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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05161/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16269/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 155/2019,depositata il 18/04/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] italiana della caccia (FIDC) - Sezione di Isernia ha convenuto in giudizio la FIDC - Sezione di Campobasso, chiedendo di accertare la comproprietà pari a 1/3 di alcuni immobili, in quanto, istituita nel 1970 la Sezione provinciale ricorrente, la proprietà dei beni, della Sezione di Campobasso che l’aveva acquistata nel 1950, era stata ripartita tra le due Sezioni, appunto 1/3 a quella di Isernia e 2/3 a quella di Campobasso.

Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 687/2008, ha rigettato la domanda.

Con la sentenza n. 247/2014, la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il gravame della FIDC di Isernia. 2.La Sezione provinciale cacciatori di Campobasso ha impugnato con opposizione di terzo la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 247/2014: l'opponente ha chiesto di revocare la sentenza impugnata e “di accertare che la FIDC - Sezione provinciale di Campobasso non è mai stata soggetto attivo del rapporto giuridico di proprietà fatto valere in giudizio e di rigettare la domanda per difetto di una condizione dell’azione e, comunque, per infondatezza”. 3.La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza 18 aprile 2019, n. 155, ha respinto l'opposizione. 4.Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Sezione provinciale cacciatori (o della caccia) di Campobasso.

Resiste con controricorso la Federazione italiana della caccia - sezione provinciale di Campobasso.

Memoria è stata depositata dalla controricorrente in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

I. Preliminarmente, si rileva la mancata notificazione del ricorso alla Federazione italiana della Caccia - sezione di Isernia, originaria attrice del processo deciso con la sentenza impugnata con l’opposizione di terzo, parte – così si legge alla pag. 2 del ricorso – “non evocata in giudizio in quanto per essa si è formato il giudicato”.

A prescindere da tale motivazione, si ricorda che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio dicassazione il rispetto del principio dellaragionevole durata del processo impone, in presenza di una palese infondatezza del ricorso, di definire il procedimento, senza la preventivaintegrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delcontraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (così, ex multis, Cass. n. 11287/2018).

Pertanto, essendo il ricorso in esame – come si vedrà infra – infondato, non vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della FIDC di Isernia.

Occorre inoltre rilevare l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c. della documentazione allegata al ricorso, non trattandosi – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (pag. 3 del ricorso) –di documenti producibili nel giudizio di cassazione.

Nel giudizio di cassazione, infatti, “èammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilitàprocessuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione didocumenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c.” (Cass. n. 4415/2020).

II. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1.Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riguardo al disposto degli artt. 113 e 116 c.p.c., 15 delle preleggi, 36 e segg. c.c., 86 e segg. del r.d. 2016/1939 e d.m. 13 ottobre 1949”, lamentando che la Corte d’appello non abbia considerato “tutta la normativa – richiamata dall’atto di opposizione – che dopo gli anni ’20 del secolo scorso era stata emanata in ordine all’esercizio della caccia”, in base alla quale andrebbe esclusa ogni possibilità “di immedesimazione organica, fusione e simili” tra la FIDC e “gli altri enti venatori”. 2.Il secondo motivo contesta “violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al disposto degli artt. 113 e 116 c.p.c.”.

Il motivo è suddiviso nella censura 2.a), in cui si lamenta la lettura data dalla Corte d’appello a un verbale di riunione del 1946; nella censura 2.b) ove si sottolinea che da un contratto di locazione emerge che la ricorrente era già operativa circa un decennio prima del 2009,anno nel quale secondo la Corte d’appello sarebbe nata; nella censura 2.c) ove si evidenzia che la Corte parla di apposizione di un timbro della FIDC sul verbale, manoscritto, del consiglio di amministrazione che autorizzò l’acquisto, ma nella copia dattiloscritta allegata al rogito il timbro non c’è, timbro che in ogni caso può solo significare che quella associazione era federata alla FIDC; nella censura 2.d) si sottolinea che si è fatto valere di fronte alla Corte d’appello il giudicato rappresentato dalla affermazione presente nella pronuncia del Tribunale di Campobasso n. 687/2008 “il patrimonio immobiliare acquistato, come risulta dall’atto pubblico di compravendita dalla sola Sezione cacciatori di Campobasso, che risulta ancora oggi l’esclusiva titolare dei beni in contestazione”. 3.Il terzo motivo fa valere “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 113 c.p.c. e 2700 c.c.”: nell’atto di vendita il notaio ha affermato di conoscere i contraenti e ciò significa che questi sapeva “chi e cosa era tale parte direttamente acquirente, ossia nel caso una associazione non riconosciuta, operante nella provincia di Campobasso con quella denominazione”. 4.Il quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 113, 116 e 324 c.p.c., nonché 2909 c.c.”.

Il motivo è suddiviso nella censura 4.a) che contesta alla Corte d’appello di avere sottolineato come nell’atto di riassunzione di un altro processo la parte sia indicata come Sezione provinciale della caccia e invece nella pronuncia della Cassazione come Federazione italiana della caccia – Sezione provinciale della caccia di Campobasso, violando in tale modo il giudicato; nella censura 4.b) che ha una sua rubrica “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 359, 189 e 190 c.p.c.” e, a quanto è dato di capire, spiega che con la domanda di opposizione la ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza e poi aveva domandato di dichiarare la non opponibilità della medesima.

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d'appello ha osservato come il terzo, la ricorrente, fondi la propria opposizione sulla circostanza che i beni oggetto del giudizio svoltosi tra le due Sezioni provinciali della FIDC, quella di Campobasso e quella di Isernia, non sono mai stati di proprietà della FIDC - Sezione provinciale di Campobasso, bensì della Sezione provinciale cacciatori di Campobasso, in quanto i beni sarebbero stati acquistati dalla stessa con atto pubblico del 3 maggio 1950; la Corte ha quindi rilevato la necessità di stabilire, in base alla documentazione versata in atti, se la Sezione provinciale cacciatori di Campobasso e la FIDC - Sezione provinciale di Campobasso fossero all'epoca della stipula del rogito lo stesso soggetto, non essendo rilevante l'esistenza attuale di due soggetti diversi; la Corte ha ritenuto che in svariati atti, e quindi anche nell'atto di vendita del 1950, venissero usati indifferentemente le espressioni Sezione provinciale di Campobasso della Federazione italiana della caccia, Sezione provinciale cacciatori di Campobasso e Sezione provinciale Federcaccia di Campobasso per indicare lo stesso soggetto giuridico, né d’altro canto –ha sottolineato la Corte –l'opponente ha fornito la prova della propria esistenza nel 1950, essendo unicamente stata provata l’esistenza di detta associazione a partire dall’aprile del 2009.

A fronte del ragionamento della Corte d’appello, fondato su due accertamenti in fatto (l’uso di una pluralità di denominazioni per indicare lo stesso soggetto giuridico e la mancata prova dell’esistenza della ricorrente nel 1950), la ricorrente oppone con il primo motivo che, secondo la normativa all’epoca vigente, gli organi locali della FIDC, costituita nel 1939, erano normativamente disciplinati, ragionamento “in astratto”, che nulla prova in relazione al caso concreto.

Il secondo motivo si limita a proporre una propria lettura di un verbale di riunione (2.a); a dedurre che la ricorrente era operativa nel 2009 (2.b), circostanza irrilevante rispetto all’essere esistita nel 1950; ancora a dedurre la mancanza del timbro in una copia del verbale allegata all’atto di acquisto, circostanza senza dubbio non decisiva (2.c); a fare infine leva (2.d) su una affermazione del Tribunale di Campobasso nella sentenza n. 687/2008, poi confermata dalla sentenza impugnata con l’opposizione di terzo, che avrebbe a suo dire efficacia di giudicato (senza che ricorresse l’identità delle parti dei giudizi), come se il Tribunale non si fosse limitato a indicare sinteticamente la convenuta (Federazione italiana della caccia – Sezione di Campobasso), ma avesse invece voluto indicare la ricorrente, con la paradossale conseguenza che la ricorrente – come essa stessa riconosce (pag. 13 del ricorso) – avrebbe impugnato per revocazione una sentenza che la riconosce proprietaria dei beni controversi.

Il terzo motivo propone della dichiarazione del notaio - di conoscere i contraenti - una lettura del tutto opinabile e basata sul presupposto, indimostrato, che la vendita fosse avvenuta da parte della ricorrente.

Venendo al quarto motivo, infondato è il richiamo (4.a) al giudicato in relazione alla pronuncia del Tribunale di Campobasso n. 687/08, che si è limitata ad affermare l’ammissibilità dell’intervento della Federazione italiana della caccia – Sezione di Campobasso in un altro processotra altre parti (tra la Federazione italiana della caccia – Sezione di Isernia e la ditta Ciccaglione), pronuncia che la sentenza impugnata ha citato unicamente come esempio di utilizzo di più denominazioni per indicare la FIDC di Campobasso, mentre nella censura 4.b) non pare ravvisabile, come già detto supra, una critica alla sentenza impugnata.

III. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200,00di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16269/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 155/2019,depositata il 18/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] italiana della caccia (FIDC) - Sezione di Isernia ha convenuto in giudizio la FIDC - Sezione di Campobasso, chiedendo di accertare la comproprietà pari a 1/3 di alcuni immobili, in quanto, istituita nel 1970 la Sezione provinciale ricorrente, la proprietà dei beni, della Sezione di Campobasso che l’aveva acquistata nel 1950, era stata ripartita tra le due Sezioni, appunto 1/3 a quella di Isernia e 2/3 a quella di Campobasso. Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 687/2008, ha rigettato la domanda. Con la sentenza n. 247/2014, la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato il gravame della FIDC di Isernia. 2.La Sezione provinciale cacciatori di Campobasso ha impugnato con opposizione di terzo la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 247/2014: l'opponente ha chiesto di revocare la sentenza impugnata e “di accertare che la FIDC - Sezione provinciale di Campobasso non è mai stata soggetto attivo del rapporto giuridico di proprietà fatto valere in giudizio e di rigettare la domanda per difetto di una condizione dell’azione e, comunque, per infondatezza”. 3.La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza 18 aprile 2019, n. 155, ha respinto l'opposizione. 4.Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Sezione provinciale cacciatori (o della caccia) di Campobasso. Resiste con controricorso la Federazione italiana della caccia - sezione provinciale di Campobasso. Memoria è stata depositata dalla controricorrente in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Preliminarmente, si rileva la mancata notificazione del ricorso alla Federazione italiana della Caccia - sezione di Isernia, originaria attrice del processo deciso con la sentenza impugnata con l’opposizione di terzo, parte – così si legge alla pag. 2 del ricorso – “non evocata in giudizio in quanto per essa si è formato il giudicato”. A prescindere da tale motivazione, si ricorda che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio dicassazione il rispetto del principio dellaragionevole durata del processo impone, in presenza di una palese infondatezza del ricorso, di definire il procedimento, senza la preventivaintegrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delcontraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (così, ex multis, Cass. n. 11287/2018). Pertanto, essendo il ricorso in esame – come si vedrà infra – infondato, non vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della FIDC di Isernia. Occorre inoltre rilevare l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c. della documentazione allegata al ricorso, non trattandosi – contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (pag. 3 del ricorso) –di documenti producibili nel giudizio di cassazione. Nel giudizio di cassazione, infatti, “èammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilitàprocessuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione didocumenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c.” (Cass. n. 4415/2020). II. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1.Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riguardo al disposto degli artt. 113 e 116 c.p.c., 15 delle preleggi, 36 e segg. c.c., 86 e segg. del r.d. 2016/1939 e d.m. 13 ottobre 1949”, lamentando che la Corte d’appello non abbia considerato “tutta la normativa – richiamata dall’atto di opposizione – che dopo gli anni ’20 del secolo scorso era stata emanata in ordine all’esercizio della caccia”, in base alla quale andrebbe esclusa ogni possibilità “di immedesimazione organica, fusione e simili” tra la FIDC e “gli altri enti venatori”. 2.Il secondo motivo contesta “violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al disposto degli artt. 113 e 116 c.p.c.”. Il motivo è suddiviso nella censura 2.a), in cui si lamenta la lettura data dalla Corte d’appello a un verbale di riunione del 1946; nella censura 2.b) ove si sottolinea che da un contratto di locazione emerge che la ricorrente era già operativa circa un decennio prima del 2009,anno nel quale secondo la Corte d’appello sarebbe nata; nella censura 2.c) ove si evidenzia che la Corte parla di apposizione di un timbro della FIDC sul verbale, manoscritto, del consiglio di amministrazione che autorizzò l’acquisto, ma nella copia dattiloscritta allegata al rogito il timbro non c’è, timbro che in ogni caso può solo significare che quella associazione era federata alla FIDC; nella censura 2.d) si sottolinea che si è fatto valere di fronte alla Corte d’appello il giudicato rappresentato dalla affermazione presente nella pronuncia del Tribunale di Campobasso n. 687/2008 “il patrimonio immobiliare acquistato, come risulta dall’atto pubblico di compravendita dalla sola Sezione cacciatori di Campobasso, che risulta ancora oggi l’esclusiva titolare dei beni in contestazione”. 3.Il terzo motivo fa valere “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 113 c.p.c. e 2700 c.c.”: nell’atto di vendita il notaio ha affermato di conoscere i contraenti e ciò significa che questi sapeva “chi e cosa era tale parte direttamente acquirente, ossia nel caso una associazione non riconosciuta, operante nella provincia di Campobasso con quella denominazione”. 4.Il quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 113, 116 e 324 c.p.c., nonché 2909 c.c.”. Il motivo è suddiviso nella censura 4.a) che contesta alla Corte d’appello di avere sottolineato come nell’atto di riassunzione di un altro processo la parte sia indicata come Sezione provinciale della caccia e invece nella pronuncia della Cassazione come Federazione italiana della caccia – Sezione provinciale della caccia di Campobasso, violando in tale modo il giudicato; nella censura 4.b) che ha una sua rubrica “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 359, 189 e 190 c.p.c.” e, a quanto è dato di capire, spiega che con la domanda di opposizione la ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza e poi aveva domandato di dichiarare la non opponibilità della medesima. I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello ha osservato come il terzo, la ricorrente, fondi la propria opposizione sulla circostanza che i beni oggetto del giudizio svoltosi tra le due Sezioni provinciali della FIDC, quella di Campobasso e quella di Isernia, non sono mai stati di proprietà della FIDC - Sezione provinciale di Campobasso, bensì della Sezione provinciale cacciatori di Campobasso, in quanto i beni sarebbero stati acquistati dalla stessa con atto pubblico del 3 maggio 1950; la Corte ha quindi rilevato la necessità di stabilire, in base alla documentazione versata in atti, se la Sezione provinciale cacciatori di Campobasso e la FIDC - Sezione provinciale di Campobasso fossero all'epoca della stipula del rogito lo stesso soggetto, non essendo rilevante l'esistenza attuale di due soggetti diversi; la Corte ha ritenuto che in svariati atti, e quindi anche nell'atto di vendita del 1950, venissero usati indifferentemente le espressioni Sezione provinciale di Campobasso della Federazione italiana della caccia, Sezione provinciale cacciatori di Campobasso e Sezione provinciale Federcaccia di Campobasso per indicare lo stesso soggetto giuridico, né d’altro canto –ha sottolineato la Corte –l'opponente ha fornito la prova della propria esistenza nel 1950, essendo unicamente stata provata l’esistenza di detta associazione a partire dall’aprile del 2009. A fronte del ragionamento della Corte d’appello, fondato su due accertamenti in fatto (l’uso di una pluralità di denominazioni per indicare lo stesso soggetto giuridico e la mancata prova dell’esistenza della ricorrente nel 1950), la ricorrente oppone con il primo motivo che, secondo la normativa all’epoca vigente, gli organi locali della FIDC, costituita nel 1939, erano normativamente disciplinati, ragionamento “in astratto”, che nulla prova in relazione al caso concreto. Il secondo motivo si limita a proporre una propria lettura di un verbale di riunione (2.a); a dedurre che la ricorrente era operativa nel 2009 (2.b), circostanza irrilevante rispetto all’essere esistita nel 1950; ancora a dedurre la mancanza del timbro in una copia del verbale allegata all’atto di acquisto, circostanza senza dubbio non decisiva (2.c); a fare infine leva (2.d) su una affermazione del Tribunale di Campobasso nella sentenza n. 687/2008, poi confermata dalla sentenza impugnata con l’opposizione di terzo, che avrebbe a suo dire efficacia di giudicato (senza che ricorresse l’identità delle parti dei giudizi), come se il Tribunale non si fosse limitato a indicare sinteticamente la convenuta (Federazione italiana della caccia – Sezione di Campobasso), ma avesse invece voluto indicare la ricorrente, con la paradossale conseguenza che la ricorrente – come essa stessa riconosce (pag. 13 del ricorso) – avrebbe impugnato per revocazione una sentenza che la riconosce proprietaria dei beni controversi. Il terzo motivo propone della dichiarazione del notaio - di conoscere i contraenti - una lettura del tutto opinabile e basata sul presupposto, indimostrato, che la vendita fosse avvenuta da parte della ricorrente. Venendo al quarto motivo, infondato è il richiamo (4.a) al giudicato in relazione alla pronuncia del Tribunale di Campobasso n. 687/08, che si è limitata ad affermare l’ammissibilità dell’intervento della Federazione italiana della caccia – Sezione di Campobasso in un altro processotra altre parti (tra la Federazione italiana della caccia – Sezione di Isernia e la ditta Ciccaglione), pronuncia che la sentenza impugnata ha citato unicamente come esempio di utilizzo di più denominazioni per indicare la FIDC di Campobasso, mentre nella censura 4.b) non pare ravvisabile, come già detto supra, una critica alla sentenza impugnata. III. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.200,00di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo
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