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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17376/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione postaa base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, nonè consentito in questa sede;che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti che, nel caso in esame, con motivazione compiuta, logica e noncontraddittoria hanno illustrato le ragioni del loro convincimento in punto di affermazionedella responsabilità;che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamentepreclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per séconsiderata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamenteinformata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01);che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, concorretti argomenti logici e giuridici i motivi rassegnati con l’atto di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione postaa base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, nonè consentito in questa sede;che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti che, nel caso in esame, con motivazione compiuta, logica e noncontraddittoria hanno illustrato le ragioni del loro convincimento in punto di affermazionedella responsabilità;che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamentepreclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per séconsiderata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamenteinformata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01);che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, concorretti argomenti logici e giuridici i motivi rassegnati con l’atto di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris