CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 651 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena, così confermando la pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 368 e 61, n. 2 cod. pen.. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di aver accusato falsamente, con denuncia presentata in Lecce il 22 gennaio 2014, dei delitti di abuso d'ufficio e falso ideologico, pur sapendolo innocente, [OSCURATO:PERSONA], Agente di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Nardò, che si sarebbe reso autore, sulla base della accusa contenuta in denuncia, dell'artata ricostruzione dei fatti effettuata nei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada, in particolare denunciando che non corrispondesse al vero la circostanza che il Pagliara avesse oltrepassato la transenna posta su strada a delimitazione della locale "ZTL" e che si fosse rifiutato di fornire al pubblico ufficiale i documenti e le proprie generalità, tanto da affermare che costui non fosse presente al momento del suo arrivo nella zona asseritamente interdetta al traffico. 2. Avverso tale decisione, la difesa articola cinque motivi Ci ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La sentenza di appello sarebbe viziata nella parte in cui non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione del delitto di calunnia in capo al Pagliara, visto che nessun elemento porta a ritenere che egli fosse consapevole di accusare un innocente. Nei motivi di appello la difesa aveva osservato come la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla polizia Municipale di Nardo, avesse posto in essere una condotta qualificabile quale abuso d'ufficio in ragione della violazione del contenuto nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 12 agosto 2003 che impone, in ipotesi di plurime violazioni, di decurtare i punti in misura non superiore a quindici e comunque afferenti solo una delle violazioni contestate. La circostanza che fossero state effettuate una pluralità di contestazioni corrispondenti alle violazioni contenute nei commi dell'articolo del Codice della strada, con conseguente decurtazione di ben ventidue punti, costituiva un elemento determinante per escludere il dolo specifico essendo insorta in capo al ricorrente la convinzione che l'azione del pubblico ufficiale fosse sperequata rispetto alla consistenza della condotta oggetto di accertamento. La denuncia di falso ideologico a carico dell'agente di polizia municipale è - secondo quanto affermato dalla difesa - conseguenza di un'errata interpretazione del fatto storico integrante il reato, visto che il ricorrente aveva il ragionevole dubbio di essere stato raggiunto da un ordine del vigile in contrasto con la segnaletica verticale che il Pagliara riteneva prevalere su quella resa palese dal segnale apposto sulla transenna. La contestazione degli illeciti amministrativi, avendo il Pagliara abbandonato l'area interessata al divieto di transito effettuando con un'inversione del senso di marcia ed a causa dell'assenza di opposizione all'ordine dato dal vigile urbano, veniva percepita come illegittima. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i Giudici di merito omesso di evidenziare le ragioni della scelta e gli indici giustificanti la quantificazione della pena quali la tenuità del fatto, l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza o scarsità del dolo. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ricorrenza del dolo specifico del reato di calunnia, non potendosi ritenere - al cospetto di specifiche censure rivolte alla decisione su singoli punti - che tale onere sia stato assolto dalla semplice motivazione per relationem. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato di calunnia, maturata prima della sentenza di secondo grado; si richiede che venga dichiarata la prescrizione - se del caso - da questa Corte anche qualora il reato non risultasse prescritto alla data della decisione impugnata. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo ci si duole della motivazione nella parte in cui ha confermato le statuizioni civili che, in virtù della tenuità del fatto e dell'assenza del dolo, risulterebbero disancorate dall'effettivo disvalore della condotta e da una puntuale dimostrazione del danno derivato alla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, evenienza che impone al Collegio di annullare d'ufficio senza rinvio la decisione impugnata per prescrizione. 2. Seppure sia manifestamente infondato il quarto motivo nella parte in cui la difesa deduce la prescrizione del delitto in data precedente alla decisione di secondo grado, censura che non tiene conto del periodo di sospensione di cinque mesi e quindici giorni per rinvii di udienza connessi ad astensione dalle attività di udienza della difesa (v. pag. 6 della sentenza: di appello), il rigetto del ricorso in quanto non inammissibile, specie nella parte in cui rappresenta lacune in tema di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, comporta la necessità di questa Corte di dichiarare prescritto il delitto di calunnia che, commesso il 22 gennaio 2014 in data corrispondente alla proposta denuncia, si è prescritto il 6 gennaio 2022, tra la data della decisione di secondo grado, intervenuta il 29 ottobre 2021, e la presente decisione, con conseguente necessità di annullare senza rinvio la decisione impugnata.Ed infatti, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), la non inammissibilità del ricorso impone a questa Corte di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità. A mente dell'art. 578 cod. proc. pen. si impone comunque una risposta ai motivi di ricorso ai soli fini delle disposte statuizioni in merito agli interessi civili. 3. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto censure formulate nei confronti della decisione con particolare riferimento all'elemento soggettivo della condotta che ha arrecato nocumento alla parte offesa in quanto oggetto di false accuse mosse dal ricorrente, sono infondati. 3.1. I Giudici di merito sono pervenuti ad affermare la responsabilità del delitto di calunnia aggravata dalla connessione teleologica, per aver il Pagliara accusato, sapendolo innocente, [OSCURATO:PERSONA], agente di [OSCURATO:PERSONA] della Città di Nardò, di aver falsificato il contenuto dei verbali redatti in occasione dell'accertamento delle violazione al Codice della Strada durante un servizio teso alla disciplina della circolazione stradale, temporaneamente interrotta in alcune vie di quel centro, valorizzando il narrato della persona offesa - ritenuta attendibile, credibile e per nulla animata da intenti vessatori - e dei numerosi testimoni, secondo i quali, all'arrivo del Pagliara, era già presente al centro della strada la transenna atta a delimitare la "ZTL" che il ricorrente oltrepassava senza poi fermarsi nonostante reiterati richiami con il fischietto di ordinanza del Vigile che si vedeva costretto ad inseguire il conducente del mezzo e richiedere le generalità che si rifiutava di declinare. 3.2. La Corte di appello ha smentito l'alternativa versione che vedeva il ricorrente essere entrato nella zona interdetta al traffico in un momento precedente rispetto all'apposizione della transenna che fisicamente impediva il transito (in quanto posta sul lato interessato al relativo senso di marcia) nella via interessata dal controllo dei vigili, evidenziando come le dichiarazioni del ricorrente che aveva affermato che si trovasse fermo a vedere una vetrina di fiori posta in zona, fosse irreparabilmente falsa alla luce dell'ormai cessata attività commerciale in questione nel periodo in esame. Dalla perfetta consapevolezza dei fatti da parte del Pagliara, che in sede di ricorso avverso la sanzione amministrativa si era anche avvalso di un testimone falso (che successivamente ritrattava rendendo una dichiarazione conforme alle altre emergenze processuali), la Corte di merito ha tratto la consapevolezza della falsità dell'accusa rivolta al pubblico ufficiale di aver artificiosamente attestato l'esistenza del divieto costituito dalla transenna, la cui presenza al centro della strada e l'aggiramento da parte del ricorrente erano stati confermati da plurimi testimoni; egualmente non veritiera è stata ritenuta l'ulteriore accusa rivolta al vigile di aver falsamente attestato di aver richiesto al Pagliara di esibire i documenti e declinare le generalità. 3.3. La Corte territoriale ha fatto pertinente riferimento alla possibilità di motivare per relationem (tra tante, cfr. Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), nondimeno provvedendo a fornire adeguate e complete risposte ai principali e determinanti motivi di gravame, non prima di aver sinteticamente riportato i condivisi passaggi principali della decisione di primo grado che aveva enunciato nel dettaglio l'esito della istruttoria dibattimentale tesa a smentire che gli eventi si fossero realizzati secondo una alternativa ricostruzione operata che avrebbe visto il Pagliara essersi introdotto nell'area inibita al 1:ransito prima della apposizione della transenna, negando di non essersi fermato all'intimazione del Vigile che affermava non essere neppure presente sul posto al momento della apposizione del divieto. 3.4. Secondo ormai pacifica giurisprudenza, la circostanza che nell'ambito della stessa denuncia vengano rivolte accuse in ordine ad una pluralità dei reati non muta la connotazione unitaria del delitto di calunnia (Sez. 6, n. 31378 del 14/06/2011, Fiore, Rv. 250548; Sez. 6, n. 9340 del 04/07/1995, Bocchini, Rv. 202980). sufficiente, pertanto, che i Giudici di merito abbiano dato conto della sussistenza della falsa accusa e del relativo elemento soggettivo, onde valutare come integrata la condotta contestata, facendo ritenere pertanto non determinante l'ulteriore verifica delle eventuali plurime accuse che vengono rivolte al soggetto destinatario degli stessi fatti. La censura si rivela infondata anche per l'assenza di collegamento esistente tra la denuncia nei confronti del Vigile accusato di aver dichiarato falsità ed aver abusato dei suoi poteri nell'attività di accertamento (negando che i fatti si siano realmente svolti come emergevano dai verbali), e la differente questione connessa al rispetto da parte del pubblico ufficiale della circolare ministeriale citata, avente ad oggetto il numero dei punti se del caso da decurtare in ipotesi di plurime violazioni contestate nello stesso frangente, questione che non risulta incidere in ordine alla specifica accusa rivolta al pubblico ufficiale di aver reso false circostanze nei verbali. 3.5. Infondata risulta la tesi secondo cui tale elemento avrebbe inciso sull'elemento soggettivo visto che lo stesso ricorrente, lungi dal tentare di sostenere che tale violazione avrebbe influenzato anche la parte della denuncia, finisce con il tentare di accreditare una ricostruzione dei fatti smentita da entrambi i gradi di merito. La rilevata infondatezza della dedotta carenza argomentativa circa il profilo segnalato (abuso d'ufficio) implica, inoltre, la carenza di un concreto interesse in capo al ricorrente. Ed infatti, deve farsi rinvio al principio secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze o argomentazioni„ nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Ai-cone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3.6. La Corte territoriale ha fatto preciso e pertinente rifer mento all'accertata falsa accusa rivolta al vigile di aver rappresentato, nel corso dello svolgimento dell'attività istituzionale, fatti non veritieri, rilievo che il ricorrente tenta di aggirare spostando l'attenzione sul differente profilo connesso ad una presunta incidenza che la mancata motivazione assumerebbe in punto di elemento soggettivo del ricorrente, senza però riuscire a spiegare in che termini la risposta omessa, possa aver inciso sul dolo specifico delle accuse contenute nella denuncia di fatti smentiti da tutte le risultanze processuali e che il Pagliara, in sede amministrativa, aveva inteso corroborare anche attraverso l'introduzione nel giudizio di un falso testimone. 4. Il secondo motivo con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha tenuto ferma la pena di anni tre di reclusione irrogata dal Tribunale in ordine al delitto di calunnia pluriaggravata e ha confermato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta superato dal rigetto del ricorso cui consegue l'annullamento senza rinvio per prescrizione. 5. Il rigetto del ricorso con conseguente prescrizione del delitto di calunnia non incide, pertanto, sulle disposte statuizioni civili, in ordine alle quali non deducibile risulta l'ultimo motivo, non formulato in sede di gravame, inerente alla quantificazione della somma individuata quale risarcimento nei confronti della parte civile in via equitativa (in senso conforme cfr. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 26