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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 28451/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità I ricorso cy [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 18 aprile 2016 al 9 maggio 2016, riconoscendo trattarsi di un'ipotesi di «ingiustizia formale», e ha determinato l'indennizzo dovuto in misura pari ad euro 5.895,50 secondo il criterio aritmetico. 2.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione dell'art.314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello omesso di prendere in considerazione la condotta colposa del richiedente che ha contribuito all'adozione della misura restrittiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ribadito quanto già in precedenza affermato in una pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 27299301), sulla base del principio posto dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 24766301) secondo il quale è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen., nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

4.1. Il caso in esame è, infatti, analogo a quello già deciso, avendo anche qui la Corte di Appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela.

4.2. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, ancorchè lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria.5.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità I ricorso cy [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 18 aprile 2016 al 9 maggio 2016, riconoscendo trattarsi di un'ipotesi di «ingiustizia formale», e ha determinato l'indennizzo dovuto in misura pari ad euro 5.895,50 secondo il criterio aritmetico. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione dell'art.314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello omesso di prendere in considerazione la condotta colposa del richiedente che ha contribuito all'adozione della misura restrittiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito quanto già in precedenza affermato in una pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 27299301), sulla base del principio posto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 24766301) secondo il quale è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280 cod. proc. pen., nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. 4.1. Il caso in esame è, infatti, analogo a quello già deciso, avendo anche qui la Corte di Appello espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice della cautela. 4.2. In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento dell'istante, ancorchè lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l'efficienza causale della condotta dell'indagato sull'adozione della misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria.5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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