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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1985

Cassazione n. 21552/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1985 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ictto il ricorso propiesid neirinlieriesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epignal'a. isamooti (ií; YO . impucina:so; ritenuto che inprninissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi ni profili di censura, in ordino cilia esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. ben. e al'a conferma della circostan„-iLia aigrrrjr-ai;ante di cui aii'art. 576„ comma 5-bis cod. peri... e ceri immuni da vizi logici o giuridici dalla territoriaie (si vedano le pagine 1 e .3ii„; ritenuto, quanto al cceJu motivo, che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5- :cdd. :n relazione al deiitto di lesioni percr-c : ncene anche quianci.le corno nei icasc in esame„ concorre con quello di resistenza a pubblico ufficjale, o. essendo il relativo d vui ce (issorbiltio in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022 rsevailos„ Htenelp che dei CG [OSCURATO:PERSONA] g e a condanna dei ricoi-rente ai paganeriiinceqsaii (Mia ::aorriima di curo tremila da versare in favore defla Cassa ammende, non potendosi ritenere che !o stesso abbia proposto il ricorso senza versare in nella determina7lone inamcnissibilità (Corte cost. n. 186 de! 2000.) P,Q.M.

Dichlara inammissibie il ricorso E condanna ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di curo iravore •eila Cassa delle ammende. deciso il 15 mac,(3;0 TO- Ange!, 3 I 2026 Furrig,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1985 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ictto il ricorso propiesid neirinlieriesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ia sentenza in epignal'a. isamooti (ií; YO . impucina:so; ritenuto che inprninissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi ni profili di censura, in ordino cilia esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. ben. e al'a conferma della circostan„-iLia aigrrrjr-ai;ante di cui aii'art. 576„ comma 5-bis cod. peri... e ceri immuni da vizi logici o giuridici dalla territoriaie (si vedano le pagine 1 e .3ii„; ritenuto, quanto al cceJu motivo, che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5- :cdd. :n relazione al deiitto di lesioni percr-c : ncene anche quianci.le corno nei icasc in esame„ concorre con quello di resistenza a pubblico ufficjale, o. essendo il relativo d vui ce (issorbiltio in quest'ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022 rsevailos„ Htenelp che dei CG [OSCURATO:PERSONA] g e a condanna dei ricoi-rente ai paganeriiinceqsaii (Mia ::aorriima di curo tremila da versare in favore defla Cassa ammende, non potendosi ritenere che !o stesso abbia proposto il ricorso senza versare in nella determina7lone inamcnissibilità (Corte cost. n. 186 de! 2000.) P,Q.M. Dichlara inammissibie il ricorso E condanna ricorrente al pagamento delle spese processuah e della somma di curo iravore •eila Cassa delle ammende. deciso il 15 mac,(3;0 TO- Ange!, 3 I 2026 Furrig,
Sentenza Cassazione n. 21552/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris