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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45758/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]iANGELO CIRILLO; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. (commesso dal 17 marzo 2014 al 13 aprile 2017); - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza), con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specfficità estrinseca; - che, in particolare, il travisamento della prova non può essere confuso con una alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dal ricorrente, in quanto esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; esso consiste in un errore percettivo (e non v2lutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice, e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]iANGELO CIRILLO; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. (commesso dal 17 marzo 2014 al 13 aprile 2017); - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza), con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specfficità estrinseca; - che, in particolare, il travisamento della prova non può essere confuso con una alternativa lettura degli esiti delle risultanze istruttorie, come fatto dal ricorrente, in quanto esso è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; esso consiste in un errore percettivo (e non v2lutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice, e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
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