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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 40512/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udu re~.55-le 1311 dai Cdw.igtiere [OSCURATO:PERSONA] AFt_MrANTE; n 't R.G. 12058/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti che l'ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di minaccia aggravata ( capo A) e per il delitto di cui all'art. 4

I. 110/75 ( capo B).

Considerato che il ricorrente svolge quattro motivi: con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a); con il secondo, lamenta la violazione di legge in relazione alla integrazione del reato di cui all'art. 4

I. 110/75; con il terzo motivo di ricorso, denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'aggravante dell'uso di arma, e, con l'ultimo motivo, denuncia analogamente vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata; considerato che, con successiva comunicazione, la Difesa ricorrente ha depositato remissione di querela in relazione al delitto di minaccia ( capo A), e la rituale accettazione dell'imputato, intervenute entrambe in data 18 maggio 2022; Rilevato che il delitto di cui al capo A), è contestato nella forma aggravata ai sensi dell'art. 339 cod. pen., dal momento che la minaccia è stata commessa "brandendo il fucile subacqueo", che è fattispecie procedibile di ufficio.

Considerato che il primo motivo è inammissibile, dal momento che la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla valutazione di attendibilità del teste Nassisi; Considerato che il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.

Sul punto può richiamarsi un risalente arresto di questa Corte ( Sez. 1 n. 7604 del 06/05/1981, Rv. 149995) che ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 4

I. n. 110/1975nel1'ipotesi di porto senza giustificato motivo di fucile da caccia subacqueo con arpione, in circostanze tali da denotarne chiaramente la utilizzabilità per l'offesa alla persona.

Considerato che il quarto motivo è parimenti inammissibile, omettendo il ricorrente di correlarsi alla sentenza impugnata, la quale ha fondato il riconoscimento della recidiva non solo alla luce del mero dato formale costituito dalle presenza di precedenti penali, ma evidenziando come i reati commessi dal ricorrente dimostrino una accresciuta pericolosità sociale dell'imputato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udu re~.55-le 1311 dai Cdw.igtiere [OSCURATO:PERSONA] AFt_MrANTE; n 't R.G. 12058/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti che l'ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di minaccia aggravata ( capo A) e per il delitto di cui all'art. 4 I. 110/75 ( capo B). Considerato che il ricorrente svolge quattro motivi: con il primo, deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a); con il secondo, lamenta la violazione di legge in relazione alla integrazione del reato di cui all'art. 4 I. 110/75; con il terzo motivo di ricorso, denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'aggravante dell'uso di arma, e, con l'ultimo motivo, denuncia analogamente vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata; considerato che, con successiva comunicazione, la Difesa ricorrente ha depositato remissione di querela in relazione al delitto di minaccia ( capo A), e la rituale accettazione dell'imputato, intervenute entrambe in data 18 maggio 2022; Rilevato che il delitto di cui al capo A), è contestato nella forma aggravata ai sensi dell'art. 339 cod. pen., dal momento che la minaccia è stata commessa "brandendo il fucile subacqueo", che è fattispecie procedibile di ufficio. Considerato che il primo motivo è inammissibile, dal momento che la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla valutazione di attendibilità del teste Nassisi; Considerato che il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. Sul punto può richiamarsi un risalente arresto di questa Corte ( Sez. 1 n. 7604 del 06/05/1981, Rv. 149995) che ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975nel1'ipotesi di porto senza giustificato motivo di fucile da caccia subacqueo con arpione, in circostanze tali da denotarne chiaramente la utilizzabilità per l'offesa alla persona. Considerato che il quarto motivo è parimenti inammissibile, omettendo il ricorrente di correlarsi alla sentenza impugnata, la quale ha fondato il riconoscimento della recidiva non solo alla luce del mero dato formale costituito dalle presenza di precedenti penali, ma evidenziando come i reati commessi dal ricorrente dimostrino una accresciuta pericolosità sociale dell'imputato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settem
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