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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 1993

Cassazione n. 18558/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1993 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino riduceva il trattamento sanzionatorio inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata (pag. 4) ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ponendo in rilievo che l'organizzazione attuata per l'effrazione posta in essere denota, alla luce del precedente specifico, che il fatto commesso è manifestazione nuova ed ulteriore di accentuata pericolosità e del perseverare del ricorrente nelle proprie condotte nonostante le passate esperienze; Considerato che, con il secondo motivo, l'Arcuri lamenta erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. pen. e comunque carenza di motivazione rispetto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità; Ritenuta tale censura generica laddove riporta solo l'ampia motivazione spesa dalla Corte territoriale (pag. 5) per escludere la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva, senza confrontarsi in maniera specifica con essa (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1993 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino riduceva il trattamento sanzionatorio inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata (pag. 4) ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, ponendo in rilievo che l'organizzazione attuata per l'effrazione posta in essere denota, alla luce del precedente specifico, che il fatto commesso è manifestazione nuova ed ulteriore di accentuata pericolosità e del perseverare del ricorrente nelle proprie condotte nonostante le passate esperienze; Considerato che, con il secondo motivo, l'Arcuri lamenta erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. pen. e comunque carenza di motivazione rispetto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità; Ritenuta tale censura generica laddove riporta solo l'ampia motivazione spesa dalla Corte territoriale (pag. 5) per escludere la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva, senza confrontarsi in maniera specifica con essa (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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