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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 15577/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11148/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliatain Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.5545/65 /201 6 pronunciata in data 29 settembre 2016 e pubblicata in data 27 ottobre 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

AGEVOLAZIONI L. N. 388 DEL 2000 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della L o mbardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello dell’ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva parzialmente accolto le impugnazioni proposte dalla società contribuente, con distinti ricorsi poi riuniti, contro tre avvisi di accertamento per maggior Ires e Irap relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, con cui, per quanto in questa sede rileva, era negata la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, cd.

Tremonti ambientale.

In particolare,i giudici di appello respingevano l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, riproposta dalla società contribuente,e, nel merito, ritenevano che la pretesa tribut aria fosse fondata, dovendosi la detassazione applicare solo agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare un danno all’ambiente cagionato dalla propria attività di impresa e non agli investimenti realizzati dalle imprese che si occupano di prevenire, riparare o ridurre danni cagionati da altre imprese, altrimenti risultando detta agevolazione incompatibile con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato; considerazione confermata dal riferimento al criterio incrementale previsto dalla norma in forza del quale il costo agevolabile è solo quello della differenza tra il valore dell’investimento ambientale e quello non ambientale; disapplicava altresì le sanzioni in ragione della presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

2. Contr o tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di quattro motivi, illustrati da tempestiva memoria.

Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato in data 27 aprile-2 maggio 2017, è rimasta intimata.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc.civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 , lamentando l’erroneità della decisione della C.T.R. laddove ha ritenuto valida la notificazione mediante servizio postale, nonostante nel caso di specie si trattasse di un atto impoesattivo cd. primario, per il quale la norma evidenziata prescrive, a pena di inesistenza dell’avviso, la notificazione mediante l’intermediazione di un agente della notificazione.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violaz i on e de gli artt. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, lamentandol’erroneità della decisione laddove ha riconosciuto la competenza dell’Agenzia delleentrate nella funzione di controllo sulla esistenza dei presupposti peril riconoscimento dell’agevolazione in esame.

Col terzo motivo deduce la violazione dell’art. 6,comma 15 , della l. n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., censurando la sentenza: a)perché, laddove ha ritenuto che per poter godere del beneficio di cui alla Tremonti ambientale gli investimenti devono contribuire alla riduzione dei danni ambientali prodotti dalla stessa impresa, avrebbe introdotto un requisito non previsto dal tenore letterale della disposizione, violando la regola della interpretazione letterale impostadalla natura eccezionale delle norme di agevolazione; b) ove avrebbe violato un giudicato interno formatosi a seguito della mancata contestazione da parte dell’Agenzia sulla natura degli investimenti; c) ove avrebbe violato il cd. approccio incrementale, in quanto nel caso di specie i cespiti acquistati costituiscono un unicum inscindibile interamente ed esclusivamente funzionale al trattamento e al recupero dei rifiuti in cui non c’è una singola parte avente funzione ambientale.

Col quarto motivo la società deduce la violazione degli artt. 3, 23, 53, 97 della Costituzione e dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., laddove la sentenza della C.T.R. ha implicitamente rigettato la doglianza di violazione del legittimo affidamento della società, derivante dall’aver questa regolarmente adempiuto all’onere di comunicazione degli investimenti ambientali, previsto dall’art. 30 della l. n. 179 del 2002 che aveva sostituito il comma 17 dell’art. 6, in favore del Ministero dele attività produttive che nulla aveva osservato in merito nonostante il tempo trascorso.

2. Rileva il collegio che nella materia sub iudice sono intervenute pronunce di legittimità la cui compatibilità, in relazione al caso di specie, deve esserevagliata anche in funzione nomofilattica.

Cass. 29/12/2022, n. 38043 e Cass. 14/10/2022, n. 30225 hanno ritenuto che dalla lettura dell’art. 6, commi da 13 a 19, non si evince che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato.

Cass. 23/12/2020, n. 29365 ha ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, potendo una diversa interpretazione porsi incontrasto con la ratio legis, con il rischio altresì di trasformare l’agevolazione in aiuto di Stato.3.

