CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 19905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33982/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di LEGNAGO, depositata il 7/9/2018 e notificata in data 19/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.5.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo emesso in data 24.10.2017, il Giudice di Pace di Legnago ingiunse ad [OSCURATO:PERSONA] di pagare all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di €2.045,44, oltre a interessi,spese e compensi, quale corrispettivo per le prestazioni professionali prestate in una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Verona. Propose opposizione [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere conferito il mandato professionale esclusivamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], collega di studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e di avere integralmente corrisposto il compenso con la medesima concordato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Legnago, con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. rigettò l'opposizione. Avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il procedimento è stato avviato per la decisione nelle forme previste dall’art.380 bis c.p.c., con proposta del relatore di inammissibilità del ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria del 2.12.2022, il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all’applicabilità del rito speciale, ex art.14 del D.Lgs 150 del 2011, innanzi al Giudice di Pace. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Procuratore Generale in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'eccezione di inammissibilità del ricorso per c as sazione proposta dal controricorrente, fondata sull'inapplicabilità del rito sommario speciale ex art.14 del D. Lgs 150 del 2011 davanti al Giudice di Pace non è fondata. Con sentenza N. 4247 del 19.2.2020, le Sezioni Unite hanno affermato in motivazione che la competenza del Giudice di Pace deve considerare pacificamente esistente, in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore ed il Conciliatore, anche in assenza della collegialità, “potendosi desumere che [...] nel caso delGiudice di Pace, non è la riserva di collegialità lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo, perché in questo caso tal e obiettivo viene perseguito attraverso la presumibilesnellezza della procedura e lasemplicità della controversia , caratteristiche che per la Corte Costituzionale sono identificative del procedimento speciale". A tale principio ha dato seguito l’ordinanza N. 30774/22, con la quale questa Corte, decidendo in sede di regolamento dicompetenza, ha affermato che la competenza del Giudice di Pace per lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi relativi a controversie deciseda tale giudice debba considerarsi esistente anche in assenza di collegialità, in quanto la circostanza che il secondo commadell'art.14 prevedeche il Tribunale eventualmente adito decide in composizione collegiale non comporta alcuna deroga per l'ufficio del Giudice di Pace, alla regola della competenza funzionale dell'ufficio di merito dovel'avvocato ha prestato la propria opera. Più recentemente, questa Corte, con sentenza del 29.3.2023, n.8929 ha espresso il principio di diritto, secondo cui i l Giudice di Pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art.29 della l.n.794 del 1942 e regolate dal rito di cui all'art.14 del D. Lgs n.150 del 2011. Va, invece, accolta, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché avverso la sentenza del Giudice di Pace doveva essere proposto appello. E’ consolidato il principio secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazioneesperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azioneproposta, a prescindere dalla sua esattezza. Con sentenza N.390/11 le Sezioni Unite hanno affermato che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio, sentenza ovvero ordinanza, ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi e questi principi non trovano deroga nemmeno a seguito delle modifiche introdotte dal DLGS n°150 del 2011. Il principio dell’apparenza è stata ritenuto l'unico conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, la Corte ha fatto applicazione del criterio dell’apparenza in numerose decisioni (ex multis Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, n.24515). Nel caso di specie, le modalità con cui si è concretamente svolto il procedimento non sono riconducibili al rito sommario speciale. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni, ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie e repliche ed ha deciso la causa con sentenza. Non si tratta di valutare solamente il provvedimento conclusivo –con sentenza e non con ordinanza- ma il concreto svolgersi del procedimento, avvenuto con le forme del rito ordinario e non con il rito speciale. A nulla rileva che l’opposizione sia stata introdotta con ricorso, che recava nell'intestazione il riferimento all' art. 14 del d. lgs n.150 del 2011, trattandosi di atto riferibile alla parte e non al giudice. L’udienza di fissazione di comparizione delle parti era conseguente all’atto introduttivo del giudizio, né il rito è stato mutato come dal’art.14 del dlgs n.150del 2011. Nonostante il ricorrente assuma di aver proposto opposizione a decreto ingiuntivo con atto di ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/2011, non sussistono i presupposti per ritenere che la controversia sia stata effettivamente trattata con il rito sommario speciale. Solo in tal caso la parte sarebbe stata legittimata ad un ricorso straordinario per cassazione, dovendo invece, nel caso di specie, impugnare il provvedimento con atto di appello. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater , per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Sup