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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22946/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ghana avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 18 ottobre udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 18 ottobre 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 23 maggio 2019, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 497 -bis e 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità.

3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Ghana avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 18 ottobre udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 18 ottobre 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 23 maggio 2019, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 497 -bis e 648 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità. 3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 fe
Sentenza Cassazione n. 22946/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris