CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12053/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la falsa applicazione della legge penale, asserendo che, in virtù dell'esclusione della recidiva, i reati contestati sarebbero da ritenersi prescritti in appello è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Infatti, in ogni caso, anche non tenendo conto della recidiva, in virtù del periodo di sospensione della prescrizione intercorso durante il giudizio di primo grado, quest'ultima sarebbe comunque maturata dopo la conclusione del giudizio di appello; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2