CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Walter ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale dì Macerata di condanna per detenzione illecita di gr. 87,47 di cocaina, con la recidiva qualificata (in lesi, il 4/2/2022); considerato che il ricorrente ha dedotto violazione di legge, da un lato, quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell'azione e, soprattutto, della quantità e delle modalità di confezionamento della sostanza (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076); che, rispetto a tale motivazione difetta il necessario confronto difensivo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, allo stesso modo, del tutto generica è la censura inerente al trattamento sanzionatorio, congruamente giustificato dai giudici territoriali che hanno valutato anche l'argomento difensivo riproposto in ricorso (tentativo di disintossicazione in comunità terapeutica), valorizzando di contro le continue ricadute nel crimine; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P ente I D E POSI -FATA [OSCURATO:PERSONA] F',,: CANC1 LITRI e e_Dp-places, 2 26 MA U82