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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 30341/2026

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lico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 9.1.2026, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato, infunzione di giudice dell’esecuzione, un’istanza, presentata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXX, di applicazione della continuazione ai fatti giudicati con leseguenti sentenze irrevocabili: a) sentenza del Tribunale di Nola in data19.1.2017, irrevocabile il 23.5.2018, di condanna per tre reati di estorsionetentata e per un reato di truffa, commessi in Casalnuovo di Napoli tra il luglio el’agosto 2016; b) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nola in data 24.11.2017,irrevocabile il 14.3.2019, di condanna per reati di rapina e lesioni personali,commessi in Casalnuovo di Napoli il 14.12.2016; c) sentenza della Corted’appello di Napoli in data 4.4.2024, irrevocabile il 18.12.2024, di condanna perreati di estorsione consumata e tentata, commessi in Casalnuovo di Napoli indata 3.8.2022.Premettendo che per i reati di cui alle sentenze sub a) e b) il Tribunale diNola ha già riconosciuto il vincolo della continuazione con ordinanzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello ha escluso di poter estendere il medesimodisegno criminoso anche ai reati della terza sentenza, attribuendo valoredirimente, in senso ostativo, alla distanza temporale intercorrente tra i primifatti, già riuniti in continuazione, e quelli di cui alla sentenza sub c), pari a circasei anni, periodo durante il quale l’istante è stato anche detenuto ovverosottoposto alla misura degli arresti domiciliari, intraprendendo altresì percorsi direcupero dalla tossicodipendenza.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lo iato temporale sia un elementoprevalente rispetto ad ogni altro indice rilevante, perché rende inverosimile unaprevia programmazione di reati commessi a distanza di tempo e induce aricondurre le condotte illecite al più ad uno stile di vita.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi - che tratta congiuntamente - concui deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale inrelazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen., nonchécontraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alleargomentazioni difensive dedotte con particolare riguardo allo stato ditossicodipendenza del ricorrente, illegittimamente ritenuto recessivo rispetto alsolo dato temporale.In particolare, il ricorso lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia fondatola propria decisione sul solo dato temporale, omettendo di considerare gli indicisintomatici dedotti dalla difesa e, in particolare, la condizione ditossicodipendenza, che ha connotato l’intero percorso delinquenziale delcondannato, dal 2016 al 2022.Invero, dalla relazione del Ser.t. di Acerra emerge che XXXXXXX, per tuttoquesto arco temporale, è stato sottoposto a ripetuti test tossicologici, risultaticostantemente positivi alla cocaina, ed è stato inserito in un percorso terapeuticostrutturato: si tratta di circostanze che attestano una condizione di dipendenzastabile, radicata e non meramente episodica.Peraltro, il ricorso sottolinea come l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse giàriconosciuto la continuazione tra i fatti di cui alle prime due sentenze,valorizzando espressamente lo stato di tossicodipendenza quale fattoreunificante delle diverse condotte, poste in essere proprio al fine di procurarsi lerisorse economiche necessarie all’acquisto della sostanza stupefacente.Si evidenzia, altresì, che la condizione di tossicodipendenza non è maivenuta meno, come dimostrato da un episodio del 2020, allorché, mentre erasottoposto agli arresti domiciliari, XXXXXXX venne sorpreso in un hotel nelleimmediate vicinanze della sua abitazione nell’atto di consumare cocaina.Il giudice dell’esecuzione ha, infine, omesso di considerare che la terzasentenza concerne condotte estorsive poste in essere dal condannatoimmediatamente dopo la scarcerazione, all’esito di anni di detenzione e dipercorsi terapeutici non riusciti, al fine di reperire le somme necessarieall’acquisto di sostanza stupefacente, nel medesimo contesto territoriale diCasalnuovo e con modalità esecutive analoghe.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 2.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1.

Va premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisitodella unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 – 01);In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi congrua, perché fa convenientemente riferimento al consistentelasso temporale – circa sei anni – intercorso tra le singole violazioni in cui èincorso il ricorrente.La prova dell'identità del disegno criminoso di cui all’art. 81, commasecondo, cod. pen. deve essere tanto più rigorosa quanto più distanti tra loro neltempo sono le condotte antigiuridiche, perché serve a vincere la fondatapresunzione secondo cui, quando l’intervallo cronologico tra reati sia consistente,la commissione di ulteriori fatti delittuosi, anche analoghi per modalità e nomeniuris ai precedenti, non poteva essere progettata specificamente nel momento incui fu commesso il delitto originario.

D'altra parte, l'identità del movente non è,di per sé, sufficiente a configurare l'unicità del disegno criminoso, che non vaconfusa con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di unacondotta di vita fondata sul delitto.L’ordinanza, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondocui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificanon solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).2.

Priva di rilievo, poi, è la doglianza difensiva secondo cui l’ordinanzaimpugnata non ha tenuto conto che nel periodo intercorso tra i reati oggettodelle due sentenze di condanna XXXXXXX si trovava ristretto in stato didetenzione e che in tale lasso temporale si è protratto il suo stato ditossicodipendenza, suscettibile di essere inteso come fattore unificante dei reaticontro il patrimonio, commessi allo scopo di procurarsi le ricorse economiche perl’acquisto della sostanza stupefacente.Si tratta, tuttavia, di un elemento che semmai si oppone al riconoscimentodella medesimezza del disegno criminoso, perché richiede di prestare fede alfatto che il condannato avesse, sia pure a grandi linee, previsto sin dallacommissione del primo reato la eventualità di essere ristretto in carcere o indetenzione domiciliare per un lungo periodo e, ciò nondimeno, di avere al tempostesso programmato almeno di massima la commissione di un altro reato, pur inpresenza di una cospicua soluzione di continuità.Se è vero che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuatonella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa dellalibertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, nonè di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 37832del 5/4/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01; Sez. 6, n. 49868 del 6/12/2013,Giordano, Rv. 258365 – 01), è vero anche, tuttavia, che occorre che il giudice, aifini del riconoscimento della eventuale continuazione, disponga in concreto dielementi idonei a rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singoleviolazioni.La difesa allega una “continuità patologica” del ricorrente durante lo stato direstrizione collegata al suo stato di tossicodipendenza, laddove invece l’ordinanzaimpugnata ha ragionevolmente sostenuto che, tra periodi di detenzione incarcere e percorsi terapeutici di comunità, in quei sei anni vi sia stata unasoluzione di continuità, in presenza della quale è difficile sostenere che lo stato ditossicodipendenza abbia fatto da collante tra episodi così distanti nel tempo eintervallati da percorsi di trattamento e riabilitazione.3.

Si deve ritenere, dunque, che il giudice dell’esecuzione abbiaadeguatamente valutato i fatti già giudicati e abbia ritenuto di escludere che ireati fossero riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazionerispettosa dei criteri di valutazione degli indici sintomatici della continuazione enon manifestamente illogica, né contraddittoria.Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 9.1.2026, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato, infunzione di giudice dell’esecuzione, un’istanza, presentata nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXX, di applicazione della continuazione ai fatti giudicati con leseguenti sentenze irrevocabili: a) sentenza del Tribunale di Nola in data19.1.2017, irrevocabile il 23.5.2018, di condanna per tre reati di estorsionetentata e per un reato di truffa, commessi in Casalnuovo di Napoli tra il luglio el’agosto 2016; b) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Nola in data 24.11.2017,irrevocabile il 14.3.2019, di condanna per reati di rapina e lesioni personali,commessi in Casalnuovo di Napoli il 14.12.2016; c) sentenza della Corted’appello di Napoli in data 4.4.2024, irrevocabile il 18.12.2024, di condanna perreati di estorsione consumata e tentata, commessi in Casalnuovo di Napoli indata 3.8.2022.Premettendo che per i reati di cui alle sentenze sub a) e b) il Tribunale diNola ha già riconosciuto il vincolo della continuazione con ordinanzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello ha escluso di poter estendere il medesimodisegno criminoso anche ai reati della terza sentenza, attribuendo valoredirimente, in senso ostativo, alla distanza temporale intercorrente tra i primifatti, già riuniti in continuazione, e quelli di cui alla sentenza sub c), pari a circasei anni, periodo durante il quale l’istante è stato anche detenuto ovverosottoposto alla misura degli arresti domiciliari, intraprendendo altresì percorsi direcupero dalla tossicodipendenza.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lo iato temporale sia un elementoprevalente rispetto ad ogni altro indice rilevante, perché rende inverosimile unaprevia programmazione di reati commessi a distanza di tempo e induce aricondurre le condotte illecite al più ad uno stile di vita.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi - che tratta congiuntamente - concui deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale inrelazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen., nonchécontraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alleargomentazioni difensive dedotte con particolare riguardo allo stato ditossicodipendenza del ricorrente, illegittimamente ritenuto recessivo rispetto alsolo dato temporale.In particolare, il ricorso lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia fondatola propria decisione sul solo dato temporale, omettendo di considerare gli indicisintomatici dedotti dalla difesa e, in particolare, la condizione ditossicodipendenza, che ha connotato l’intero percorso delinquenziale delcondannato, dal 2016 al 2022.Invero, dalla relazione del Ser.t. di Acerra emerge che XXXXXXX, per tuttoquesto arco temporale, è stato sottoposto a ripetuti test tossicologici, risultaticostantemente positivi alla cocaina, ed è stato inserito in un percorso terapeuticostrutturato: si tratta di circostanze che attestano una condizione di dipendenzastabile, radicata e non meramente episodica.Peraltro, il ricorso sottolinea come l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse giàriconosciuto la continuazione tra i fatti di cui alle prime due sentenze,valorizzando espressamente lo stato di tossicodipendenza quale fattoreunificante delle diverse condotte, poste in essere proprio al fine di procurarsi lerisorse economiche necessarie all’acquisto della sostanza stupefacente.Si evidenzia, altresì, che la condizione di tossicodipendenza non è maivenuta meno, come dimostrato da un episodio del 2020, allorché, mentre erasottoposto agli arresti domiciliari, XXXXXXX venne sorpreso in un hotel nelleimmediate vicinanze della sua abitazione nell’atto di consumare cocaina.Il giudice dell’esecuzione ha, infine, omesso di considerare che la terzasentenza concerne condotte estorsive poste in essere dal condannatoimmediatamente dopo la scarcerazione, all’esito di anni di detenzione e dipercorsi terapeutici non riusciti, al fine di reperire le somme necessarieall’acquisto di sostanza stupefacente, nel medesimo contesto territoriale diCasalnuovo e con modalità esecutive analoghe.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1. Va premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisitodella unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 – 01);In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata è daconsiderarsi congrua, perché fa convenientemente riferimento al consistentelasso temporale – circa sei anni – intercorso tra le singole violazioni in cui èincorso il ricorrente.La prova dell'identità del disegno criminoso di cui all’art. 81, commasecondo, cod. pen. deve essere tanto più rigorosa quanto più distanti tra loro neltempo sono le condotte antigiuridiche, perché serve a vincere la fondatapresunzione secondo cui, quando l’intervallo cronologico tra reati sia consistente,la commissione di ulteriori fatti delittuosi, anche analoghi per modalità e nomeniuris ai precedenti, non poteva essere progettata specificamente nel momento incui fu commesso il delitto originario. D'altra parte, l'identità del movente non è,di per sé, sufficiente a configurare l'unicità del disegno criminoso, che non vaconfusa con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di unacondotta di vita fondata sul delitto.L’ordinanza, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondocui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificanon solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).2. Priva di rilievo, poi, è la doglianza difensiva secondo cui l’ordinanzaimpugnata non ha tenuto conto che nel periodo intercorso tra i reati oggettodelle due sentenze di condanna XXXXXXX si trovava ristretto in stato didetenzione e che in tale lasso temporale si è protratto il suo stato ditossicodipendenza, suscettibile di essere inteso come fattore unificante dei reaticontro il patrimonio, commessi allo scopo di procurarsi le ricorse economiche perl’acquisto della sostanza stupefacente.Si tratta, tuttavia, di un elemento che semmai si oppone al riconoscimentodella medesimezza del disegno criminoso, perché richiede di prestare fede alfatto che il condannato avesse, sia pure a grandi linee, previsto sin dallacommissione del primo reato la eventualità di essere ristretto in carcere o indetenzione domiciliare per un lungo periodo e, ciò nondimeno, di avere al tempostesso programmato almeno di massima la commissione di un altro reato, pur inpresenza di una cospicua soluzione di continuità.Se è vero che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuatonella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa dellalibertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, nonè di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso (Sez. 1, n. 37832del 5/4/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01; Sez. 6, n. 49868 del 6/12/2013,Giordano, Rv. 258365 – 01), è vero anche, tuttavia, che occorre che il giudice, aifini del riconoscimento della eventuale continuazione, disponga in concreto dielementi idonei a rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singoleviolazioni.La difesa allega una “continuità patologica” del ricorrente durante lo stato direstrizione collegata al suo stato di tossicodipendenza, laddove invece l’ordinanzaimpugnata ha ragionevolmente sostenuto che, tra periodi di detenzione incarcere e percorsi terapeutici di comunità, in quei sei anni vi sia stata unasoluzione di continuità, in presenza della quale è difficile sostenere che lo stato ditossicodipendenza abbia fatto da collante tra episodi così distanti nel tempo eintervallati da percorsi di trattamento e riabilitazione.3. Si deve ritenere, dunque, che il giudice dell’esecuzione abbiaadeguatamente valutato i fatti già giudicati e abbia ritenuto di escludere che ireati fossero riconducibili ad una preordinazione di fondo, con una motivazionerispettosa dei criteri di valutazione degli indici sintomatici della continuazione enon manifestamente illogica, né contraddittoria.Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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