La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cd. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M. rimette la t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11148/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliatain Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.5545/65 /201 6 pronunciata in data 29 settembre 2016 e pubblicata in data 27 ottobre 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. AGEVOLAZIONI L. N. 388 DEL 2000 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della L o mbardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello dell’ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva parzialmente accolto le impugnazioni proposte dalla società contribuente, con distinti ricorsi poi riuniti, contro tre avvisi di accertamento per maggior Ires e Irap relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, con cui, per quanto in questa sede rileva, era negata la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000, cd. Tremonti ambientale. In particolare,i giudici di appello respingevano l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, riproposta dalla società contribuente,e, nel merito, ritenevano che la pretesa tribut aria fosse fondata, dovendosi la detassazione applicare solo agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare un danno all’ambiente cagionato dalla propria attività di impresa e non agli investimenti realizzati dalle imprese che si occupano di prevenire, riparare o ridurre danni cagionati da altre imprese, altrimenti risultando detta agevolazione incompatibile con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato; considerazione confermata dal riferimento al criterio incrementale previsto dalla norma in forza del quale il costo agevolabile è solo quello della differenza tra il valore dell’investimento ambientale e quello non ambientale; disapplicava altresì le sanzioni in ragione della presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. 2. Contr o tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di quattro motivi, illustrati da tempestiva memoria. Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato in data 27 aprile-2 maggio 2017, è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc.civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 , lamentando l’erroneità della decisione della C.T.R. laddove ha ritenuto valida la notificazione mediante servizio postale, nonostante nel caso di specie si trattasse di un atto impoesattivo cd. primario, per il quale la norma evidenziata prescrive, a pena di inesistenza dell’avviso, la notificazione mediante l’intermediazione di un agente della notificazione. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violaz i on e de gli artt. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, lamentandol’erroneità della decisione laddove ha riconosciuto la competenza dell’Agenzia delleentrate nella funzione di controllo sulla esistenza dei presupposti peril riconoscimento dell’agevolazione in esame. Col terzo motivo deduce la violazione dell’art. 6,comma 15 , della l. n. 388 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., censurando la sentenza: a)perché, laddove ha ritenuto che per poter godere del beneficio di cui alla Tremonti ambientale gli investimenti devono contribuire alla riduzione dei danni ambientali prodotti dalla stessa impresa, avrebbe introdotto un requisito non previsto dal tenore letterale della disposizione, violando la regola della interpretazione letterale impostadalla natura eccezionale delle norme di agevolazione; b) ove avrebbe violato un giudicato interno formatosi a seguito della mancata contestazione da parte dell’Agenzia sulla natura degli investimenti; c) ove avrebbe violato il cd. approccio incrementale, in quanto nel caso di specie i cespiti acquistati costituiscono un unicum inscindibile interamente ed esclusivamente funzionale al trattamento e al recupero dei rifiuti in cui non c’è una singola parte avente funzione ambientale. Col quarto motivo la società deduce la violazione degli artt. 3, 23, 53, 97 della Costituzione e dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., laddove la sentenza della C.T.R. ha implicitamente rigettato la doglianza di violazione del legittimo affidamento della società, derivante dall’aver questa regolarmente adempiuto all’onere di comunicazione degli investimenti ambientali, previsto dall’art. 30 della l. n. 179 del 2002 che aveva sostituito il comma 17 dell’art. 6, in favore del Ministero dele attività produttive che nulla aveva osservato in merito nonostante il tempo trascorso. 2. Rileva il collegio che nella materia sub iudice sono intervenute pronunce di legittimità la cui compatibilità, in relazione al caso di specie, deve esserevagliata anche in funzione nomofilattica. Cass. 29/12/2022, n. 38043 e Cass. 14/10/2022, n. 30225 hanno ritenuto che dalla lettura dell’art. 6, commi da 13 a 19, non si evince che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato. Cass. 23/12/2020, n. 29365 ha ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, potendo una diversa interpretazione porsi incontrasto con la ratio legis, con il rischio altresì di trasformare l’agevolazione in aiuto di Stato.3. La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cd. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la t
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