni per soddisfare “esigenze pubbliche” (cfr. Cass. n.20767/19, Cass. n. 17617/21 e Cass. n. 32216/23).4.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado -dando per scontato che le aree de quibus fossero produttive dirifiuti ed evidenziando come non fosse rilevante che il serviziofosse erogato secondo “criteri di autonomia e diimprenditorialità”- hanno ritenuto -anche quando hanno fattocenno all’insussistenza di una vera e propria “concessione disuperfici”- che, attraverso la convenzione, fosse statamera potestà di disciplinare il parcheggio e di riscuotere ilcorrispettivo dagli utilizzatori degli stalli (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 6, 7 ed 8). E, in tal modo, hannoescluso, interpretando la convenzione, che ricorresse ilpresupposto impositivo, costituito dall’occupazione odetenzione di locali o aree scoperte, che era rimasta dipertinenza dell’ente comunale.5. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., per non averecolto la corte territoriale la reale intenzione delle parti,risultante in modo inequivoco dalle clausole contrattuali, cheera rispettivamente quella di affidare e di vedersi affidate inconcessione non solo la gestione dei parcheggi esistenti sulterritorio comunale, ma anche le relative superfici.6. Il motivo è infondato.6.1. In tema di interpretazione di un atto negoziale, invero,lo scrutinio di legittimità non può investire il risultatointerpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi difatto riservati alle corti di prossimità, ma può attenereNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026solamente alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica -la cui violazione deve essere compiutamente edesaurientemente dedotta- e dei principi che presiedonoall’elaborazione della motivazione, con conseguenteinammissibilità delle critiche alla ricostruzione della volontànegoziale che sollecitino una diversa valutazione degli stessielementi di fatto esaminati in sede di merito (cfr. Cass. n.7605/22, Cass. n. 26986/23 e Cass. 7007/24).6.2. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno datoun’interpretazione minuziosa ed accurata delle clausolecontrattuali, oltre che coerente ed, in ogni caso, non incontrasto con i canoni legali di ermeneutica, avendo indicatol’oggetto della convenzione, inerente esclusivamente allagestione del servizio, e spiegato, in termini dettagliati e precisi,perché gli obblighi di manutenzione e di custodia si riferisserosoltanto alle nuove opere che il concessionario avrebbe dovutoprogettare e realizzare, tenuto conto della collocazione deirelativi articoli, della loro successione e della loro inclusione inuna determinata sezione della convenzione, avente ad oggetto“la realizzazione degli investimenti”, evidenziando anche comela terminologia utilizzata dai contraenti, nei suddetti articoli,corroborasse l’opzione interpretativa caldeggiata, ulteriormenteavvalorata dal fatto che solo incidentalmente, all’interno di talesezione, fosse rinvenibile un riferimento alle attività di gestionedei parcheggi già esistenti, il cui corrispettivo sarebbe statocostituito meramente dalle tariffe versate dagli utenti, detrattol’aggio spettante all’amministrazione (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 6, 7 ed 8).E, rimarcata l’intangibilità, in sede di legittimità, del risultatoermeneutico, appannaggio del giudice del merito,Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026l’interpretazione data dalla corte regionale abruzzese allaconvenzione è immune da profili di illogicità, contraddittorietào irragionevolezza, ancor più considerando che quellaprospettata dalla ricorrente riposa su un approccio ricostruttivodelle clausole contrattuali e, più in generale, dell’oggetto delcontratto meramente alternativo rispetto a quello rinvenibilenella decisione, ma insuscettibile, di per sé, di dare contodell’erroneità di quello che ha fondato il convincimento trasfusonel dictum giudiziale.7. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla gestione dei parcheggicoperti (i cosiddetti terminal), oltre quelli “a raso”, per i qualil’obbligo di pulizia, gravante sulla società concessionaria, nonpoteva essere revocato in dubbio, così come l’uso delle relativearee, che non era destinato alla generalità dei cittadini.8. Il motivo è inammissibile.8.1. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così comerecentemente riformulato, ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.Cass., sez. un., n. 8053/14). Al fine di denunciare un vizio dital fatta, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4,c.p.c., è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame siaNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22).L’omesso esame di elementi istruttori non integra, invece, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico sia stato comunque preso in considerazione, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), atteso che la norma siriferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia statoofferto al contraddittorio delle parti, da intendersi come unvero e proprio accadimento naturalistico, giacché costituisceun fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensidell’art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivoo estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché sia controversoe decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile daltenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione e adinfluenzare, in tal modo, l’esito del giudizio, non integrando,quindi, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o una deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure glielementi probatori acquisiti, allorché il fatto storico rilevantesia stato, in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n.6979/25).Numero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/20268.2. Nella fattispecie qui scrutinata, la questione relativaall’occupazione o detenzione delle aree destinate a parcheggio,senza distinzione tra quelle scoperte e coperte, è stataesaminata -tenuto conto del contenuto della convenzione-dall’autorità giudiziaria di secondo grado, per cui non èpossibile discettare nemmeno astrattamente di omesso esamedi un fatto, bensì di accertamento di un fatto.8.3. Ad ogni modo, la decisione assunta con la sentenzaimpugnata è sostanzialmente conforme a quella dellaCommissione Tributaria Provinciale di Chieti, venendo inrilievo, quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, dicui all’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cuicontenuto è stato riprodotto, con la recente riformadell’ordinamento processuale, nell’art. 360, terzo comma,c.p.c., che commina la sanzione processualedell’inammissibilità della ragione di doglianza costituitadall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio vuoiquando la decisione di secondo grado sia interamentecorrispondente a quella di primo grado, vuoi quando le duedecisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomentiulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dalprimo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantoNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026specificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).9. Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.p., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la corteterritoriale intravisto un’ipotesi di responsabilità aggravatanella pretesa tributaria esercitata, già reietta in altre cause trale stesse parti, ancorché fosse tenuta ad agire entro rigiditermini di decadenza per tutelare l’interesse dell’ente comunalealla percezione dei tributi e la vicenda non avesse trovato unasoluzione definitiva, essendo stata adita la Corte Suprema diCassazione in relazione a controversie inerenti ad altreannualità.10. Il motivo è inammissibile.10.1. Spetta al giudice del merito, infatti, verificare lasussistenza dei presupposti per la condanna di cui all’art. 96c.p.c., secondo una valutazione che, poggiando su unaccertamento di fatto, non è censurabile in sededi legittimità, se non per vizio assoluto di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico o per motivazione apparente, contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. n. 13769/18,Cass. n. 7222/22, Cass. n. 10097/23 e Cass. n. 22159/25).10.2. Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hannoreputato sussistente la responsabilità aggravata in virtù dellapervicacia con la quale la pretesa tributaria era stataesercitata, nonostante reiterati precedenti sfavorevoli, dallaricorrente (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 8), la quale haNumero registro generale 7228/2020Numero sezionale 4085/2026Numero di raccolta generale 15115/2026Data pubblicazione 19/05/2026invocato, con il motivo de quo, un inammissibile vaglio -avendoprospettato, oltre tutto, una violazione o falsa applicazione dilegge- delle ragioni che avevano indotto la corte regionaleabruzzese alla condanna.11. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.12. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.13. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari all’ammontare già versato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 7.500,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15115/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris