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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19066/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una lettura alternativa della vicenda; considerato, inoltre, che primi tre motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno correttamente ritenuto smentita la tesi difensiva dalla circostanza che il veicolo fosse stato sottoposto a revisione il 18.11.2015 in costanza di sottoposizione a sequestro, coerentemente desumendone la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato; che anche i motivi sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena sono meramente reiterativi e non proponibili in questa sede in mancanza di arbitrarietà o illogicità della motivazione; rilevato che i motivi con i quali si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e la violazione degli artt. 163-164-165 cod. pen. non risultano dedotti in appello e pertanto, non è censurabile la mancata risposta a temi non devoluti; rilevato che la richiesta di liquidazione delle spese non può essere accolta in quanto la memoria depositata dalla parte civile non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento e da ritenere effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro (Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019; Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consiglierel,estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato non è consentito in quanto articolato in fatto e diretto a fornire una lettura alternativa della vicenda; considerato, inoltre, che primi tre motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno correttamente ritenuto smentita la tesi difensiva dalla circostanza che il veicolo fosse stato sottoposto a revisione il 18.11.2015 in costanza di sottoposizione a sequestro, coerentemente desumendone la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato; che anche i motivi sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena sono meramente reiterativi e non proponibili in questa sede in mancanza di arbitrarietà o illogicità della motivazione; rilevato che i motivi con i quali si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e la violazione degli artt. 163-164-165 cod. pen. non risultano dedotti in appello e pertanto, non è censurabile la mancata risposta a temi non devoluti; rilevato che la richiesta di liquidazione delle spese non può essere accolta in quanto la memoria depositata dalla parte civile non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento e da ritenere effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro (Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019; Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consiglierel,estensore Il
Sentenza Cassazione n. 19066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris