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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14034/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9263/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 3731 / 2017 , depositata il 02 / 1 0 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

OTTEMPERANZA Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle E ntrate, ricorre, con tre motivi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha accolto il ricorso del contribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 415/2013 del medesimo organo giudicante, che aveva riconosciuto il rimborso pari al 90% dell'Irpef e dell’Ilorversata in eccedenza negli anni d'imposta 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. La C.t.r. rileva va che la sentenza oggetto dell’istanza di ottemperanza era passata in giudicato e riten eva infondate le osservazioni frapposte dall’[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva eccepi to che il contribuente, in quanto partecipante ad un’attività di impresa, non aveva diritto al rimborsodelle imposte in ragione di quanto affermato nella Decisione della Commissione Europea n. 5549 del 2015 e dell’art. 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 che aveva sospeso l’obbligo dei rimborsi in favore di soggetti esercenti attività di impresa.

Per l’effetto dichiarava l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod, proc. civ.violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 107 e 108 T.F.U.E.; della decisione della Commissione Europea n.

C 2015/5549;degli artt. 11 e 12 Regolamento CEE n. 659 del 1999;dell’art. 2909 cod. civ.; dell’art. e 324 cod. proc. civ.

L’[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della questione posta in sede di ottemperanza in ordine alla compatibilità delle disposizioni agevolative con il diritto comunitario in materia di aiuti di Stato.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del diritto sopravvenuto formatosi in ragione della decisione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123.

In via subordinata censura la sentenza impugnata in quanto il Giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto ritenere il giudicato suscettibile di esecuzione solo per la metà degli importi riconosciuti, o addirittura privo di valore, in conseguenza dell’incapienza in bilancio dei fondi destinati al pagamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici

4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

4.1. In via preliminare va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale.

Sul punto questa Corte ha chiarito che detta disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare, non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi inclusoil mancato o difettoso esercizio del potere -dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (Cass. 19/05/2022, n. 16289, Cass.28/09/2018, n. 23487, Cass. 16/04/2014, n. 8830, Cass. 08/02/2008, n. 3057, Cass. 01/12/2004, n. 22565).

4.2. Gli aiuti di Stato concessi con le agevolazioni fiscali e contributive connesse con calamità naturali – e, per quel che qui rileva, con il sisma Sicilia del 1990 – sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione 14 agosto 2015 C(2015) 5549 final che ha riguardato la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) su cui si fonda la richiesta di rimborso alla quale l’Amministrazione non ha dato seguito ed oggetto del giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza qui gravata.

Sebbene detta decisione sia stata resa nel 2015, la Commissione aveva già avviato la procedura per l’esame dei provvedimenti adottati con la legge n. 289 del 2002 con decisione del 17 ottobre 2012 - Decisione C(2012)7128final - con la quale aveva, altresì, ingiunto la sospensione di tali aiuti fino al momento della decisione finale.

4.3. Lafattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa, ed è altresì passata in giudicato, in un momento in cui non vi era ancora la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato; tuttavia, era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione.

Quest’ultima, in particolare, interveniva in pendenza del giudizio, conclusosi nel 2013.

4.4. La questione va affrontata sotto una duplice prospettiva, dovendosi tener conto, oltre che degli effetti della ingiunzione di sospensione, anche delle caratteristiche proprie del giudizio di ottemperanza.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

4.5. E’ principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass.03/11/2010, n. 22318).

Attribuire effetti alla sola decisione definitiva anche nell’ipotesi in cui la Commissione, pur non essendosi ancora espressa sulla compatibilità dell’aiuto di Stato, ne abbia disposto la sospensione, di fatto ne vanificherebbe la competenza esclusiva.

L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17 ottobre 2012 – era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr.

Corte giust. 21/11/2013, C - 284/12, [OSCURATO:PERSONA]).

Va aggiunto, in proposito, che nemmeno una decisione definitiva della Commissione che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione può avere l’effetto di regolarizzare le misure di esecuzione adottate in violazione della clausola di sospensione (Corte giustizia, 23 /01/ 2019, C - 387/17 , [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo,Corte giustizia 19/03/ 2015, C - 627/13 OTP Bank ; Corte giustizia, 12/02/2008,C-199/06 CELF et Ministre de la Culture et de la Communication).

L’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012 imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato; la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti.

Per l’effetto della precedentesospensione, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancoradivenute definitive.

Pertanto, nellafattispecie in esame , deve affermarsi che i giudici nazionali erano tenuti ad osservare i limiti imposti dalla Commissione con la decisione del 17 ottobre 2012 e ad impedire l’erogazione delle agevolazioni –nel caso in esame mediante accoglimento dell’istanza di rimborso – senza previa verifica della compatibilità c on il diritto unionale(cfr.

Corte giustizia. 18/07/2007, C-392/04, Lucchini).

4.6. Sul versante del diritto interno nulla osta alla verifica in sede di ottemperanza della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con la Decisione della Commissione in ragione della peculiare natura «attuativa»del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario; questo, infatti, presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia perché́ il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione).

Questa Corte ha, altresì, affermato che, se da un latoil potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può̀che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd.

«carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15827 , Cass. 25/5/2011 , n. 11450 , Cass. 10/12/2008 n. 28944n. 28944, Cass. 24/11/2004 n. 22188 ).

Ilgiudice dell'ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.In tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva deg li obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare (cfr. Cass.19/05/2022, n. 16289).

4.7. La valutazione delle compatibilità della singola agevolazione concessa con la Decisione della Commissione, pertanto,ben può essere compiuta in sede di ottemperanza in ragione delle caratteristiche specifiche di questo giudizio.

4.8. Tale interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Quest’ultima ha sempre riconosciuto l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia (Corte giustizia, 11/11/2015, C- 505/14, [OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia [OSCURATO:DATA_NASCITA], C- 2/08 [OSCURATO:PERSONA]).

Ha, altresì precisato che le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi.

Tuttavia tali norme procedurali devono rispettare i principi di equivalenza e di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 effettività (Corte giustizia, 10/07/2014, C-213/13 [OSCURATO:PERSONA], Corte giusitzia [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-2/08 [OSCURATO:PERSONA]).

La medesima Corte ha, altresì, affermato cheil diritto dell’Unione non impone sempre al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (Corte giustizia, 10/07/2014, C-213/13 [OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-507/08 Repubblica slovacca; Corte giustizia 03/09/2009, C-2/08 [OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-234/04 Kapferer).

Ha aggiunto, inoltre , che il principio d’interpret azione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (v., in tal senso, Corte giustizia, 11/11/2015, C-505/14, [OSCURATO:PERSONA], Corte giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-282/10, [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, ha statuito che una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, T.F.U.E., a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività (Corte giustizia,11/11/ 2015, Klausne r [OSCURATO:PERSONA], C - 505/14) .

4.9. La decisione della Commissione del 17 ottobre 2015 stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio, individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese,oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile , oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione).

Diventa, pertanto, dirimente accertare se il contribuente abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi per ritenere il beneficio concesso in linea con detto regolamento.

4.10. La sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto che fosse suo compito, in sede di ottemperanza, dare attuazione al giudicato senzaverificarne la compatibilità del beneficio con il diritto unionale nonha fatto corretta applicazione dei detti principi.

5. In ragione dell’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito il terzo proposto espressamente in via subordinata e per il caso di non accoglimento dei primi due.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini sinora precisati, e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo , cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9263/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 3731 / 2017 , depositata il 02 / 1 0 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . OTTEMPERANZA Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle E ntrate, ricorre, con tre motivi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha accolto il ricorso del contribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 415/2013 del medesimo organo giudicante, che aveva riconosciuto il rimborso pari al 90% dell'Irpef e dell’Ilorversata in eccedenza negli anni d'imposta 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. La C.t.r. rileva va che la sentenza oggetto dell’istanza di ottemperanza era passata in giudicato e riten eva infondate le osservazioni frapposte dall’[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva eccepi to che il contribuente, in quanto partecipante ad un’attività di impresa, non aveva diritto al rimborsodelle imposte in ragione di quanto affermato nella Decisione della Commissione Europea n. 5549 del 2015 e dell’art. 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 che aveva sospeso l’obbligo dei rimborsi in favore di soggetti esercenti attività di impresa. Per l’effetto dichiarava l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod, proc. civ.violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 107 e 108 T.F.U.E.; della decisione della Commissione Europea n. C 2015/5549;degli artt. 11 e 12 Regolamento CEE n. 659 del 1999;dell’art. 2909 cod. civ.; dell’art. e 324 cod. proc. civ. L’[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della questione posta in sede di ottemperanza in ordine alla compatibilità delle disposizioni agevolative con il diritto comunitario in materia di aiuti di Stato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del diritto sopravvenuto formatosi in ragione della decisione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123. In via subordinata censura la sentenza impugnata in quanto il Giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto ritenere il giudicato suscettibile di esecuzione solo per la metà degli importi riconosciuti, o addirittura privo di valore, in conseguenza dell’incapienza in bilancio dei fondi destinati al pagamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici 4. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 4.1. In via preliminare va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. Sul punto questa Corte ha chiarito che detta disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare, non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi inclusoil mancato o difettoso esercizio del potere -dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (Cass. 19/05/2022, n. 16289, Cass.28/09/2018, n. 23487, Cass. 16/04/2014, n. 8830, Cass. 08/02/2008, n. 3057, Cass. 01/12/2004, n. 22565). 4.2. Gli aiuti di Stato concessi con le agevolazioni fiscali e contributive connesse con calamità naturali – e, per quel che qui rileva, con il sisma Sicilia del 1990 – sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione 14 agosto 2015 C(2015) 5549 final che ha riguardato la legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) su cui si fonda la richiesta di rimborso alla quale l’Amministrazione non ha dato seguito ed oggetto del giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza qui gravata. Sebbene detta decisione sia stata resa nel 2015, la Commissione aveva già avviato la procedura per l’esame dei provvedimenti adottati con la legge n. 289 del 2002 con decisione del 17 ottobre 2012 - Decisione C(2012)7128final - con la quale aveva, altresì, ingiunto la sospensione di tali aiuti fino al momento della decisione finale. 4.3. Lafattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa, ed è altresì passata in giudicato, in un momento in cui non vi era ancora la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato; tuttavia, era stata già avviata dalla Commissione stessa la procedura di esame ed emessa l’ingiunzione di sospensione. Quest’ultima, in particolare, interveniva in pendenza del giudizio, conclusosi nel 2013. 4.4. La questione va affrontata sotto una duplice prospettiva, dovendosi tener conto, oltre che degli effetti della ingiunzione di sospensione, anche delle caratteristiche proprie del giudizio di ottemperanza. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 4.5. E’ principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. 22/11/2021, n. 35984, Cass.03/11/2010, n. 22318). Attribuire effetti alla sola decisione definitiva anche nell’ipotesi in cui la Commissione, pur non essendosi ancora espressa sulla compatibilità dell’aiuto di Stato, ne abbia disposto la sospensione, di fatto ne vanificherebbe la competenza esclusiva. L’ingiunzione di sospensione – adottata con decisione del 17 ottobre 2012 – era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust. 21/11/2013, C - 284/12, [OSCURATO:PERSONA]). Va aggiunto, in proposito, che nemmeno una decisione definitiva della Commissione che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione può avere l’effetto di regolarizzare le misure di esecuzione adottate in violazione della clausola di sospensione (Corte giustizia, 23 /01/ 2019, C - 387/17 , [OSCURATO:PERSONA] del Mediterraneo,Corte giustizia 19/03/ 2015, C - 627/13 OTP Bank ; Corte giustizia, 12/02/2008,C-199/06 CELF et Ministre de la Culture et de la Communication). L’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012 imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato; la successiva decisione del 14 agosto 2015 disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedentesospensione, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancoradivenute definitive. Pertanto, nellafattispecie in esame , deve affermarsi che i giudici nazionali erano tenuti ad osservare i limiti imposti dalla Commissione con la decisione del 17 ottobre 2012 e ad impedire l’erogazione delle agevolazioni –nel caso in esame mediante accoglimento dell’istanza di rimborso – senza previa verifica della compatibilità c on il diritto unionale(cfr. Corte giustizia. 18/07/2007, C-392/04, Lucchini). 4.6. Sul versante del diritto interno nulla osta alla verifica in sede di ottemperanza della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con la Decisione della Commissione in ragione della peculiare natura «attuativa»del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario; questo, infatti, presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia perché́ il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione). Questa Corte ha, altresì, affermato che, se da un latoil potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può̀che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15827 , Cass. 25/5/2011 , n. 11450 , Cass. 10/12/2008 n. 28944n. 28944, Cass. 24/11/2004 n. 22188 ). Ilgiudice dell'ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.In tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva deg li obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare (cfr. Cass.19/05/2022, n. 16289). 4.7. La valutazione delle compatibilità della singola agevolazione concessa con la Decisione della Commissione, pertanto,ben può essere compiuta in sede di ottemperanza in ragione delle caratteristiche specifiche di questo giudizio. 4.8. Tale interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima ha sempre riconosciuto l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’autorità di cosa giudicata al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia (Corte giustizia, 11/11/2015, C- 505/14, [OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia [OSCURATO:DATA_NASCITA], C- 2/08 [OSCURATO:PERSONA]). Ha, altresì precisato che le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia tali norme procedurali devono rispettare i principi di equivalenza e di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 effettività (Corte giustizia, 10/07/2014, C-213/13 [OSCURATO:PERSONA], Corte giusitzia [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-2/08 [OSCURATO:PERSONA]). La medesima Corte ha, altresì, affermato cheil diritto dell’Unione non impone sempre al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (Corte giustizia, 10/07/2014, C-213/13 [OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-507/08 Repubblica slovacca; Corte giustizia 03/09/2009, C-2/08 [OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-234/04 Kapferer). Ha aggiunto, inoltre , che il principio d’interpret azione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (v., in tal senso, Corte giustizia, 11/11/2015, C-505/14, [OSCURATO:PERSONA], Corte giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-282/10, [OSCURATO:PERSONA]). Infine, ha statuito che una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, T.F.U.E., a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività (Corte giustizia,11/11/ 2015, Klausne r [OSCURATO:PERSONA], C - 505/14) . 4.9. La decisione della Commissione del 17 ottobre 2015 stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio, individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese,oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile , oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione). Diventa, pertanto, dirimente accertare se il contribuente abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi per ritenere il beneficio concesso in linea con detto regolamento. 4.10. La sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto che fosse suo compito, in sede di ottemperanza, dare attuazione al giudicato senzaverificarne la compatibilità del beneficio con il diritto unionale nonha fatto corretta applicazione dei detti principi. 5. In ragione dell’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito il terzo proposto espressamente in via subordinata e per il caso di non accoglimento dei primi due. 6. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini sinora precisati, e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo , cassa la sentenza impugna
Sentenza Cassazione n. 14034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris