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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40579/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 05-7- R.G.20447/25 ritenuto che le censure, comuni ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. , con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, non il dato ponderale riferito alle singole cessioni, ma le modalità delle stesse nel contesto della gestione di una organizzata e continuativa attività di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa; ritenuto che le altre censure dei ricorrenti in punto di accertamento dei fatti dedotte nei ricorsi sono del tutto generiche avendo la Corte di appello di Roma fornito esaustive risposte ai motivi di appello valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle intercettazioni e dalle attività di osservazione e controllo svolte dalla Polizia giudiziaria, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la medesima genericità connota anche l'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e della riconosciuta recidiva valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 05-7- R.G.20447/25 ritenuto che le censure, comuni ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. , con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, non il dato ponderale riferito alle singole cessioni, ma le modalità delle stesse nel contesto della gestione di una organizzata e continuativa attività di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa; ritenuto che le altre censure dei ricorrenti in punto di accertamento dei fatti dedotte nei ricorsi sono del tutto generiche avendo la Corte di appello di Roma fornito esaustive risposte ai motivi di appello valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle intercettazioni e dalle attività di osservazione e controllo svolte dalla Polizia giudiziaria, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la medesima genericità connota anche l'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e della riconosciuta recidiva valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40579/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris