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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38328/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il concorso nel furto di un televisore del costo di 179,90 euro, è inammissibile perchè genericamente formulato e manifestamente infondato in quanto basato su enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

La Corte d'Appello, rispondendo correttamente all'analogo motivo proposto dal ricorrente nell'impugnazione di merito, ha evidenziato come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le molte, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

Nel caso di specie, risulta evidente come la sottrazione di un televisore quale quello oggetto del furto in esame non possa integrare le caratteristiche ed i presupposti di fatto dell'attenuante individuati dalla giurisprudenza di questa Corte.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso proposto congiuntamente dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il concorso nel furto di un televisore del costo di 179,90 euro, è inammissibile perchè genericamente formulato e manifestamente infondato in quanto basato su enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. La Corte d'Appello, rispondendo correttamente all'analogo motivo proposto dal ricorrente nell'impugnazione di merito, ha evidenziato come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le molte, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). Nel caso di specie, risulta evidente come la sottrazione di un televisore quale quello oggetto del furto in esame non possa integrare le caratteristiche ed i presupposti di fatto dell'attenuante individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso proposto congiuntamente dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settemb
Sentenza Cassazione n. 38328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris