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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46407/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria del 7/10/22) è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

L'unico motivo sulla confisca del furgone Ducato è estremamente generico, si limita a reiterare il motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.

Invece, la sentenza adeguatamente motiva, con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, rilevando come il furgone con le sponde abbassate aveva nel cassone diversi rifiuti e a fianco vi era una carriola piena di rifiuti (simili a quelli nel cassone) per il trasporto; inoltre, tra la carriola e il luogo dei fuochi vi erano delle pedane per rendere agevole il percorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria del 7/10/22) è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'unico motivo sulla confisca del furgone Ducato è estremamente generico, si limita a reiterare il motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. Invece, la sentenza adeguatamente motiva, con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, rilevando come il furgone con le sponde abbassate aveva nel cassone diversi rifiuti e a fianco vi era una carriola piena di rifiuti (simili a quelli nel cassone) per il trasporto; inoltre, tra la carriola e il luogo dei fuochi vi erano delle pedane per rendere agevole il percorso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 46407/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris