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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 1984

Cassazione n. 35680/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1984 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento a mezzo del quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 24/11/2022, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo gravemente indiziato di due episodi di estorsione pluriaggravata, per aver reiteratamente costretto i gestori di varie bancarelle, posizionate all'interno del locale mercato cd. della Maddalena ad effettuare il versamento di somme di denaro non quantificate, per poter continuare ad esercitare l'attività di vendita delle merci; trattasi di delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], nei giorni 30 e 31 dicembre 2019 e ritenuti aggravati, sia dall'utilizzo di modalità tipiche delle associazioni mafiose, sia dalla finalità di avvantaggiare la sopra detta organizzazione camorristica.

1.1. L'istanza di riesame non aveva contestato l'esistenza e l'operatività del sodalizio camorristico denominato clan Mazzarella, struttura particolarmente complessa, insediata - attraverso le sue varie articolazioni - in diversi quartieri e zone del territorio napoletano, dal centro storico alla periferia e fino alla provincia, con particolare riguardo alle zone cittadine di [OSCURATO:PERSONA], di Forcella, della Maddalena e del Mercato.

Tale radicamento era stato reputato acclarato, dai Giudici di merito, in ragione dell'acquisizione all'incarto processuale di fonti dichiarative giudicate specifiche, autonome e tra loro perfettamente convergenti, oltre che in virtù di precedenti provvedimenti giudiziari.

Era stata invece contestata, da parte della difesa, la ricostruzione che - in ordine ai due episodi estorsivi contestati al Nisi sub 19) e 20) - era stata effettuata nell'ordinanza genetica, soprattutto a mezzo dell'esame delle intercettazioni.

Dei fatti dedotti in contestazione - in ipotesi difensiva - non erano state individuate le persone offese, né era stato possibile quantificare l'entità dei versamenti pretesi e le modalità esecutive prescelte.

Si sottolineava, peraltro, come il Nisi non rispondesse del reato associativo, contestato invece al coindagato [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente veniva solo individuato quale compartecipe - unitamente all'esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA] - dei fatti estorsivi, commessi su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse della suddetta organizzazione di riferimento.

1.2. Il Tribunale del riesame, ripercorsi gli aspetti salienti dell'attività criminosa posta in essere dall'associazione malavitosa de qua, ha riassunto gli elementi che suffragano la tesi accusatoria e che sono rappresentati, essenzialmente, dal contenuto di alcune intercettazioni, che sono dettagliatamente riportate nell'ordinanza impugnata.

In questa vi è anche menzione delle dichiarazioni, amnnissive ed eteroaccusatorie, rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia (qui il Manzi ha ammesso di aver ricevuto incarico da [OSCURATO:PERSONA] - dietro compenso di euro cinquecento - di recarsi a picchiare un commerciante, che gestiva un negozio di abbigliamento alla Maddalena e che aveva un debito ammontante a circa euro 1.800,00; ha aggiunto di aver commesso i reati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato promesso lo stesso compenso e, infine, ha affermato che Tubelli li accompagnò sul posto, dopo averli contattati tramite il genero [OSCURATO:PERSONA]).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., attesa l'illogicità della motivazione, nonché il travisamento degli elementi di prova, in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, nella parte in cui - valicando il confine tra iter logico seguito nel tessuto della motivazione e scelta di una tesi interpretativa - l'ordinanza individua il Nisi quale autore del delitto contestato.

La difesa si duole della ritenuta attendibilità dell'individuazione del Nisi, sebbene questa sia stata effettuata attraverso il riconoscimento della voce del soggetto dialogante, ad opera di personale della polizia giudiziaria che nemmeno operava nel medesimo territorio di residenza dell'indagato.

L'elemento adoperato dal Tribunale del riesame, a riscontro di tale riconoscimento vocale, è rappresentato dall'arresto del Nisi, nell'anno 2019, in compagnia del coindagato Manzi; trattasi, però, di altro soggetto, ossia di [OSCURATO:PERSONA] e non dell'[OSCURATO:PERSONA] odierno coindagato.

Ulteriore elemento di illogicità è dato dal fatto che il coindagato, nel tentativo di ridimensionare le proprie responsabilità, ammetteva i fatti, chiamando in correità il soggetto che - nelle intercettazioni - viene denominato "Leo"; la difesa contesta la ritenuta credibilità "frazionata" del Manzi, che non viene poi creduto, nella parte in cui dichiara di aver accompagnato un amico a compiere una intimidazione in danno di un esercente di attività commerciale.

Si censura, inoltre, la mancata risposta alle osservazioni formulate dalla difesa, circa il vuoto ricostruttivo che connota la vicenda, quanto alla descrizione fenomenica degli eventi e quanto alle modalità attuative delle presunte richieste di carattere estorsivo.

Nelle intercettazioni, del resto, l'indagato si attribuisce tre reati, mentre ne sono contestati solo due.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., attesa l'illogicità e la carenza della motivazione, in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva La condotta presenta connotazioni di estemporaneità; si tratta, inoltre, di fatti molto risalenti nel tempo, successivamente ai quali non sono emersi contatti dell'indagato con la criminalità organizzata.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione, in ordine alla effettiva valutazione dei gravi indizi inerenti alla circostanza aggravante contestata ex art. 416-bis.1. cod. pen.

Gli elementi raccolti non consentono di comprendere come si siano svolti i fatti, basandosi l'intera ricostruzione degli accadimenti per i quali è processo su mere interpretazioni delle conversazioni. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non ha contatti con alcuno degli esponenti del clan Mazzarella.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato - in modo corretto e coerente - circa la sussistenza della gravità indiziaria e ciò sia relativamente ai reati ascritti nella provvisoria imputazione, sia in ordine all'aggravante contestata, fondando le proprie conclusioni sul contenuto delle intercettazioni, ma anche sulle ulteriori risultanze di indagine.

Parimenti completa è la motivazione adottata dal Tribunale in ordine al profilo cautelare, risultando dimostrata - con argomentazioni solide e logicamente corrette - la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, in tema di reiterazione di condotte criminose di analogo tenore.

Il ricorso, peraltro, si appalesa a tratti generico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere un breve inquadramento di carattere dogmatico.

In materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane circoscritto, pertanto, all'esame del contenuto dell'atto impugnato, al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885).2.1.

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

2.2. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

2.3. In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

3. La prima doglianza è tesa, essenzialmente, a contestare la ritenuta genuinità del riconoscimento del Nisi, quale soggetto impegnato nelle conversazioni captate, reputandosi non sufficiente l'individuazione effettuata - ad opera della polizia giudiziaria - sulla mera base del timbro vocale dell'indagato.

Non avrebbero mai potuto, gli operanti, individuare uno dei dialoganti, riconoscendo il timbro di voce di un soggetto completamente estraneo alla circoscrizione territoriale di loro competenza.

La doglianza è inammissibile, in quanto reiterativa e tendente ad una nuova valutazione di tipo fattuale.

3.1. Questa Corte, in primo luogo, ha ripetutamente chiarito come - in tema di intercettazioni telefoniche - rappresenti questione di fatto, demandata alla competenza esclusiva del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, rv. 257784).

3.2. Inammissibile è la censura concernente la mancanza o illogicità della motivazione, con riguardo all'identificazione - proprio nell'indagato [OSCURATO:PERSONA] - della persona coinvolta nelle attività di carattere estorsivo contestate, poste in essere in danno di venditori attivi all'interno del mercato della Maddalena.

Al riguardo, il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto degli elementi che hanno consentito di pervenire - con il livello di affidabilità e certezza postulato dalla fase cautelare - a tale identificazione.

Tali dati dimostrativi sono costituiti: - dalle dichiarazioni rese dal correo [OSCURATO:PERSONA], il quale - nel corso dell'interrogatorio di garanzia - ha non solo ammesso la stretta materialità dei fatti, affermando di esser stato incaricato dal Tubelli, dietro compenso di euro cinquecento, di picchiare un commerciante moroso, ma ha altresì aggiunto di essersi avvalso della collaborazione del Nisi, al quale era stata promessa uguale ricompensa; - l'indagato viene ripetutamente chiamato con il nome di battesimo dagli interlocutori, nel corso delle conversazioni di interesse; - Nisi è stato già raggiunto da provvedimento restrittivo della libertà personale, in relazione ad altre vicende estorsive, recenti e sempre poste in essere in concorso con il Manzi; - i precedenti giudiziari e di polizia annoverati dall'indagato rafforzano, come agevolmente comprensibile, l'idea che il timbro di voce di quest'ultimo potesse essere ben noto agli operanti e da questi facilmente riconoscibile; - lo stesso Nisi, infine, non nega la conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.3.

L'attenzione della difesa, come detto, si è incentrata in particolar modo sul profilo della attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, ai fini del collegamento del contenuto delle conversazioni captate, alla persona di [OSCURATO:PERSONA].

Riconoscimento che - pare utile ribadirlo - non si fonda esclusivamente su tale dato, essendo invece questo ampiamente suffragato, dagli ulteriori elementi raccolti, che sono molteplici e tra loro convergenti.

3.4. La pluralità degli elementi evocativi della gravità indiziaria a carico di Nisi - tutti tra loro collimanti, oltre che di carattere individualizzante - soddisfa l'onere motivazionale, a fronte peraltro di una censura che, sul punto, attinge largamente il campo dell'inammissibilità.

Questa Corte, infatti, ha più volte avuto modo di precisare che - ai fini dell'identificazione degli interlocutori, coinvolti in conversazioni intercettate - il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i quali asseriscano di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento, atto a suffragare detto riconoscimento, incombendo sulla parte che intenda contestarne la genuinità l'onere di allegare oggettivi e specifici elementi, atti a offrire difformi lumi (si veda Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 - 01, a mente della quale: «Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario»; nello stesso senso si era espressa Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259478).

4. Il secondo motivo cumula le doglianze inerenti, rispettivamente, al rischio di recidiva nel reato ed al profilo della attualità e concretezza dell'esigenza di cautela, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., denunziandosi i vizi di illogicità e carenza della motivazione.

Sotto tale profilo, nel ricorso ci si duole anche della mancata considerazione - ad opera del Tribunale - della risalente collocazione temporale dei fatti contestati, commessi nell'anno 2019.

4.1. La doglianza è manifestamente infondata.

Nel caso di specie, infatti, al ricorrente sono contestate, come detto, due ipotesi di reato aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

Al ricorrere di tali forme di manifestazione, come pure richiamato nel provvedimento impugnato, deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ovvero a uno dei delitti contemplati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. - è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che vengano acquisiti elementi di segno contrario, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, per i soli reati citati nell'ultimo capoverso della norma e in relazione al caso concreto, quelle comunque sussistenti possono essere soddisfatte con altre misure.

La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che, in tali casi, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771).

Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, infatti, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434).

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. e ne consegue che la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri, Rv. 268664).

In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, nel caso in cui operi tale presunzione, l'onere motivazionale che incombe sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. si atteggia in modo diverso a seconda che siano o meno presenti elementi valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720).

In caso positivo è necessario evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali gli stessi giustificano nel caso concreto l'applicazione di una misura gradata.

In caso negativo è sufficiente il semplice riferimento alla mancanza degli stessi.

4.2. Tanto chiarito al fine di delineare il contesto dogmatico entro cui si colloca la tematica devoluta, può precisarsi come la decisione impugnata risulti esente da qualsivoglia stigma in questa sede.

Il Tribunale, infatti, ha correttamente evidenziato - con motivazione articolata e convincente - gli aspetti relativi al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, analizzando i relativi profili dell'attualità e della concretezza.

Il provvedimento, dunque, ha valorizzato la gravità della allarmante condotta serbata, nonché la evidente preordinazione della stessa, per poi soffermarsi sulla valutazione della negativa personalità del ricorrente dai precedenti giudiziari annoverati.

Hanno anche sottolineato, i Giudici del riesame, come il ricorrente si sia posto praticamente a disposizione dell'organizzazione camorristica, commettendo reati che rientrano nella tipica attività preordinata di quest'ultimo.

Ha così riconosciuto la sussistenza di una spiccata capacità delinquenziale, la propensione all'uso di metodi violenti e l'assenza di qualsivoglia fenomeno di resipiscenza in capo all'indagato, tali da rendere il pericolo di recidiva attuale e concreto.

Quanto al tema della scelta in ordine alla tipologia di provvedimento restrittivo della libertà personale, il Tribunale ha spiegato come la custodia in carcere sia l'unica in grado di assicurare un netto distacco dell'indagato, dagli ambienti delinquenziali, adusi alla prevaricazione e all'uso di violenza - a servizio dei quali questi si è posto.

Tale motivazione, fondata su elementi concreti e non meramente congetturali, è idonea e coerente anche quanto alla considerazione del tempo trascorso dalla comnnessione dei reati.

Si è in presenza, in sostanza, di un apparato argomentativo privo di vizi logici, quindi del tutto immune da possibili censure in sede di legittimità.

5. Il terzo motivo risulta parimenti inammissibile, dovendosi ricordare come siano tali le doglianze che si incentrino sulla sussistenza di vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca, intratestuale perché in conflitto con altre preposizioni della stessa struttura motivazionale, ovvero con atto probatorio ignorato laddove esistente, o affermato allorquando mancante), relativamente ad aspetti capaci di condurre a diversa conclusione del processo.

Risultano inammissibili, in tale ottica, le censure che aggrediscano i profili della persuasività, della adeguatezza, che contestino la carenza di rigore o di puntualità, che deducano la stessa illogicità laddove non sia manifesta, così come le doglianze che tendano a sollecitare una alternativa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, ovvero che evidenzino ragioni in fatto in grado di condurre a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (fra tante, si veda Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

5.1. La difesa, invece, cade proprio in tale errore.

Invoca, infatti, l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., lamentando la mancanza di motivazione, in ordine alla effettiva valutazione dei gravi indizi e quindi, sostanzialmente, contestando la lettura fornita dal Tribunale, relativamente al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione.5.2.

Nel caso di specie, anzitutto, l'aggravante in parola è stata contestata facendo richiamo ad entrambi i profili che - secondo il dettato normativo - la caratterizzano.

Nella provvisoria imputazione, infatti, ricorre la seguente dizione letterale: «adottando modalità tipiche delle organizzazioni di camorra, nonché al fine di agevolare l'associazione di appartenenza introitando i proventi delle attività illecite in modo da garantire il sostentamento dell'associazione, delle famiglie, degli affiliati e delle famiglie dei detenuti, nonché il controllo del territorio».

Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale contestazione deve ritenersi pienamente legittima (Sez. 1, n. 11742 del 17/11/2011, dep. 2012, Buono, Rv. 252275; Sez. 2, n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv. 255550).

5.3. Richiamando poi il dictum del massimo consesso di legittimità (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, a mente della quale: «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe») la difesa contesta soprattutto la ritenuta consapevolezza - in capo al Nisi, di perpetrare reati nell'interesse di una associazione camorristica, così concretizzandosi la contestata finalità agevolativa.

Non vengono formulate doglianze, al contrario, con riferimento al tema dell'utilizzo di modalità mafiose (come sopra detto, parimenti oggetto di contestazione).

La censura difensiva, però, si dipana interamente sulla direttrice di una rilettura degli atti, tendendo essa a invocare, dalla Corte di cassazione, una difforme valutazione del materiale posto a fondamento della impugnata decisione.

Il Tribunale chiarisce in maniera esaustiva e coerente, invece, le ragioni in base alle quali reputa credibile il fatto che i reati siano stati commessi non solo nell'interesse proprio degli esecutori materiali, ma anche nell'interesse precipuo della consorteria.

6. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che - nella fattispecie - non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1984 avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento a mezzo del quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 24/11/2022, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo gravemente indiziato di due episodi di estorsione pluriaggravata, per aver reiteratamente costretto i gestori di varie bancarelle, posizionate all'interno del locale mercato cd. della Maddalena ad effettuare il versamento di somme di denaro non quantificate, per poter continuare ad esercitare l'attività di vendita delle merci; trattasi di delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], nei giorni 30 e 31 dicembre 2019 e ritenuti aggravati, sia dall'utilizzo di modalità tipiche delle associazioni mafiose, sia dalla finalità di avvantaggiare la sopra detta organizzazione camorristica. 1.1. L'istanza di riesame non aveva contestato l'esistenza e l'operatività del sodalizio camorristico denominato clan Mazzarella, struttura particolarmente complessa, insediata - attraverso le sue varie articolazioni - in diversi quartieri e zone del territorio napoletano, dal centro storico alla periferia e fino alla provincia, con particolare riguardo alle zone cittadine di [OSCURATO:PERSONA], di Forcella, della Maddalena e del Mercato. Tale radicamento era stato reputato acclarato, dai Giudici di merito, in ragione dell'acquisizione all'incarto processuale di fonti dichiarative giudicate specifiche, autonome e tra loro perfettamente convergenti, oltre che in virtù di precedenti provvedimenti giudiziari. Era stata invece contestata, da parte della difesa, la ricostruzione che - in ordine ai due episodi estorsivi contestati al Nisi sub 19) e 20) - era stata effettuata nell'ordinanza genetica, soprattutto a mezzo dell'esame delle intercettazioni. Dei fatti dedotti in contestazione - in ipotesi difensiva - non erano state individuate le persone offese, né era stato possibile quantificare l'entità dei versamenti pretesi e le modalità esecutive prescelte. Si sottolineava, peraltro, come il Nisi non rispondesse del reato associativo, contestato invece al coindagato [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente veniva solo individuato quale compartecipe - unitamente all'esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA] - dei fatti estorsivi, commessi su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse della suddetta organizzazione di riferimento. 1.2. Il Tribunale del riesame, ripercorsi gli aspetti salienti dell'attività criminosa posta in essere dall'associazione malavitosa de qua, ha riassunto gli elementi che suffragano la tesi accusatoria e che sono rappresentati, essenzialmente, dal contenuto di alcune intercettazioni, che sono dettagliatamente riportate nell'ordinanza impugnata. In questa vi è anche menzione delle dichiarazioni, amnnissive ed eteroaccusatorie, rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia (qui il Manzi ha ammesso di aver ricevuto incarico da [OSCURATO:PERSONA] - dietro compenso di euro cinquecento - di recarsi a picchiare un commerciante, che gestiva un negozio di abbigliamento alla Maddalena e che aveva un debito ammontante a circa euro 1.800,00; ha aggiunto di aver commesso i reati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato promesso lo stesso compenso e, infine, ha affermato che Tubelli li accompagnò sul posto, dopo averli contattati tramite il genero [OSCURATO:PERSONA]). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., attesa l'illogicità della motivazione, nonché il travisamento degli elementi di prova, in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, nella parte in cui - valicando il confine tra iter logico seguito nel tessuto della motivazione e scelta di una tesi interpretativa - l'ordinanza individua il Nisi quale autore del delitto contestato. La difesa si duole della ritenuta attendibilità dell'individuazione del Nisi, sebbene questa sia stata effettuata attraverso il riconoscimento della voce del soggetto dialogante, ad opera di personale della polizia giudiziaria che nemmeno operava nel medesimo territorio di residenza dell'indagato. L'elemento adoperato dal Tribunale del riesame, a riscontro di tale riconoscimento vocale, è rappresentato dall'arresto del Nisi, nell'anno 2019, in compagnia del coindagato Manzi; trattasi, però, di altro soggetto, ossia di [OSCURATO:PERSONA] e non dell'[OSCURATO:PERSONA] odierno coindagato. Ulteriore elemento di illogicità è dato dal fatto che il coindagato, nel tentativo di ridimensionare le proprie responsabilità, ammetteva i fatti, chiamando in correità il soggetto che - nelle intercettazioni - viene denominato "Leo"; la difesa contesta la ritenuta credibilità "frazionata" del Manzi, che non viene poi creduto, nella parte in cui dichiara di aver accompagnato un amico a compiere una intimidazione in danno di un esercente di attività commerciale. Si censura, inoltre, la mancata risposta alle osservazioni formulate dalla difesa, circa il vuoto ricostruttivo che connota la vicenda, quanto alla descrizione fenomenica degli eventi e quanto alle modalità attuative delle presunte richieste di carattere estorsivo. Nelle intercettazioni, del resto, l'indagato si attribuisce tre reati, mentre ne sono contestati solo due. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., attesa l'illogicità e la carenza della motivazione, in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla concretezza e attualità del pericolo di recidiva La condotta presenta connotazioni di estemporaneità; si tratta, inoltre, di fatti molto risalenti nel tempo, successivamente ai quali non sono emersi contatti dell'indagato con la criminalità organizzata. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione, in ordine alla effettiva valutazione dei gravi indizi inerenti alla circostanza aggravante contestata ex art. 416-bis.1. cod. pen. Gli elementi raccolti non consentono di comprendere come si siano svolti i fatti, basandosi l'intera ricostruzione degli accadimenti per i quali è processo su mere interpretazioni delle conversazioni. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non ha contatti con alcuno degli esponenti del clan Mazzarella. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato - in modo corretto e coerente - circa la sussistenza della gravità indiziaria e ciò sia relativamente ai reati ascritti nella provvisoria imputazione, sia in ordine all'aggravante contestata, fondando le proprie conclusioni sul contenuto delle intercettazioni, ma anche sulle ulteriori risultanze di indagine. Parimenti completa è la motivazione adottata dal Tribunale in ordine al profilo cautelare, risultando dimostrata - con argomentazioni solide e logicamente corrette - la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale, in tema di reiterazione di condotte criminose di analogo tenore. Il ricorso, peraltro, si appalesa a tratti generico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere un breve inquadramento di carattere dogmatico. In materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure, poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane circoscritto, pertanto, all'esame del contenuto dell'atto impugnato, al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885).2.1. Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). 2.2. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). 2.3. In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). 3. La prima doglianza è tesa, essenzialmente, a contestare la ritenuta genuinità del riconoscimento del Nisi, quale soggetto impegnato nelle conversazioni captate, reputandosi non sufficiente l'individuazione effettuata - ad opera della polizia giudiziaria - sulla mera base del timbro vocale dell'indagato. Non avrebbero mai potuto, gli operanti, individuare uno dei dialoganti, riconoscendo il timbro di voce di un soggetto completamente estraneo alla circoscrizione territoriale di loro competenza. La doglianza è inammissibile, in quanto reiterativa e tendente ad una nuova valutazione di tipo fattuale. 3.1. Questa Corte, in primo luogo, ha ripetutamente chiarito come - in tema di intercettazioni telefoniche - rappresenti questione di fatto, demandata alla competenza esclusiva del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, rv. 257784). 3.2. Inammissibile è la censura concernente la mancanza o illogicità della motivazione, con riguardo all'identificazione - proprio nell'indagato [OSCURATO:PERSONA] - della persona coinvolta nelle attività di carattere estorsivo contestate, poste in essere in danno di venditori attivi all'interno del mercato della Maddalena. Al riguardo, il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto degli elementi che hanno consentito di pervenire - con il livello di affidabilità e certezza postulato dalla fase cautelare - a tale identificazione. Tali dati dimostrativi sono costituiti: - dalle dichiarazioni rese dal correo [OSCURATO:PERSONA], il quale - nel corso dell'interrogatorio di garanzia - ha non solo ammesso la stretta materialità dei fatti, affermando di esser stato incaricato dal Tubelli, dietro compenso di euro cinquecento, di picchiare un commerciante moroso, ma ha altresì aggiunto di essersi avvalso della collaborazione del Nisi, al quale era stata promessa uguale ricompensa; - l'indagato viene ripetutamente chiamato con il nome di battesimo dagli interlocutori, nel corso delle conversazioni di interesse; - Nisi è stato già raggiunto da provvedimento restrittivo della libertà personale, in relazione ad altre vicende estorsive, recenti e sempre poste in essere in concorso con il Manzi; - i precedenti giudiziari e di polizia annoverati dall'indagato rafforzano, come agevolmente comprensibile, l'idea che il timbro di voce di quest'ultimo potesse essere ben noto agli operanti e da questi facilmente riconoscibile; - lo stesso Nisi, infine, non nega la conoscenza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.3. L'attenzione della difesa, come detto, si è incentrata in particolar modo sul profilo della attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, ai fini del collegamento del contenuto delle conversazioni captate, alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. Riconoscimento che - pare utile ribadirlo - non si fonda esclusivamente su tale dato, essendo invece questo ampiamente suffragato, dagli ulteriori elementi raccolti, che sono molteplici e tra loro convergenti. 3.4. La pluralità degli elementi evocativi della gravità indiziaria a carico di Nisi - tutti tra loro collimanti, oltre che di carattere individualizzante - soddisfa l'onere motivazionale, a fronte peraltro di una censura che, sul punto, attinge largamente il campo dell'inammissibilità. Questa Corte, infatti, ha più volte avuto modo di precisare che - ai fini dell'identificazione degli interlocutori, coinvolti in conversazioni intercettate - il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i quali asseriscano di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento, atto a suffragare detto riconoscimento, incombendo sulla parte che intenda contestarne la genuinità l'onere di allegare oggettivi e specifici elementi, atti a offrire difformi lumi (si veda Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 - 01, a mente della quale: «Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario»; nello stesso senso si era espressa Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259478). 4. Il secondo motivo cumula le doglianze inerenti, rispettivamente, al rischio di recidiva nel reato ed al profilo della attualità e concretezza dell'esigenza di cautela, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., denunziandosi i vizi di illogicità e carenza della motivazione. Sotto tale profilo, nel ricorso ci si duole anche della mancata considerazione - ad opera del Tribunale - della risalente collocazione temporale dei fatti contestati, commessi nell'anno 2019. 4.1. La doglianza è manifestamente infondata. Nel caso di specie, infatti, al ricorrente sono contestate, come detto, due ipotesi di reato aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Al ricorrere di tali forme di manifestazione, come pure richiamato nel provvedimento impugnato, deve applicarsi l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in base al quale - quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. ovvero a uno dei delitti contemplati nell'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. - è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che vengano acquisiti elementi di segno contrario, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, per i soli reati citati nell'ultimo capoverso della norma e in relazione al caso concreto, quelle comunque sussistenti possono essere soddisfatte con altre misure. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito che, in tali casi, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771). Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, infatti, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. e ne consegue che la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri, Rv. 268664). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, nel caso in cui operi tale presunzione, l'onere motivazionale che incombe sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. si atteggia in modo diverso a seconda che siano o meno presenti elementi valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720). In caso positivo è necessario evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali gli stessi giustificano nel caso concreto l'applicazione di una misura gradata. In caso negativo è sufficiente il semplice riferimento alla mancanza degli stessi. 4.2. Tanto chiarito al fine di delineare il contesto dogmatico entro cui si colloca la tematica devoluta, può precisarsi come la decisione impugnata risulti esente da qualsivoglia stigma in questa sede. Il Tribunale, infatti, ha correttamente evidenziato - con motivazione articolata e convincente - gli aspetti relativi al pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, analizzando i relativi profili dell'attualità e della concretezza. Il provvedimento, dunque, ha valorizzato la gravità della allarmante condotta serbata, nonché la evidente preordinazione della stessa, per poi soffermarsi sulla valutazione della negativa personalità del ricorrente dai precedenti giudiziari annoverati. Hanno anche sottolineato, i Giudici del riesame, come il ricorrente si sia posto praticamente a disposizione dell'organizzazione camorristica, commettendo reati che rientrano nella tipica attività preordinata di quest'ultimo. Ha così riconosciuto la sussistenza di una spiccata capacità delinquenziale, la propensione all'uso di metodi violenti e l'assenza di qualsivoglia fenomeno di resipiscenza in capo all'indagato, tali da rendere il pericolo di recidiva attuale e concreto. Quanto al tema della scelta in ordine alla tipologia di provvedimento restrittivo della libertà personale, il Tribunale ha spiegato come la custodia in carcere sia l'unica in grado di assicurare un netto distacco dell'indagato, dagli ambienti delinquenziali, adusi alla prevaricazione e all'uso di violenza - a servizio dei quali questi si è posto. Tale motivazione, fondata su elementi concreti e non meramente congetturali, è idonea e coerente anche quanto alla considerazione del tempo trascorso dalla comnnessione dei reati. Si è in presenza, in sostanza, di un apparato argomentativo privo di vizi logici, quindi del tutto immune da possibili censure in sede di legittimità. 5. Il terzo motivo risulta parimenti inammissibile, dovendosi ricordare come siano tali le doglianze che si incentrino sulla sussistenza di vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca, intratestuale perché in conflitto con altre preposizioni della stessa struttura motivazionale, ovvero con atto probatorio ignorato laddove esistente, o affermato allorquando mancante), relativamente ad aspetti capaci di condurre a diversa conclusione del processo. Risultano inammissibili, in tale ottica, le censure che aggrediscano i profili della persuasività, della adeguatezza, che contestino la carenza di rigore o di puntualità, che deducano la stessa illogicità laddove non sia manifesta, così come le doglianze che tendano a sollecitare una alternativa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, ovvero che evidenzino ragioni in fatto in grado di condurre a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (fra tante, si veda Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 5.1. La difesa, invece, cade proprio in tale errore. Invoca, infatti, l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., lamentando la mancanza di motivazione, in ordine alla effettiva valutazione dei gravi indizi e quindi, sostanzialmente, contestando la lettura fornita dal Tribunale, relativamente al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione.5.2. Nel caso di specie, anzitutto, l'aggravante in parola è stata contestata facendo richiamo ad entrambi i profili che - secondo il dettato normativo - la caratterizzano. Nella provvisoria imputazione, infatti, ricorre la seguente dizione letterale: «adottando modalità tipiche delle organizzazioni di camorra, nonché al fine di agevolare l'associazione di appartenenza introitando i proventi delle attività illecite in modo da garantire il sostentamento dell'associazione, delle famiglie, degli affiliati e delle famiglie dei detenuti, nonché il controllo del territorio». Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale contestazione deve ritenersi pienamente legittima (Sez. 1, n. 11742 del 17/11/2011, dep. 2012, Buono, Rv. 252275; Sez. 2, n. 13469 del 28/02/2013, Basile, Rv. 255550). 5.3. Richiamando poi il dictum del massimo consesso di legittimità (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, a mente della quale: «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe») la difesa contesta soprattutto la ritenuta consapevolezza - in capo al Nisi, di perpetrare reati nell'interesse di una associazione camorristica, così concretizzandosi la contestata finalità agevolativa. Non vengono formulate doglianze, al contrario, con riferimento al tema dell'utilizzo di modalità mafiose (come sopra detto, parimenti oggetto di contestazione). La censura difensiva, però, si dipana interamente sulla direttrice di una rilettura degli atti, tendendo essa a invocare, dalla Corte di cassazione, una difforme valutazione del materiale posto a fondamento della impugnata decisione. Il Tribunale chiarisce in maniera esaustiva e coerente, invece, le ragioni in base alle quali reputa credibile il fatto che i reati siano stati commessi non solo nell'interesse proprio degli esecutori materiali, ma anche nell'interesse precipuo della consorteria. 6. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che - nella fattispecie - non ricorrono elementi che possano indurre a ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità non può che conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre che al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di una somma che si stima equo fissare in euro tremila. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 35680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris