CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29739/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12679-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 422/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12679 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello dei litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la domanda,proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] della Romagna, volta ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione (quantificato in dieci minuti all’inizio ed alla fine di ciascun turno di lavoro) e la conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive; 2. il giudice del merito, per quel che in questa sede rileva, ha richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui il tempo necessario per indossare e per dismettere la divisa rientra nell’orario di lavoro e deve essere retribuito, ma ha escluso che nella specie quel principio potesse essere utilmente invocato ai fini dell’accoglimento della domanda in quanto gli appellanti non avevano assolto all’onere della prova stessi gravante e,in particolare, non avevano dimostrato né la durata dell’attività né che il tempo impiegato fosse stato aggiunto a quello del turno, con arrivo anticipato e allontanamento posticipato dei locali del servizio; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di quattro motivi, ai quali la ASL della Romagna ha resistito con tempestivo controricorso; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art.380 -bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; 6. con atto del 10 giugno 2022 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ. ed è stata notificata all’[OSCURATO:PERSONA] controricorrente; 2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato Ric. 2021 n. 12679 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- della sentenza impugnata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); 3. l’accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, in assenza di accettazione ed in ragione dei profili di inammissibilità e di manifesta infondatezza del ricorso evidenziati nella proposta, devono essere poste a carico dei ricorrenti ex art. 391, comma2, cod. proc. civ. nella misura indicata in dispositivo; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15%