CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, con sentenza in data 8 aprile 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge nella parte in cui ha disposto la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056); Rilevato, pertanto, che nel caso di specie il primo giudice ha correttamente revocato il beneficio per il superamento del limite edittale di due anni di cui all'art. 163 cod. pen., determinato dal cumulo tra la sanzione irrogata per la condanna precedente, irrevocabile il 5 novembre 2020 (anni 1 e mesi 11 di reclusione), e quella comminata nel caso di specie (1 anno di reclusione) relativo a fatti commessi nel giugno del 2019, ossia in epoca antecedente rispetto alla suddetta irrevocabilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]