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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 45671/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fe-A1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 4 marzo 2021 il Tribunale di Verona, giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta del PM, (ex art. 168, comma 1, n. 2 e 1, cod. pen.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le seguenti sentenze: a) n. 511/2009 emessa il 18 giugno 2009 dal GUP presso il Tribunale di Verona (irrevocabile il 15 luglio 2009) a ragione della successiva condanna riportata dal Mele con la sentenza emessa in data 14 aprile 2014 (irrevocabile il 2 luglio 2014) dal Tribunale di Verona, in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso prima del 20 settembre 2008; b) n. 837/2008 emessa il 6 ottobre 2008 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Ischia- (irrevocabile il 24 novembre 2008) a ragione della successiva condanna con la sentenza n. 511/2009.

Applicava nei confronti del medesimo il beneficio dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006 in relazione alla pena finale prevista dalla sentenza n. 837/2008 -mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa-.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 172 cod. pen. .

Si lamenta la mancata pronuncia di intervenuta prescrizione in ordine alla sentenza n. 511/2009, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a fatti criminosi commessi il 20 febbraio 2009.

Essendo la data di irrevocabilità della sentenza individuata nel 15 luglio 2009, gli effetti estintivi si sarebbero già perfezionati in data 15 luglio 2019.

Per questo motivo si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero l'oggetto dell'incidente esecutivo, nel caso in esame, è rappresentato dalla verifica dei presupposti di legge per la revoca della sospensione condizionale della pena, aspetto su cui il ricorrente non muove rilievo alcuno.

Il tema della concreta eseguibilità, oggetto della memoria difensiva, può venire in rilievo ove la pena venga, posteriormente, messa in esecuzione e non incide sulle determinazioni assunte in punto di revoca del beneficio.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fe-A1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 4 marzo 2021 il Tribunale di Verona, giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta del PM, (ex art. 168, comma 1, n. 2 e 1, cod. pen.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le seguenti sentenze: a) n. 511/2009 emessa il 18 giugno 2009 dal GUP presso il Tribunale di Verona (irrevocabile il 15 luglio 2009) a ragione della successiva condanna riportata dal Mele con la sentenza emessa in data 14 aprile 2014 (irrevocabile il 2 luglio 2014) dal Tribunale di Verona, in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. commesso prima del 20 settembre 2008; b) n. 837/2008 emessa il 6 ottobre 2008 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Ischia- (irrevocabile il 24 novembre 2008) a ragione della successiva condanna con la sentenza n. 511/2009. Applicava nei confronti del medesimo il beneficio dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006 in relazione alla pena finale prevista dalla sentenza n. 837/2008 -mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa-. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 172 cod. pen. . Si lamenta la mancata pronuncia di intervenuta prescrizione in ordine alla sentenza n. 511/2009, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a fatti criminosi commessi il 20 febbraio 2009. Essendo la data di irrevocabilità della sentenza individuata nel 15 luglio 2009, gli effetti estintivi si sarebbero già perfezionati in data 15 luglio 2019. Per questo motivo si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero l'oggetto dell'incidente esecutivo, nel caso in esame, è rappresentato dalla verifica dei presupposti di legge per la revoca della sospensione condizionale della pena, aspetto su cui il ricorrente non muove rilievo alcuno. Il tema della concreta eseguibilità, oggetto della memoria difensiva, può venire in rilievo ove la pena venga, posteriormente, messa in esecuzione e non incide sulle determinazioni assunte in punto di revoca del beneficio.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45671/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris