CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 46864/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 29 ottobre 2019, la corte di appello di Genova, confermava la pronuncia del tribunale di Genova del 27-6-2014 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen, quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato posto che non era stata compiuta alcuna attività dissimulatoria in quanto il denaro era stato restituito con assegni circolari all'autore del fatto presupposto, il [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso mancava il dolo posto che le operazioni erano state effettuate in ragione dei rapporti di conoscenza tra l'imputato e Napolitano; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen in relazione alla diminuzione per le concesse attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n ricorso è puramente reiterativo di questioni già devolute ed affrontate dalla corte di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla lamentata assenza dell'elemento materiale del delitto ex art. 648 bis cod.pen., valgono i principi stabiliti da questa Corte di cassazione secondo cui integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259487 - 01). Si è anche stabilito che integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114 — 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare proprio l'evidente sussistenza della condotta di riciclaggio contestata posto che vi è stata una specifica ed evidente attività di sostituzione del denaro sottratto alle vittime dall'autore del reato presupposto, transitato nel conto corrente del Natoli e poi restituito allo stesso Napolitano. Così che alcun rilievo assume la circostanza che le operazioni fossero tracciabili poiché l'avvenuta sostituzione del profitto illecito è stata certamente integrata con effetto dissimulatorio ai danni delle vittime. Correttamente, poi, la corte di appello ha desunto il dolo dalle modalità delle operazioni posto che il denaro sottratto da Napolitano ai legittimi proprietari veniva versato sui conti del Natoli e, dopo brevissimo tempo, restituito proprio all'autore del delitto presupposto previa sottrazione di una quota percentuale, così che l'azione compiuta, proprio per le modalità temporali e la percezione da parte del Natoli di un compenso in denaro, ha giustamente evidenziato ai giudici di merito la sussistenza della coscienza e volontà di occultare il denaro sottratto e renderne più difficile l'identificazione delittuosa. 2.2 Quanto agli altri motivi, l'entità della riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche a la determinazione della pena finale inflitta al ricorrente, appaiono, entrambe, adeguatamente motivate dalla corte di appello con specifici riferimenti alla natura della condotta ed alla personalità del reo così che non appare sussistere alcuno dei vizi denunciati trattandosi di statuizioni rientranti nella discrezionalità del giudice di merito esercitata correttamente nel caso in esame. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle annmend.e. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 30 novembre 2021