CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 settembre 2024
Cassazione n. 27851/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9489/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 574/2021, depositata in data 26/01/2021 e notificata in data 27 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 982/13, il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione al decreto n. 5353/07, con cui veniva ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di euro 343.583,56 a favore di L.P. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora innanzi [OSCURATO:SOCIETA].), per non avere l’opponente versato i corrispettivi dovuti per i servizi erogati sulla rete 144 e 146 (nei periodi ottobre-novembre 1999, aprile-maggio 2020, agosto-settembre 2000), in forza del contratto audiotel stipulato in data 7 settembre 1999, e sul giudizio, riunito, nel quale [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva l’accertamento del suo credito residuo di euro 884.300,00 per il medesimo titolo, ma per un periodo diverso, nonché, stante il recesso dal contratto illegittimamente esercitato da [OSCURATO:SOCIETA]., il risarcimento di euro 981.268,11, per lucro cessante, di euro 61.974,83, per gli investimenti pubblicitari di cui non aveva potuto usufruire, e di euro 61.974,83, per danni all’immagine, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento parziale della domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 555.502,19, oltre a Iva e a interessi, e rigettava le domande risarcitorie. In particolare, a seguito di c.t.u., venivano accertate alcune connessioni realizzate in maniera fraudolenta relativamente alle quali il Tribunale riteneva che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse titolo per pretendere il pagamento del corrispettivo, come eccepito da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che gli operatori di [OSCURATO:SOCIETA]. non potevano non avvedersi che « alcuni chiamanti effettuavano telefonate della durata di 8 minuti ciascuna … le quali, senza soluzionidi continuità, si ripetevano per più ore consecutive con lo stesso chiamante nella medesima giornata» (utenti altospendenti), che [OSCURATO:SOCIETA]. non si era dotata di strumentazione idonea alla disconnessione automatica di collegamenti che sforassero la durata massima convenuta e che creassero intasamenti della linea e non aveva fornito a [OSCURATO:SOCIETA]. i richiesti chiarimenti in ordine alle rilevate anomalie. Le altre connessioni, invece, quelle risultate « lecite » presupponevano che gli utenti avessero ricevuto una prestazione altrettanto lecita, per la quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva diritto ad ottenere la controprestazione dovutale, in considerazione della “speciale” sinallagmaticità del contratto di esecuzione continuata o periodica, come quello per cui è causa; sinallagmaticità che va rapportata ad ogni coppia di prestazione-controprestazione. Atteso il carattere illegittimo di alcune ripetute connessioni, di cui [OSCURATO:SOCIETA]. era consapevole, il contegno inerte che essa aveva tenuto rispetto alla richiesta di chiarimenti, il Tribunale riteneva correttamente esercitato, in data 7 settembre 1999, il recesso dal contratto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e, pertanto, rigettava le richieste risarcitorie. L’appello formulato da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta decisione del Tribunale veniva dichiarato inammissibile, con sentenza non definitiva n. 5042/13, dalla Corte d'Appello di Roma, confermata, con la decisione n. 11332/2015, da questa Corte. Con sentenza n. 574/2021, depositata in data 26/01/2021 e notificata in data 27 gennaio 2021, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ricorre ora per la sua cassazione, formulando due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. attinge il capo della impugnata sentenza che ha ritenuto non dovuto il pagamento di una parte delle connessioni telefoniche e denuncia l’erronea interpretazione del contratto anche relativamente agli obblighi riconducibili alla buona fede, ex art. 1375 cod.civ., nonché la sussistenza di vizi di motivazione per l’erroneo e immotivato apprezzamento della c.t.u., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ. In particolare, sostiene che, dagli artt. 14 e 7 del contratto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non poteva dedursi che [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base del mero riscontro da essa stessa effettuato, potesse ritenere anomalo il traffico e in forza di ciò sospendere sine dieil pagamento dei corrispettivi riferiti al traffico di tipo a e di tipo d. Il tenore letterale delle clausole contrattuali era chiaro: ove avesse riscontrato un traffico anomalo [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto, dopo avere assunto sommarie informazioni presso il centro servizi interessato, sospendere il pagamento dei corrispettivi, in attesa della definizione delle contestazioni. Avrebbe potuto ritenersi esonerata in via definitiva dall’obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti solo se il reclamo motivato presentato dagli utenti fosse stato rigettato (art. 14) o nel caso di fondatezza della denuncia all’autorità giudiziaria per frode o ancora nel caso di mancato pagamento da parte degli utenti delle fatture o bollette inerenti il traffico anomalo: ipotesi che, a dire della ricorrente, non si sarebbero verificate nel caso di specie. Altrettanto erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto violati gli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto, per aver ritenuto percepibili dai suoi operatori le anomalie accertate dal c.t.u. e quindi doverosa la segnalazione di dette anomalie a [OSCURATO:SOCIETA]. A tal proposito la tesi della ricorrente è che il contratto non le imponesse affatto di individuare eventuali anomalie del traffico generato dagli utenti, gravandola esclusivamente dell’obbligo di dotarsi di strumenti idonei a consentire la disconnessione automatica dei collegamenti affinché le chiamate non superassero determinati limiti di durata. Il controllo del servizio audiotel spettava, invece, solo al gestore attraverso le strutture tecniche relative. Né vi sarebbe stata violazione da parte sua degli obblighi di avviso e di informazione, per non aver comunicato a [OSCURATO:SOCIETA]. le anomalie del traffico percepibili o percepite dai suoi operatori. In aggiunta, osserva che la c.t.u. non avrebbe affatto evidenziato la percepibilità delle anomalie da parte dei suoi operatori né l’avvenuta percezione delle stesse con obbligo di segnalarle al gestore [OSCURATO:SOCIETA]. Al contrario, la c.t.u. aveva evidenziato che non erano neppure sufficientemente definiti nel contratto i criteri che caratterizzavano il traffico anomalo né essi emergevano dalla documentazione agli atti, con conseguente impossibilità per i suoi operatori di averne contezza con immediatezza (p. 21 ricorso). Del resto, lo stesso c.t.u. aveva riscontrato le anomalie per cui è causa solo con l’approccio scientifico Sei-Sigma che implica la mappatura e la registrazione delle attività dei vari processi, allo scopo di individuare il parametro del traffico standard con cui misurare tutti gli scostamenti da quello, da considerare insoliti e quindi anomali, ai sensi dell’art. 14 del contratto. Dette circostanze, cioè l’impossibilità per i suoi operatori di avere contezza immediata degli scostamenti dal traffico standard, non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte d'Appello, sebbene fossero state denunciate con l’atto d'appello in maniera puntuale (23-25 ricorso) e fossero state prese in considerazione dal c.t.u. che infatti aveva rilevato che il centralino, fornito da [OSCURATO:SOCIETA]., era una back box, cioè un sistema chiuso che non consentiva alcuna reportistica dettagliata, non era accessibile al suo personale, perché le credenziali di accesso erano in possesso solo di [OSCURATO:SOCIETA].; ciò rendeva impossibile capire se le chiamate provenissero dallo stesso chiamante, né c’era un servizio di alertingsul traffico eccessivo. 2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del contratto, per avere la Corte di merito ritenuto legittimo il recesso esercitato da [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della violazione degli artt. 1362 e ss., 1373, 1375 e 1455 cod.civ. e dell’«erroneo ed immotivato apprezzamento delle risultanze peritali in riferimento alla risoluzione operata per inadempimento per violazione dei principi di buona fede» (art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.). La Corte d'Appello avrebbe ritenuto legittimo il recesso esercitato da [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare che non aveva gli strumenti per avvedersi del traffico anomalo, che non aveva obblighi di accertamento di dette anomalie, né, di conseguenza, obblighi di segnalazione, e, in aggiunta si sarebbe discostata dagli esiti della c.t.u. 3) I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, perché si basano su premesse fattuali e giuridiche comuni, sono inammissibili. In primo luogo, deve osservarsi che con i motivi di ricorso percassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibileex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., (Cass. 24/09/2018, n. 22478). La Corte territoriale infatti ha rigettato i motivi dell’appello incidentale nella parte in cui si prospettava l’errata valutazione delle risultanze della c.t.u., rilevando che: i) al quesito se avesse riscontrato situazioni di straordinarie punte d traffico, il c.t.u. aveva dato risposta affermativa con riferimento a tutte le categorie di traffico e che ciò bastava, ai sensi dell’art. 14 del contratto, per autorizzare [OSCURATO:SOCIETA]. a sospendere i pagamenti, a prescindere da ogni valutazione circa l’imputabilità delle anomalie; ii) che non corrispondeva al vero che dalle risultanze istruttorie non fosse emerso che i dipendenti dell’odierna ricorrente non potessero avere contezza delle anomalie e che quindi la ricorrente non potesse essere responsabile del mancato controllo del traffico telefonico, anche in considerazione del fatto che alcune connessioni anomale superavano la durata massima consentita che l’odierna ricorrente aveva l’obbligo di disconnettere, così come aveva l’obbligo di non generare effetti di saturazione nell’utilizzazione della rete pubblica di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 7 del contratto; iii) che non aveva fornito alcuna spiegazione delle anomalie riscontrate dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa denunciatele per iscritto, assumendo un comportamento inerte, in violazione della regola di buona fede in executivis , così «sottraendosi a qualsivoglia dinamica collaborativa in funzione del mantenimento del contratto e della protezione degli interessi di entrambe le parti». La ricorrente, come anticipato, non si confronta con le ragioni del rigetto dell’appello incidentale: ad esempio, non spende una parola per confutare che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse inizialmente sospeso, proprio come previsto dall’art. 14 del contratto i pagamenti, inviandole una richiesta di chiarimenti che era rimasta lettera morta; pur evocando l’art. 14 del contratto, anzi denunciandone l’erronea interpretazione da parte della Corte d'Appello (denuncia che, peraltro, si sostanzia nella mera contrapposizione di un proprio esito interpretativo a quello del giudice a quo e come tale inammissibile, secondo il costante indirizzo di questa Corte, giacché la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra: Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28319; Cass.09/04/2021, n. 9461 ), la ricorrente non tiene conto del fatto che il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, non hanno affatto ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse legittimata a sospendere sine die i pagamenti dopo avere autonomamente riscontrato connessioni anomale, tant’è vero che non solo ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto spiegazioni all’odierna ricorrente delle anomalie riscontrate, ma che ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. solo con riferimento alle connessioni che la c.t.u. ha riscontrato essere in concreto anomale. Né può ritenersi errata la statuizione con cui la Corte d'Appello ha condiviso le risultanze della c.t.u., reputando percepibili le anomalie da parte degli operatori della odierna ricorrente: le anomalie che il c.t.u. aveva accertato, descritte a p. 13 della sentenza (chiamate di durata di 8 minuti con brevi interruzioni e successive chiamate ad oltranza, chiamate contemporanee da centralini PBX o linee ISDN, ristretto numero di utenti che effettuava chiamate contemporanee al codice 166 e collegamenti di durata superiore alla media) erano quelle che evidentemente generavano effetti di saturazione nell’utilizzazione della rete pubblica di telecomunicazioni e avevano durata da considerare, secondo i parametri contrattuali, eccessivamente lunghe; rispetto a tali eventualità, contrariamente a quanto sostiene l’odierna ricorrente, vi era l’obbligo da parte sua di dotarsi di impianti di disconnessione automatica delle chiamate oltre una certa durata e quello di non generare effetti di saturazione (art. 7). Né merita censura la statuizione che ha considerato legittimamente esercitato il recesso dal contratto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. non solo in ragione del riscontro oggettivo di traffico illecito, ma anche in considerazione dell’assunzione di un comportamento non collaborativo da parte dell’odierna ricorrente. Come si è già detto, oltre a non aver confutato la circostanza imputatale dalla Corte d'Appello di aver tenuto un comportamento non collaborativo, che unita alla violazione dell’obbligo di disattivare le conversazioni di durata superiore al limite contrattuale e a quello di dotarsi di strumenti volti a non ingenerare intasamento delle linee telefoniche, è stata posta a base della legittimità del recesso esercitato da [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente indica nell’epigrafe del secondo motivo di ricorso la violazione dell’art. 18 del contratto di audiotel disciplinante il recesso, ma deduce detta violazione senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., non avendone riportato né direttamene né indirettamente il contenuto. Il principio di autosufficienza, che trova il suo precipitato normativo nell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto «anche» fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass.19/04/2022, n. 12481). Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., al netto di ogni ulteriore rilievo, preclude a questa Corte lo scrutinio del motivo di ricorso nei termini richiesti dalla ricorrente. Va aggiunto, peraltro, che, trattandosi di doppia conforme di merito, la denuncia del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. non supera la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ. Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947). In ogni caso, quand'anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuta comunque dichiarare l'inammissibilità: le censure, infatti, mancano di evidenziare un «fatto storico» e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poiché non può ricondursi, di per sé, alla nozione di fatto «storico» (principale o secondario) la consulenza tecnica d'ufficio in quanto tale. Giova, infatti, ribadire che il «fatto storico» di cui dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del "fatto processuale", il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 4 (v. Cass. 09/07/2019, n. 18328). 4) Deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole euro 12.000,00 per onorari, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a favor