Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 09779/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4091/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 91 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVIO E GABRIELE D’OTTAVIO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1256/7/20 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],depositata il 23/06 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1256/7/20, depositata il 23/06/20 che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione con cui l’Agenzia ha dichiarato la decadenza delle agevolazioni fiscali- sul rilievo che la contribuente non ha provveduto al trasferimento di residenza entro 18 mesi dal rogito così come dichiarato nell’atto di compravendita- ha rigettato l’appello della contribuente confermando la decisione di prime cure.

La contribuente insisteva per l’annullamento dell’avviso impugnato deducendo che l’appartamento acquistato fosse distante dal luogo di residenza della contribuente di appena 12,5 km, con la conseguenza che, risultando l’immobile sito in territorio immediatamente contiguo, il cambio di residenza appariva non necessario ed inutile.

Inoltre, sosteneva di svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ove era ubicato l’immobile oggetto di accertamento, condizione sufficiente a giustificare, in alternativa, la mancata allocazione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile.

La CTP ha rigettato il ricorso, rilevando la mendacità della dichiarazione effettuata dalla contribuente, in sede di rogito notarile, avendo la stessa esplicitamente dichiarato di voler trasferire, entro 18 mesi, la propria residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile agevolato.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR, che rigettava l’impugnazione per non avere ella, nel termine dei tre anni, completato l’immobile rendendolo idoneo ad essere utilizzato quale abitazione principale, preso atto che non aveva spostato la residenza nell’immobile de quo, non essendo sufficiente la distanza di 12 km dal luogo dove la stessa risiedeva.

L’Agenzia resiste con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4.

D.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 111 Cost., art 118 disp.

Att.

C.p.c., per non avere la CTR dato conte zza in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame.

2. Il motivo è fondato. 2.1.La questione di fondo attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti di avvalersi del beneficio di cui all'art.1, nota II bis, della T ariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

La fruizione del beneficio ̀ consentita a varie condizioni tra cui, per quanto interessa, quella per la quale l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivit̀ . 2.2.Come anche dedotto dalla ricorrente nella memoria, questa Corte in causa analoga (Cass. sez. 6-5, ord. 33667/22) ha accolto il ricorso dei contribuenti, facendo applicazione dei principi consolidati in relazione alla sufficienza della motivazi o ne dell e sentenze.

2.3. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimit̀ sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullit̀ della sentenza - di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

3. La motivazione della sentenza della CTR risulta al di sotto della soglia del minimo costituzionale, giacch́ non consente di evince re la ragione del rigetto dell'appello della contribuente.

Questa -come la stessa CTR ricorda- avevano censurato la decisione di primo grado deducendo che la CTP aveva trascurato il fatto che il domicilio lavorativo fosse presso l'immobile acquistato.

Le frasi con cui la CTR ha rigettato l'appello -"In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unit̀ abitativa da destinare a propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell'atto; ń la distanza di 12 km pù giustifi care la richiesta del contribuente dei benefici per l'acquisto della prima casa"- non sono in alcun modo correlate con la censura sopradetta.

4. Il ricorso conclusivamente ̀ fondato e va accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - in diversa composizione, per nuovo esame, nonch ́ per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – sezione staccata di Regg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4091/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 91 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’OTTAVIO E GABRIELE D’OTTAVIO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1256/7/20 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],depositata il 23/06 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1256/7/20, depositata il 23/06/20 che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione con cui l’Agenzia ha dichiarato la decadenza delle agevolazioni fiscali- sul rilievo che la contribuente non ha provveduto al trasferimento di residenza entro 18 mesi dal rogito così come dichiarato nell’atto di compravendita- ha rigettato l’appello della contribuente confermando la decisione di prime cure. La contribuente insisteva per l’annullamento dell’avviso impugnato deducendo che l’appartamento acquistato fosse distante dal luogo di residenza della contribuente di appena 12,5 km, con la conseguenza che, risultando l’immobile sito in territorio immediatamente contiguo, il cambio di residenza appariva non necessario ed inutile. Inoltre, sosteneva di svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ove era ubicato l’immobile oggetto di accertamento, condizione sufficiente a giustificare, in alternativa, la mancata allocazione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile. La CTP ha rigettato il ricorso, rilevando la mendacità della dichiarazione effettuata dalla contribuente, in sede di rogito notarile, avendo la stessa esplicitamente dichiarato di voler trasferire, entro 18 mesi, la propria residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile agevolato. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR, che rigettava l’impugnazione per non avere ella, nel termine dei tre anni, completato l’immobile rendendolo idoneo ad essere utilizzato quale abitazione principale, preso atto che non aveva spostato la residenza nell’immobile de quo, non essendo sufficiente la distanza di 12 km dal luogo dove la stessa risiedeva. L’Agenzia resiste con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4. D.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 111 Cost., art 118 disp. Att. C.p.c., per non avere la CTR dato conte zza in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto di tale gravame. 2. Il motivo è fondato. 2.1.La questione di fondo attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti di avvalersi del beneficio di cui all'art.1, nota II bis, della T ariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131. La fruizione del beneficio ̀ consentita a varie condizioni tra cui, per quanto interessa, quella per la quale l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivit̀ . 2.2.Come anche dedotto dalla ricorrente nella memoria, questa Corte in causa analoga (Cass. sez. 6-5, ord. 33667/22) ha accolto il ricorso dei contribuenti, facendo applicazione dei principi consolidati in relazione alla sufficienza della motivazi o ne dell e sentenze. 2.3. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimit̀ sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullit̀ della sentenza - di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 3. La motivazione della sentenza della CTR risulta al di sotto della soglia del minimo costituzionale, giacch́ non consente di evince re la ragione del rigetto dell'appello della contribuente. Questa -come la stessa CTR ricorda- avevano censurato la decisione di primo grado deducendo che la CTP aveva trascurato il fatto che il domicilio lavorativo fosse presso l'immobile acquistato. Le frasi con cui la CTR ha rigettato l'appello -"In fattispecie, il ricorrente non ha provveduto alla realizzazione di una unit̀ abitativa da destinare a propria abitazione entro i tre anni dalla registrazione dell'atto; ń la distanza di 12 km pù giustifi care la richiesta del contribuente dei benefici per l'acquisto della prima casa"- non sono in alcun modo correlate con la censura sopradetta. 4. Il ricorso conclusivamente ̀ fondato e va accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - in diversa composizione, per nuovo esame, nonch ́ per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria – sezione staccata di Regg
Sentenza Cassazione n. 09779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris