CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1997
Cassazione n. 39667/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato TERMOLI il 17/06/1997 Avverso la sentenza del 12/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di Larino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni volontarie, così riqualificato il fatto originariamente contestato al capo a). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Violazione di legge ( in relazione agli artt. 582 cod. pen. e 530 cod. proc. pen.) e correlato vizio della motivazione, con riguardo alla individuazione del ricorrente quale autore della condotta lesiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito in dibattimento di avere riconosciuto solo l'autovettura che lo investì come quella in uso al ricorrente. Né l'insufficienza probatoria sarebbe sanata dalla relazione peritale, che avrebbe solo affermato la compatibilità del danno alla carrozzeria del veicolo con la dinamica del fatto riferita dalla persona offesa.2.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche 3. Il ricorso è reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello, e finalizzato a conseguire una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove. Le doglianze con le quali il ricorrente pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti, consistono, tuttavia, esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, poggiando la sentenza su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali. La Corte di appello, invero, attraverso una apprezzabile analisi sínergica degli elementi probatori a disposizione, e sviluppando un ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica, ha replicato alle doglianze difensive osservando come l'episodio lesivo contestato dovesse essere coniugato con gli accadimenti di qualche giorno prima, pacificamente riferibili all'imputato, fornendo una interpretazione coerente con le evidenze provenienti dalla prova dichiarativa oltre che dalla fonte peritale in ordine alla più che ragionevole attribuzione dell'investimento al ricorrente, segnalando come in tal senso depongano - nell'ottica complessiva degli accadimenti succedutisi nel tempo - sia l'incontestato possesso dell'autovettura, sia la affermata compatibilità dei danni presenti sulla carrozzeria con la dinamica dei fatti narrata dalla persona offesa. La motivazione della sentenza impugnata offre, dunque, solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti- come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n. 8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr : Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 3.1 La Corte di appello, dunque, ha svolto un approfondito vaglio delle risultanze istruttorie condotto alla luce delle deduzioni difensive, non rinvenendosi una omessa motivazione sui punti sollevati negli atti di appello, ma una conferma delle statuizioni del primo giudice basata sull'esercizio del potere discrezionale spettante al giudice. 4. Analogamente infondato il secondo motivo, che oblitera del tutto gli argomenti spesi dalla Corte di appello nel segnalare l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti, sia la condotta, anche successiva all'episodio in questione tenuta dall'imputato. La sentenza impugnata sconfessa, quindi, la tesi difensiva, giacchè essa è corredata da congrua e pertinente argomentazione sul punto, dovendosi ricordare che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caddi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi dì causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estens