CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, che ha confermato la pronuncia di primo grado, che riteneva l'imputata responsabile del reato di diffamazione; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 51 cod. pen., è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la inutilizzabilità della querela, se non solo ai fini della procedibilità, è inammissibile, in quanto non illustra l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza " (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829); - che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanto, ai fini prospettati dalla ricorrente, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato (che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza), contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili, che nel caso di specie mancano (Sez. 2-, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278237 - 01); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che nulla deve essere disposto in ordine alle spese di parte civile in ragione della tardività delle memorie (depositate solo il 10 dicembre 2022); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 si