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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30214/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29684-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 924/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29684 sez.

MT ud. 08-06-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato il 28 maggio 2018 dall'Agenzia delle Entrate ad esso ricorrente, quale parte del contratto in data 27 giugno 2017 di compravendita di due locali ad uso deposito, in rettifica, ai fini dell'imposta di registro, del valore del locali medesimi;

2. l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.12, comma 7, della 1.212/2000, 2729 del c.c., 32 del d.P.R. 600/73, per avere la CTR ritenuto valido l'avviso de quo malgrado lo stesso fosse stato emanato senza previa instaurazione di contraddittorio;

2. l'esame del motivo impone una premessa.

Con ordinanza della CTR della Toscana, sez. 1, n.258 del 12 maggio 2022, è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 12, comma 7, della

I. 212/2000, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma limita il diritto al contraddittorio endoprocedimentale ai controlli eseguiti presso il contribuente.

L'art.23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), configura come necessaria la sospensione del giudizio nel caso in cui sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre l'art. 24, primo comma, della stessa legge prescrive che l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale sia "adeguatamente motivata".

La pendenza di una questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio non impone né consente la sospensione di un giudizio diverso.

La questione di incostituzionalità della norma astrattamente applicabile diventa pregiudiziale in senso stretto solo quando sia ritualmente portata all'interno del processo pendente mediante formale eccezione di parte (il che nella specie non è accaduto) o sia ritenuta, all'esito di delibazione di non manifesta infondatezza autonomamente svolta d'ufficio, oltre che rilevante non manifestamente infondata (Cass. Sez.1, sentenza n.7580 del 2013). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per le quali la controversia non debba esser decisa, non sussistendo i presupposti per una sospensione del giLdizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale;

3. tanto premesso, il motivo in esame è infondato.

E'stato da questa Corte affermato che "In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente" (Cass.Sez.6-5,Ordinanza n.24793 del 05/11/2020).

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimen tale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimen tale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (Cass.

SU 24823/2015; conforme Cass. 20436/2021).

3.2. Nel caso di specie si tratta di avviso che ha avuto ad oggetto un tributo non armonizzato (imposta di registro) la cui determinazione è conseguente alla determinazione del valore dei beni compravenduti avvenuta "a tavolino" ossia presso gli uffici dell'amministrazione su base documentale;

4. il primo motivo di ricorso deve essere rigettato;

5. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, sotto la rubrica di "violazione degli artt.51 e 52 del d.P.R. 131/1986 e omessa valutazione del reale stato dei cespiti venduti", che la CTR abbia avallato la rideterminazione del valore degli immobili effettuata dall'ufficio senza "fare alcuna menzione della circostanza evidenziata nel ricorso in appello e già sottolineata nel ricorso innanzi alla CTP, secondo cui gli immobili venduti erano in condizioni pessime";

6. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione della CTR.

A pagina 2 della sentenza impugnata, la CTR riporta che il contribuente aveva censurato la decisione di primo grado per tre motivi, uno dei quali (indicato con la lettera b) era che la decisione "non considera la carenza del presupposto impositivo perché l'ufficio ha adoperato criteri che non tengono conto del reale stato dei cespiti venduti".

La CTR ha poi dichiarato tale motivo "inammissibile perché non censura affatto la sentenza [di primo grado] che esplicitamente ha argomentato circa la carenza del presupposto impositivo richiamando specificamente le altre compravendite utilizzate [dall'ufficio] in comparazione ...

Manca del tutto nell'atto di appello la critica all percorso logico giuridico seguito dal primo giudice sicché tale motivo di appello è generico (art.53 d.lgs. 546/929".

La CTR non ha dunque omesso di valutare "il reale stato dei luoghi".

Ha dichiarato che il reale stato dei luoghi era stato oggetto di una valutazione argomentata da parte della CTP e che su tale valutazione non vi erano i presupposti per ritornare;

7. il ricorso deve essere rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia c elle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2300,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29684-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 924/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 31/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29684 sez. MT ud. 08-06-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato il 28 maggio 2018 dall'Agenzia delle Entrate ad esso ricorrente, quale parte del contratto in data 27 giugno 2017 di compravendita di due locali ad uso deposito, in rettifica, ai fini dell'imposta di registro, del valore del locali medesimi; 2. l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.12, comma 7, della 1.212/2000, 2729 del c.c., 32 del d.P.R. 600/73, per avere la CTR ritenuto valido l'avviso de quo malgrado lo stesso fosse stato emanato senza previa instaurazione di contraddittorio; 2. l'esame del motivo impone una premessa. Con ordinanza della CTR della Toscana, sez. 1, n.258 del 12 maggio 2022, è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 12, comma 7, della I. 212/2000, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma limita il diritto al contraddittorio endoprocedimentale ai controlli eseguiti presso il contribuente. L'art.23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), configura come necessaria la sospensione del giudizio nel caso in cui sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre l'art. 24, primo comma, della stessa legge prescrive che l'ordinanza di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale sia "adeguatamente motivata". La pendenza di una questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata in un giudizio non impone né consente la sospensione di un giudizio diverso. La questione di incostituzionalità della norma astrattamente applicabile diventa pregiudiziale in senso stretto solo quando sia ritualmente portata all'interno del processo pendente mediante formale eccezione di parte (il che nella specie non è accaduto) o sia ritenuta, all'esito di delibazione di non manifesta infondatezza autonomamente svolta d'ufficio, oltre che rilevante non manifestamente infondata (Cass. Sez.1, sentenza n.7580 del 2013). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per le quali la controversia non debba esser decisa, non sussistendo i presupposti per una sospensione del giLdizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale; 3. tanto premesso, il motivo in esame è infondato. E'stato da questa Corte affermato che "In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente" (Cass.Sez.6-5,Ordinanza n.24793 del 05/11/2020). 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il seguente principio di diritto: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo Stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimen tale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimen tale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (Cass. SU 24823/2015; conforme Cass. 20436/2021). 3.2. Nel caso di specie si tratta di avviso che ha avuto ad oggetto un tributo non armonizzato (imposta di registro) la cui determinazione è conseguente alla determinazione del valore dei beni compravenduti avvenuta "a tavolino" ossia presso gli uffici dell'amministrazione su base documentale; 4. il primo motivo di ricorso deve essere rigettato; 5. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, sotto la rubrica di "violazione degli artt.51 e 52 del d.P.R. 131/1986 e omessa valutazione del reale stato dei cespiti venduti", che la CTR abbia avallato la rideterminazione del valore degli immobili effettuata dall'ufficio senza "fare alcuna menzione della circostanza evidenziata nel ricorso in appello e già sottolineata nel ricorso innanzi alla CTP, secondo cui gli immobili venduti erano in condizioni pessime"; 6. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione della CTR. A pagina 2 della sentenza impugnata, la CTR riporta che il contribuente aveva censurato la decisione di primo grado per tre motivi, uno dei quali (indicato con la lettera b) era che la decisione "non considera la carenza del presupposto impositivo perché l'ufficio ha adoperato criteri che non tengono conto del reale stato dei cespiti venduti". La CTR ha poi dichiarato tale motivo "inammissibile perché non censura affatto la sentenza [di primo grado] che esplicitamente ha argomentato circa la carenza del presupposto impositivo richiamando specificamente le altre compravendite utilizzate [dall'ufficio] in comparazione ... Manca del tutto nell'atto di appello la critica all percorso logico giuridico seguito dal primo giudice sicché tale motivo di appello è generico (art.53 d.lgs. 546/929". La CTR non ha dunque omesso di valutare "il reale stato dei luoghi". Ha dichiarato che il reale stato dei luoghi era stato oggetto di una valutazione argomentata da parte della CTP e che su tale valutazione non vi erano i presupposti per ritornare; 7. il ricorso deve essere rigettato; 8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia c elle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2300,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell
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