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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 45834/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia dello scorso 30 aprile, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo della complessiva somma di 9.170 euro in contanti, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale il 6 aprile precedente, a norma degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto che si tratti di )(/( profitto dei delitti di acquisto e successiva cessione di stupefacenti, per i quali egli è indagato.

2. Con un primo motivo, la sua difesa denuncia vizi cumulativi di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché l'assenza di motivazione in ordine agli elementi che deporrebbero per l'individuazione di altro soggetto, e non del ricorrente, per il destinatario delle forniture effettuate da tale Tusha.

Con il secondo motivo, le medesime censure vengono sollevate con riferimento alla ravvisabilità del c.d. fumus commissi delicti.

La terza doglianza attiene al difetto di motivazione sulle censure rassegnate con l'istanza di riesame in tema di: a) mancata dimostrazione dell'entità del ritenuto profitto del reato; b) divieto di procedere al sequestro per equivalente se non in caso d'impossibilità di ablazione diretta di tale profitto; c) difetto di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed il reato addebitato al ricorrente; d) omesso accertamento della disponibilità di tali somme da parte di costui.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. In primo luogo, non può essere presa in considerazione la censura attinente ai gravi indizi di colpevolezza, non essendo, questi ultimi, presupposto necessario per l'adozione di misure cautelari reali.

3. A norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., poi, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze - come quella impugnata - emesse a norma dell'art. 324, stesso codice, è consentito soltanto per violazione di legge; e, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono farsi rientrare in tale vizio dell'atto soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Se la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella OLI affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): come nei casi, per esemplificare, di utilizzo di timbri o di generici moduli a stampa ripetitivi del dato normativo (Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274359; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250959), oppure di ricorso a clausole di puro stile (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv. 259462).

Nello specifico, anche laddove lamenta l'assenza di motivazione, in realtà il ricorso deduce, al più, l'insufficienza o l'incongruenza logica delle medesima, se non proprio - e soltanto - l'erronea interpretazione di dati istruttori, a maggior ragione non rilevabile in sede di legittimità.

E' sufficiente, pertanto, osservare che la motivazione della decisione è presente, effettiva e nient'affatto manifestamente irragionevole.

Quanto alla fondatezza dell'ipotesi d'accusa, infatti, il Tribunale ha dettagliatamente illustrato le emergenze probatorie, che si presentano sicuramente concludenti.

E, anche in punto di pertinenza delle somme sequestrate al delitto ipotizzato, i dati di fatto valorizzati dal Tribunale si prestano senza alcuna forzatura a giustificare l'assunto: disponibilità di redditi leciti in misura ampiamente insufficiente (1.700-1.800 euro mensili), tanto più considerando la presenza di una compagna, di due figli e di un mutuo bancario; rinvenimento di tali somme accuratamente occultate.

Non sono conferenti le deduzioni difensive, infine, neppure là dove contestano la possibilità di procedere al sequestro per equivalente di tali somme.

Dall'ordinanza risulta chiaramente, infatti, che il vincolo su quelle somme di denaro è stato disposto a tutt'altro titolo: ovvero quale profitto diretto del reato - del quale l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, impone obbligatoriamente la confisca - e, comunque, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., essendo state ritenute somme suscettibili di essere reimpiegate in nuovi acquisti di stupefacente e, quindi, tali da agevolare la commissione di altri reati.

E, particolarmente su tal ultimo punto, il ricorso nulla replica.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia dello scorso 30 aprile, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo della complessiva somma di 9.170 euro in contanti, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale il 6 aprile precedente, a norma degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto che si tratti di )(/( profitto dei delitti di acquisto e successiva cessione di stupefacenti, per i quali egli è indagato. 2. Con un primo motivo, la sua difesa denuncia vizi cumulativi di motivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, nonché l'assenza di motivazione in ordine agli elementi che deporrebbero per l'individuazione di altro soggetto, e non del ricorrente, per il destinatario delle forniture effettuate da tale Tusha. Con il secondo motivo, le medesime censure vengono sollevate con riferimento alla ravvisabilità del c.d. fumus commissi delicti. La terza doglianza attiene al difetto di motivazione sulle censure rassegnate con l'istanza di riesame in tema di: a) mancata dimostrazione dell'entità del ritenuto profitto del reato; b) divieto di procedere al sequestro per equivalente se non in caso d'impossibilità di ablazione diretta di tale profitto; c) difetto di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed il reato addebitato al ricorrente; d) omesso accertamento della disponibilità di tali somme da parte di costui. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. In primo luogo, non può essere presa in considerazione la censura attinente ai gravi indizi di colpevolezza, non essendo, questi ultimi, presupposto necessario per l'adozione di misure cautelari reali. 3. A norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., poi, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze - come quella impugnata - emesse a norma dell'art. 324, stesso codice, è consentito soltanto per violazione di legge; e, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono farsi rientrare in tale vizio dell'atto soltanto nei casi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia meramente apparente, ma non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Se la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella OLI affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): come nei casi, per esemplificare, di utilizzo di timbri o di generici moduli a stampa ripetitivi del dato normativo (Sez. 4, n. 48543 del 10/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274359; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250959), oppure di ricorso a clausole di puro stile (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014, Sanjust, Rv. 259462). Nello specifico, anche laddove lamenta l'assenza di motivazione, in realtà il ricorso deduce, al più, l'insufficienza o l'incongruenza logica delle medesima, se non proprio - e soltanto - l'erronea interpretazione di dati istruttori, a maggior ragione non rilevabile in sede di legittimità. E' sufficiente, pertanto, osservare che la motivazione della decisione è presente, effettiva e nient'affatto manifestamente irragionevole. Quanto alla fondatezza dell'ipotesi d'accusa, infatti, il Tribunale ha dettagliatamente illustrato le emergenze probatorie, che si presentano sicuramente concludenti. E, anche in punto di pertinenza delle somme sequestrate al delitto ipotizzato, i dati di fatto valorizzati dal Tribunale si prestano senza alcuna forzatura a giustificare l'assunto: disponibilità di redditi leciti in misura ampiamente insufficiente (1.700-1.800 euro mensili), tanto più considerando la presenza di una compagna, di due figli e di un mutuo bancario; rinvenimento di tali somme accuratamente occultate. Non sono conferenti le deduzioni difensive, infine, neppure là dove contestano la possibilità di procedere al sequestro per equivalente di tali somme. Dall'ordinanza risulta chiaramente, infatti, che il vincolo su quelle somme di denaro è stato disposto a tutt'altro titolo: ovvero quale profitto diretto del reato - del quale l'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, impone obbligatoriamente la confisca - e, comunque, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., essendo state ritenute somme suscettibili di essere reimpiegate in nuovi acquisti di stupefacente e, quindi, tali da agevolare la commissione di altri reati. E, particolarmente su tal ultimo punto, il ricorso nulla replica. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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