CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03595/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/20,23 della CORTE APPELLO di PALERMO9tit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 17/03/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena dì anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza di motivazione e della illogicità, essendo restata carente la indicazione dei criteri di metodo seguiti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della assoluta genericità dell'unico motivo, che non esplicita critiche specifiche all'apparato motivazionale della decisione impugnata. Ci si limita, infatti, alla mera enunciazione del vizio che si pretende sussistente, nonché alla denuncia dello stesso, senza però indicare le ragioni delle pretese illogicità, o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico; ciò a fronte di puntuali argomentazioni, circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta minimamente. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi dì esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 202