CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 16504/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Bari, sezione del riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti,a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione delcodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;letta la memoria scritta depositata in data 10/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari confermava il provvedimento delGiudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 10/10/2025 che avevadisposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per ildelitto di rapina di una pistola, aggravata dall’avere commesso il fatto con armi, in piùpersone riunite e dall’essere partecipe del sodalizio di tipo mafioso denominato clanParisi/Palermiti.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite idifensori di fiducia.3.Con atto a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.3.1.Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 192,273 cod. proc. pen, 624-625 e 628 cod. pen. e l’omessa e contraddittoria motivazione.Sotto un primo profilo, si assume che il Tribunale del riesame ha posto a fondamentodel giudizio di gravità indiziaria per il delitto di rapina le dichiarazioni di collaboratori digiustizia che, tuttavia, sono inutilizzabili in quanto rese de relato la cui fonte di conoscenza èin larga parte ignota.Sotto altro aspetto, si sostiene che l’ordinanza impugnata manca di confronto con imotivi devoluti con la richiesta di riesame con i quali si era rappresentato come lepropalazioni dei collaboratori fossero contraddittorie tra loro e prive di riscontri e come talinarrati, in ogni caso, non consentivano di affermare che la pistola illegalmente detenuta dallavittima [OSCURATO:PERSONA] fosse stata materialmente sottratta da [OSCURATO:PERSONA] e neppuredelineavano una condotta connotata da violenza o minaccia e diretta a conseguire uningiusto profitto sussumibile nell’alveo della fattispecie di rapina.Dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] emergeva che l’odierno ricorrente avevasemplicemente disarmato [OSCURATO:PERSONA] per evitare il peggio e che la pistola era stata restituita nonavendo [OSCURATO:PERSONA] alcun interesse a tale oggetto; al più, era configurabile il delitto di furto.3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 274e 275 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione.Il Tribunale del riesame non ha valutato le deduzioni difensive con le quali si erarappresentato - sotto il profilo della assenza di esigenze cautelari attuali e concrete - che ilfatto risale a dieci anni fa; che esso non si connota in termini di gravità in quanto [OSCURATO:PERSONA] eraintervenuto esclusivamente per disarmare [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva estratto la pistola nel corso diun incontro chiarificatore con [OSCURATO:PERSONA] e l’arma era stata poi restituita.I precedenti penali dell’odierno ricorrente riguardano fatti risalenti nel tempo (2004-2009) e la successiva condanna in primo grado ad anni venti di reclusione per associazionemafiosa è riferita a condotte realizzate nel 2017; sicchè l’indagato non commette delitti daalmeno 9 anni.Apodittico è l’assunto del Tribunale che richiama collegamenti con contesti mafiosi eipotizza la reiterazione di reati della stessa specie anche tramite propri adepti non individuati.Si censura, infine, l’argomentazione con la quale il collegio della cautela- riempiendo untotale vuoto argomentativo dell’ordinanza cautelare genetica, ha escluso l’adeguatezza diuna misura cautelare domiciliare con presidio elettronico.4. Con atto a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] è proposto un unico motivo con il quale si deduce laviolazione di legge con riferimento alla qualificazione della condotta dell’indagato in termini dirapina e la manifesta illogicità della motivazione.Si assume che l’approccio del Tribunale del riesame rispetto agli apporti dichiarativi deicollaboratori di giustizia è stato “disarmonico”; che tali narrati (trascritti nelle pagine da 5 a 19del ricorso) costituiscono chiamate in reità de relato e riportano versioni apprese da altri, poisoggettivamente rielaborate dai dichiaranti, che essi non sono sovrapponibili nei lorocontenuti, ma al contrario, divergono in modo sostanziale, così da non consentire laconfigurazione della gravità indiziaria per il delitto di rapina, sia sotto il profilo materialedell’impossessamento mediante violenza di cosa mobile altrui ([OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essereuna mera azione di disarmo della persona offesa per evitare che quest’ultima utilizzasse lapistola contro di lui e contro [OSCURATO:PERSONA]), che con riferimento alla finalità di procurare a sé oad altri un profitto ingiusto (il fatto che l’indagato si fosse fatto vantato di avere tolto l’arma alMonti non era stato altro che una mera battuta canzonatoria fine a sé stessa, mentre ilTribunale ha affermato che ciò fosse significativo della “volontà di umiliare la vittima”, così dapotere per dare veste giuridica all’imputazione di rapina).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2. Il primo motivo proposto avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’unico dedotto nel ricorso a firma avv.[OSCURATO:PERSONA], esaminabili congiuntamente in quanto sovrapponibili, sono generici e comunquemanifestamente infondati.2.1. Ritiene il Collegio - in ragione della natura delle doglianze proposte - di doverchiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi dellalibertà personale.Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia datoadeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza del relativo costruttoargomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere aprova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità dicolpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, sulla cui scia si pongono,ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dilegge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzionedei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ove argomentato ed immune da vizilogici, circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, ondesono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dalgiudice della cautela.2.2. Tanto precisato, le censure proposte sono essenzialmente volte ad ottenere inquesta sede una alternativa lettura di circostanze già valutate dal giudice della cautela,anche confrontandosi direttamente con le doglianze difensive e senza incorrere in illogicitàevidenti, in conformità ai criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen. in tema di chiamata in reità eha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine e correttamentericondotto allo schema legale della fattispecie di rapina.Il doveroso vaglio di attendibilità dei narrati resi dai chiamanti in reità è accurato ecorretto.Il collegio della cautela ha dapprima esaminato il contenuto degli stessi trascrivendoliintegralmente nell’ordinanza impugnata (pagg. da 9 a 23) ed evidenziando, per ciascuno, leparti di interesse.In particolare, si è posto in luce che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] appreso dalla stessa vittima [OSCURATO:PERSONA] delle modalità e del movente della rapinadi pistola attuata da [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA]; che anche GiuseppePappagallo era venuto a conoscenza di tale fatto proprio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale gli avevaanche proposto, con scopo ritorsivo rispetto alla subìta azione predatoria, di uccidereCosimo [OSCURATO:PERSONA] (coautore del fatto) dietro compenso di 100.000,00 euro (il dichiarante,tuttavia non aveva dato corso a tale richiesta perché impegnato in un conflitto armato in attonel quartiere Enziteto); che, a sua volta, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva saputodell’accaduto (descritto nei medesimi termini) dagli autori del fatto e cioè da [OSCURATO:PERSONA] e daDi [OSCURATO:PERSONA] stesso.Il Tribunale ha inoltre evidenziato gli ulteriori significativi dettagli descritti daicollaboratori sulla vicenda dando conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito anche il tipo e il calibrodell’arma utilizzata, nel corso dell’azione predatoria, da [OSCURATO:PERSONA] per ferire [OSCURATO:PERSONA] (unapistola semiautomatica cal. 7,65), particolare che combaciava con il racconto delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, lungi dall’essere un dichiarante solo de relato aveva avutomodo di vedere personalmente l’arma; [OSCURATO:PERSONA] aveva anche appreso direttamente da DiCillo che il revolver 357 posseduto da [OSCURATO:PERSONA] (e di cui si era personalmente impadronitoimmediatamente dopo il ferimento di quest’ultimo) era stato da lui stesso portato via edoccultato nei pressi della rotonda di Cassano delle Murge; i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] eMargheriti avevano riferito, concordemente, che l’arma in questione, era stata poi oggetto divarie trattative e tentativi di recupero da parte di [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] con anche un incontro(alla presenza degli stessi collaboratori) concluso con nulla di fatto; il revolver era statorestituito molto tempo dopo [OSCURATO:PERSONA] a Cacucci, autore dell’omicidio di Meligranacommissionato da [OSCURATO:PERSONA].Così richiamati i portati dichiarativi dei tre chiamanti in reità, il Tribunale ha procedutoalla verifica di attendibilità proprio in rapporto alle deduzioni difensive concernentil’inutilizzabilità di tali contributi (sul presupposto che essi fossero de relato e privi diindicazione della fonte di conoscenza), la contraddittorietà dei contenuti e l’assenza diriscontri, le stesse doglianze qui pedissequamente reiterate senza alcun confronto conl’ordinanza impugnata.Quanto al profilo della inutilizzabilità, il collegio della cautela ha evidenziato come tutti etre i collaboratori avevano indicato le loro fonti di conoscenza individuandole nei soggettidirettamente coinvolti nella contesta rapina (i due autori e la vittima) con i quali erano instrettissimi rapporti, tanto da essere stati anche chiamati a dare un contributo nell’omicidiodi Melagrana che aveva avuto la sua genesi proprio nella rapina dell’arma e nella attività direcupero del revolver da parte di [OSCURATO:PERSONA] della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano statitestimoni diretti.Quanto ai contenuti intrinseci, il vaglio di credibilità intrinseca è stato condottoutilizzando i noti parametri di precisione e concordanza e quindi verificando l’assenza diaporie di ciascun narrato, la ricchezza dei particolari forniti da ciascun collaboratore da cuiera ricavabile, sul piano logico, l’effettiva conoscenza di quanto riferito e la concordanza deinarrati che non presentavano difformità poiché le divergenze indicate dalla difesa erano soloapparenti e non vi era traccia alcuna di una personale rielaborazione da parte di ciascuncollaboratore rispetto a quanto appreso da altri.Sul piano dei riscontri c.d individualizzanti, le chiamate in reità si riscontravanoreciprocamente ed erano altresì corroborate dalle attività di intercettazione e dalle verifichedi [OSCURATO:PERSONA] effettuate alla luce di quanto riferito dai collaboratori.Tale valutazione è del tutto aderente al consolidato orientamento di legittimità in temadi chiamata in reità (che qui si ribadisce) secondo cui le dichiarazioni accusatorie, percostituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna,dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementidi sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano convergenti in ordine alfatto materiale oggetto della narrazione ed abbiano portata individualizzante, intesa qualeriferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte (ex multis Sez. 1,n. 17370 del 12/09/2023, Gallina, Rv. 286327; Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Scicchittano,Rv. 280741; Sez. 6 n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393).Sulla scorta delle attendibili dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] correttamente qualificato il fatto in termini di rapina, ancora una volta confrontandosi conle deduzioni difensive, reiterate nei medesimi termini anche nel presente ricorso, volte asostenere, da un lato, che l’indagato si fosse semplicemente adoperato per disarmare lapersona offesa a fini difensivi e, dall’altro, l’assenza di finalità di profitto, potendosi, in ognicaso, al più configurare la fattispecie di furto.Il collegio della cautela - con giudizio in fatto aderente alla piattaforma probatoria e convalutazione giuridica immune da vizi – ha ritenuto che la pistola era stata materialmentesottratta ad [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di grave violenza messo inoccultarla in un luogo ben preciso facendosene vanto (“gli abbiamo tolto un 357, c’abbiamo ilsouvenir”); che, nonostante le richieste di restituzione, [OSCURATO:PERSONA] l’aveva trattenuta per lungotempo sino all’intercessione del boss [OSCURATO:PERSONA]; che tale azione predatoria aveva avutoanche lo scopo di umiliare il detentore della pistola Correttamente, pertanto è stato ravvisatoil dolo specifico del delitto di rapina atteso che ad un profitto patrimoniale (già conseguitocon la sottrazione dell’arma) si era sommato anche il fine di natura non patrimoniale. Il Tribunale del riesame ha pertanto correttamente applicato il principio affermato daquesta Corte nella sua più autorevole composizione secondo cui nel delittodi rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramentemorale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anchenon immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuataimpossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi ladetiene (SU, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145).3. Manifestamente infondato ed in parte privo di specificità è il secondo motivo propostonel ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale si deduce la violazione di legge conriferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in punto disussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare.Il collegio della cautela ha formulato un compiuto giudizio in punto di attualità econcretezza del pericolo di reiterazione e ha disatteso punto per punto i rilievi devoluti dalladifesa affermando l’irrilevanza del decorso di dieci anni dalla rapina e della attualecarcerazione per altra causa.Al riguardo ha evidenziato la gravità del fatto, i precedenti specifici per rissa, lesionipersonali, tentata estorsione, minaccia e detenzioni di armi oggetto di sentenze di condannaemesse in epoca assai ravvicinata alla rapina in contestazione; le recenti pronuncegiudiziarie riportate nell’anno 2024, seppure non definitive, per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r.309/90 aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. e per reati in materia di armi cheorganizzata pugliese rispetto al quale lo stato di detenzione era irrilevante in quanto titolocustodiale ancora provvisorio.Il Tribunale ha anche compiutamente e correttamente motivato in ordine allaadeguatezza della misura carceraria (pag. 45 dell’ordinanza impugnata) e il relativo costruttoargomentativo non è stato minimamente confutato in questa sede dalla difesa ricorrente chesi è limitata ad affermare, del tutto apoditticamente e quindi senza muovere alcun rilievospecifico, che le considerazioni spese al riguardo sarebbero censurabili.3. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presentegiudizio nonché al versamento, in favore della cassa delle Ammende, di una somma che sidetermina equitativamente in euro tremila.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,deve disporsi, ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice diprocedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziarioin cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis delcitato articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]