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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 01184/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma applicava ex articolo 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' la pena di anni tre di reclusione ed euro 26.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, disponendo la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'articolo 85-bis d.P.R. 309/90. 2.Avverso la sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati con un unico atto, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicazione della misura di sicurezza 2.2.Violazione di legge in relazione alla pena pecuniaria applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, mentre è inammissibile nel resto.

2. Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).

2.1. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546).

2.2. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso sia privo di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto.

E' plausibile che il denaro costituisse il ricavo delle cessioni già operate.

Nondimeno, stando alle risultanze processuali, la somma de quibus non può dirsi "strumento" del delitto per il quale il ricorrente è stato condannato, né "prodotto" o "profitto" di esso, né "prezzo" del reato.

2.3. Conclusivamente, non v'è prova che il denaro sequestrato agli imputati ipoteticamente provento di un delitto e destinato ad un possibile futuro utilizzo illecito - costituisca "strumento" o "provento" delittuoso e, pertanto, non rientra in nessuna delle categorie dei beni confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Per questo motivo la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.

3. Il secondo motivo di ricorso sulla illegalità della pena è inammissibile perché proposto su un punto costituente parte dell'accordo e la pena, così come concordata non è, comunque, illegale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso il 18 ottobre 2021 Il consigHere estensore [OSCURATO:PERSONA] _ Anna C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza, limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma applicava ex articolo 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' la pena di anni tre di reclusione ed euro 26.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, disponendo la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'articolo 85-bis d.P.R. 309/90. 2.Avverso la sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati con un unico atto, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicazione della misura di sicurezza 2.2.Violazione di legge in relazione alla pena pecuniaria applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, mentre è inammissibile nel resto. 2. Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). 2.1. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546). 2.2. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso sia privo di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto. E' plausibile che il denaro costituisse il ricavo delle cessioni già operate. Nondimeno, stando alle risultanze processuali, la somma de quibus non può dirsi "strumento" del delitto per il quale il ricorrente è stato condannato, né "prodotto" o "profitto" di esso, né "prezzo" del reato. 2.3. Conclusivamente, non v'è prova che il denaro sequestrato agli imputati ipoteticamente provento di un delitto e destinato ad un possibile futuro utilizzo illecito - costituisca "strumento" o "provento" delittuoso e, pertanto, non rientra in nessuna delle categorie dei beni confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Per questo motivo la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. 3. Il secondo motivo di ricorso sulla illegalità della pena è inammissibile perché proposto su un punto costituente parte dell'accordo e la pena, così come concordata non è, comunque, illegale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il consigHere estensore [OSCURATO:PERSONA] _ Anna C
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