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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 11011/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11011/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4326/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40805/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/11/2025 del TRIBUNALE di Latinadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Presidente del Tribunale di Latina infunzione di giudice dell esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta ** di annullare l ordine di esecuzione senza sospensione emesso dalla Procurapresso il Tribunale di Latina previa scissione della condotta di maltrattamenti in famiglia exart 572 commi 1 e 2 cod pen commessa in presenza di minore ed accertata in viairrevocabile con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 28 giugno 2023 daquella condotta prima del 9 agosto 2019 e quella successivamente a tale data con laconseguente sospendibilità dell ordine di esecuzione rispetto alla parte di condotta anteriorealla entrata in vigore della legge n 69 del 2019Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in quanto si evidenzia checon l istanza si era chiesto di applicare la legge più favorevole e che pertanto ladichiarazione di inammissibilità sarebbe stata erroneamente pronunciataRilevato che in data 4 febbraio 2026 è pervenuta una memoria difensiva in cui sievidenzia che il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole sarebbe inderogabilee che opererebbe anche nei reati abituali nonché che sul punto si porrebbe pertanto unaquestione di legittimità costituzionale ciò anche considerato che il reato abituale nonsarebbe una categoria di rango costituzionale ma di elaborazione giurisprudenzialeRitenuto che le doglianze e la richiesta di sollevare questione di legittimitàcostituzionale sono manifestamente infondate in quanto come correttamente evidenziato dalgiudice dell esecuzione non è possibile procedere alla scissione delle condotte contestate eritenute in sentenza perché trattandosi di reato abituale il delitto di maltrattamenti controfamiliari o conviventi si consuma con la cessazione della condotta sicché le modifiche inpeius del regime sanzionatorio introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n 69 trovanoapplicazione anche se intervenute dopo l inizio della consumazione ma prima dellacessazione della abitualità come verificatosi nel caso in esame vedi tra le altre Sez 6 n41444 del 10/09/2024 Rv 287197 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostesono manifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601Sez 2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11011/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4326/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40805/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/11/2025 del TRIBUNALE di Latinadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Presidente del Tribunale di Latina infunzione di giudice dell esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta ** di annullare l ordine di esecuzione senza sospensione emesso dalla Procurapresso il Tribunale di Latina previa scissione della condotta di maltrattamenti in famiglia exart 572 commi 1 e 2 cod pen commessa in presenza di minore ed accertata in viairrevocabile con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 28 giugno 2023 daquella condotta prima del 9 agosto 2019 e quella successivamente a tale data con laconseguente sospendibilità dell ordine di esecuzione rispetto alla parte di condotta anteriorealla entrata in vigore della legge n 69 del 2019Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in quanto si evidenzia checon l istanza si era chiesto di applicare la legge più favorevole e che pertanto ladichiarazione di inammissibilità sarebbe stata erroneamente pronunciataRilevato che in data 4 febbraio 2026 è pervenuta una memoria difensiva in cui sievidenzia che il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole sarebbe inderogabilee che opererebbe anche nei reati abituali nonché che sul punto si porrebbe pertanto unaquestione di legittimità costituzionale ciò anche considerato che il reato abituale nonsarebbe una categoria di rango costituzionale ma di elaborazione giurisprudenzialeRitenuto che le doglianze e la richiesta di sollevare questione di legittimitàcostituzionale sono manifestamente infondate in quanto come correttamente evidenziato dalgiudice dell esecuzione non è possibile procedere alla scissione delle condotte contestate eritenute in sentenza perché trattandosi di reato abituale il delitto di maltrattamenti controfamiliari o conviventi si consuma con la cessazione della condotta sicché le modifiche inpeius del regime sanzionatorio introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n 69 trovanoapplicazione anche se intervenute dopo l inizio della consumazione ma prima dellacessazione della abitualità come verificatosi nel caso in esame vedi tra le altre Sez 6 n41444 del 10/09/2024 Rv 287197 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostesono manifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601Sez 2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11011/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4326/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40805/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/11/2025 del TRIBUNALE di Latinadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Presidente del Tribunale di Latina infunzione di giudice dell esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta ** di annullare l ordine di esecuzione senza sospensione emesso dalla Procurapresso il Tribunale di Latina previa scissione della condotta di maltrattamenti in famiglia exart 572 commi 1 e 2 cod pen commessa in presenza di minore ed accertata in viairrevocabile con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 28 giugno 2023 daquella condotta prima del 9 agosto 2019 e quella successivamente a tale data con laconseguente sospendibilità dell ordine di esecuzione rispetto alla parte di condotta anteriorealla entrata in vigore della legge n 69 del 2019Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in quanto si evidenzia checon l istanza si era chiesto di applicare la legge più favorevole e che pertanto ladichiarazione di inammissibilità sarebbe stata erroneamente pronunciataRilevato che in data 4 febbraio 2026 è pervenuta una memoria difensiva in cui sievidenzia che il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole sarebbe inderogabilee che opererebbe anche nei reati abituali nonché che sul punto si porrebbe pertanto unaquestione di legittimità costituzionale ciò anche considerato che il reato abituale nonsarebbe una categoria di rango costituzionale ma di elaborazione giurisprudenzialeRitenuto che le doglianze e la richiesta di sollevare questione di legittimitàcostituzionale sono manifestamente infondate in quanto come correttamente evidenziato dalgiudice dell esecuzione non è possibile procedere alla scissione delle condotte contestate eritenute in sentenza perché trattandosi di reato abituale il delitto di maltrattamenti controfamiliari o conviventi si consuma con la cessazione della condotta sicché le modifiche inpeius del regime sanzionatorio introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n 69 trovanoapplicazione anche se intervenute dopo l inizio della consumazione ma prima dellacessazione della abitualità come verificatosi nel caso in esame vedi tra le altre Sez 6 n41444 del 10/09/2024 Rv 287197 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostesono manifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601Sez 2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 11011/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4326/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40805/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/11/2025 del TRIBUNALE di Latinadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Presidente del Tribunale di Latina infunzione di giudice dell esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta ** di annullare l ordine di esecuzione senza sospensione emesso dalla Procurapresso il Tribunale di Latina previa scissione della condotta di maltrattamenti in famiglia exart 572 commi 1 e 2 cod pen commessa in presenza di minore ed accertata in viairrevocabile con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 28 giugno 2023 daquella condotta prima del 9 agosto 2019 e quella successivamente a tale data con laconseguente sospendibilità dell ordine di esecuzione rispetto alla parte di condotta anteriorealla entrata in vigore della legge n 69 del 2019Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in quanto si evidenzia checon l istanza si era chiesto di applicare la legge più favorevole e che pertanto ladichiarazione di inammissibilità sarebbe stata erroneamente pronunciataRilevato che in data 4 febbraio 2026 è pervenuta una memoria difensiva in cui sievidenzia che il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole sarebbe inderogabilee che opererebbe anche nei reati abituali nonché che sul punto si porrebbe pertanto unaquestione di legittimità costituzionale ciò anche considerato che il reato abituale nonsarebbe una categoria di rango costituzionale ma di elaborazione giurisprudenzialeRitenuto che le doglianze e la richiesta di sollevare questione di legittimitàcostituzionale sono manifestamente infondate in quanto come correttamente evidenziato dalgiudice dell esecuzione non è possibile procedere alla scissione delle condotte contestate eritenute in sentenza perché trattandosi di reato abituale il delitto di maltrattamenti controfamiliari o conviventi si consuma con la cessazione della condotta sicché le modifiche inpeius del regime sanzionatorio introdotte dalla legge 19 luglio 2019 n 69 trovanoapplicazione anche se intervenute dopo l inizio della consumazione ma prima dellacessazione della abitualità come verificatosi nel caso in esame vedi tra le altre Sez 6 n41444 del 10/09/2024 Rv 287197 01Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo espostesono manifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601Sez 2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]