CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 25571del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore nonché del commissario liquidatore della procedura di concordato preventivo, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7; - ricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]- estinzione del giudizio contro Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1939/21/2016, depositata in data 11 aprile 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: -[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché del commissario liquidatore della procedura di concordato preventivo,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettatol’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 3292/31/2015 della [OSCURATO:PERSONA] ria Provinciale d i Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della G.d.F., erano stati recuperat i a tassazione, ai fini Ires e Irap, costi indebitamente dedotti, per l’anno 2007, in relazione ad operazioni commerciali intercorse con soggetti situati in paesi c.d. black list senza osservare, nel [OSCURATO:PERSONA] 2008, le prescrizioni di cui all’art. 110, comma 10 del TUIR; - in punto di diritto, la CTR ha rigettato l’appello della contribuente dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività;-l’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione” ; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio avendo la CTR ritenuto inammissibile per tardività il ricorso introduttivo senza valutare la circostanza decisiva della data di spedizione dell’atto,a mezzo raccomandata AR, in data 25 luglio 2011 , entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 16, 20 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile per tardività il ricorso originario risultando per tab ulas la spedizione del ricorso originario, a mezzo raccomandata AR, tempestivamente il 25 luglio 2011; -in pendenza di giudizio, la contribuente in liquidazione e in concordato preventivo ha depositato atto di rinuncia al presente giudizio – rappresentandoche era interesse della società la celere chiusura della procedura di concordato preventivo in considerazione dell’intervenuta formalizzazione del piano di riparto finale- con contest u ale adesione dell’Agenzia ai fini della compensazione delle spesedel giudizio; -come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass.,29/07/2014, n. 17187, richiamata da Cass. Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Cass.,07/06/2018, n. 14782; Cass., 8/05/2020, n. 10140; Cass. 03/11/2022, n. 32457). Ed invero, la rinuncia in questione “[...]non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite -la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti” (così, Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429)». -la rinuncia, come formalizzata dalla ricorrente, produce, dunque, l’estinzione del processo; - in considerazione dell’adesione dell’Agenzia, le spese del presente giudizio vanno compensatetra le parti; -in termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017); P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le s