CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 17651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15864/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 4190/2023emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata in data8.6.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . N. 15864/23R.G. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 2 4 . 3 .2015 , emesso per l’importo di € 358.399,64, oltre interessi e spese. Rigettata dal G.I. l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nella resistenza dell’intimante, il Tribunale di Roma, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l’opposizione formale e dichiarò inammissibile l’opposizione all’esecuzione, rilevando in particolare che:la querela di falso avanzata in sede di discussione orale era inammissibile, in quanto avente ad oggetto un atto non fidefacente ossia “ la dichiarazione e la sussistenza del credito in capo a Reteitalia ” ; con riferimento alla querela di falso riproposta in sede di discussione orale, avente ad oggettola relata di notifica del titolo esecutivo e del precetto, andavano richiamate le motivazioni già espresse con ordinanza del 24.4.2018 di irrilevanza rispetto alla controversia; quanto al merito, le doglianze mosse dall’opponente in ordine alla mancata notifica del titolo esecutivo, alla violazione dell’art. 479 c.p.c., alla violazione dell’art. 139 c.p.c. costituivano opposizioni ex art. 617 c.p.c. essendo relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto;le restanti doglianze costituivano opposizioni preventive all’esecuzione, avendo esse ad oggettol’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di [OSCURATO:PERSONA];l’opposizione ex art. 617 c.p.c. era tempestiv a , ma infondat a ; l’opposizioneall’esecuzione era inammissibile in quanto il titolo esecutivo N. 15864/23R.G. giudiziale non poteva essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizionein base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo e nel caso in esame i fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoriadella società opposta dedotti da parte opponente erano tutti anteriori alla formazione del titoloesecutivo giudiziale e, come tali, non vagliabili. Proposto gravame dal Lorusso, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 8.6.2023, lo dichiarò inammissibile, perché tardivamente proposto, non trovando applicazione, per le opposizioni esecutive, la sospensione feriale dei termini. Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a formali ventitré motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]In data 20.2.2024 è stata comunicata alle parti proposta di definizione anticipata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità e/o manifesta infondatezza. Il ricorrente ha tempestivamente richiesto la decisione. Le parti hanno depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 77 c.p.c., art. 125 c.p.c., art. 182 c.p.c.”. 1.2 -Con il secondo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 221 ss. c.p.c.”. N. 15864/23R.G. 1.3 -Con il terzo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 155 c.p.c.; art. 2693 c.c.” 1.4- Con il quarto motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 91 ss c.p.c.”. 1.5- Con il quinto motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 112 c.p.c., art. 1304 c.c. Intervenuta transazione. Inammissibilità del precetto. Inesistenza del credito azionato”. 1.6- Con il sesto motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 112 c.p.c., art. 481 c.p.c. Violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale”. 1.7 - Con il settimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 112 c.p.c., art. 100 c.p.c. Difetto di legittimazione passiva”. 1.8- Con l’ottavo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 221 c.p.c. Incompetenza funzionale del giudice monocratico a delibare sullaquerela di falso. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. 1.9- Con il nono motivo si lamenta “ Difetto di legittimazione attiva ” . 1.10 - Con il decimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 112 c.p.c.”. 1.11- Con l’undicesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 221 c.p.c.”. 1.12- Con il dodicesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: Nullità ed inesistenza della notifica del titolo e del precetto”. N. 15864/23R.G. 1.13- Con il tredicesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 479 c.p.c.”. 1.14- Con il quattordicesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art.139 c.p.c.” 1.15- Con il quindicesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art.112 c.p.c. Ineseguibilità della condanna restitutoria prima del suo passaggioin giudicato. Opponibilità del giudicato derivante dall’omessa impugnazione della sentenza per omessapronuncia”. 1.16- Con il sedicesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 112 c.p.c Restituzione di IVA”. 1.17- Con il diciassettesimo motivo si lamenta “ v iolazione di legge: art.112 c.p.c. Restituzione CPA”. 1.18- Con il diciottesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Restituzione di ritenuta di acconto”. 1.19- Con il diciannovesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art.112 c.p.c. Sulla debenza di interessi”. 1.20- Con il ventesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Eccezione di compensazione. Domanda riconvenzionale”. 1.21- Con il ventunesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art.214 c.p.c., art. 2712 c.c.. Disconoscimento della fattura e dell’ordine di bonifico su cui si fonda il decreto di provvisoria esecutività”. 1.22- Con il ventiduesimo motivo si lamenta “ Violazione di legge: art. 91 ss c.p.c.”. N. 15864/23R.G. 1.23 - Con il ventitreesimo motivo, infine, si lamenta “ Violazione di legge: art. 96 c.p.c.”. 2.1 - Con la proposta di definizione anticipata del ricorso, si è rilevato quanto segue: “con la sentenza impugnata è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dal Lorusso avverso una sentenza del Tribunale di Roma, di rigetto della sua opposizione, proposta sia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione ad un atto di precetto di pagamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.; dei 23 motivi del ricorso, la gran parte hanno ad oggetto questioni attinenti al merito delle opposizioni e sono, pertanto, inammissibili, in quanto non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata (buona parte di essi sono poi riferiti a motivi di opposizione avanzati ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per i quali l’appello sarebbe stato comunque inammissibile, dovendo essere eventualmente proposto il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la decisione di primo grado); ciò vale anche per il ventiquattresimo motivo, che ha ad oggetto il motivo di appello relativo alla condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., disposta dal giudice di primo grado, e che, ovviamente, come tutte le altre questioni di merito, la corte d’appello correttamente non ha preso in esame a causa della radicale inammissibilità dell’appello stesso, dovuta alla sua tardiva proposizione; N. 15864/23R.G. sono del pari inammissibili e/o manifestamente infondati anche gli altri motivi del ricorso, non riguardanti questioni attinenti al merito delle opposizioni: il primo motivo (relativo alla regolarità della costituzione in giudizio della società appellata, contestata per pretesi vizi della procura ad litem) è inammissibile in quanto non sufficientemente specifico nel richiamo del contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure con esso svolte, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il terzo motivo è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente si limita ad affermare -del tutto apoditticamente - che il suo appello sarebbe stato erroneamente ritenuto tardivo, ma non illustra in alcun modo le ragioni per cui ritiene che sarebbe erronea tale statuizione (peraltro fondata dalla corte territoriale sull’evidente e oggettivo rilievo della proposizione dell’appello oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.); il quarto motivo ed il ventitreesimo motivo sono entrambi inammissibili, in quanto le censure di violazione dell’art. 91 c.p.c., sull’assunto che esso ricorrente, nel giudizio di appello, sarebbe stato condannato « … alle spese di lite per una somma abnorme (€ 20.000 oltre accessori di legge) non prevista dalle vigenti parametri forensi in favore di una parte priva di legittimazione processuale e sostanziale» e che tale condanna non troverebbe «alcuna giustificazione né sotto il profilo dell’an né sotto il profilo del quantum e appare in violazione dei parametri forensi», sono prive della necessaria specificità, sia nell’indicare le ragioni per cui la suddetta condanna alle spese non avrebbe dovuto essere pronunciata N. 15864/23R.G. (sebbene l’appello fosse stato dichiarato inammissibile e vi fosse quindi integrale soccombenza della parte appellante), sia nell’indicare le ragioni della pretesa violazione dei parametri tariffari (che risultano, peraltro, correttamente applicati dalla corte d’appello), sia nell’indicare le ragioni della contestata legittimazione processuale e sostanziale della controparte (fermo restando che, per quanto riguarda i dedotti vizi della procura, si deve rinviare a quanto chiarito in relazione al primo motivo del ricorso)”. 2.2 - Ritiene la Corte che il contenuto della proposta sia integralmente ed evidentemente condivisibilee , in quanto tale , intende convintamente farloproprio. Oltre a quanto ivi argomentato, reputa la Co rte di dover ribadire che il ricorso in esame- oltre che caotico nella stessa esposizione, peraltro non in linea con i dettami del vigente art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (difettando persino la puntuale indicazione del contenuto della decisione d’appello, evincibile solo per qualche sporadico riferimento contenuto nel corpo di qualcuno delle censure) e nella stessa illustrazione de i motivi (che, peraltro, non collimano quanto a numerazione con quelli esposti nel paragrafo “sintesi dei motivi”) - è del tutto aspecifico, perché risulta redatto in totale pretermissione delle ragioni della decisione, salvo quanto si diràa breve. Infatti, è del tutto evidente che, se la decisione d’appello si limita a rilevare - come nella specie - l’inammissibilità del gravame per sua tardività,costituisce davvero un fuor d’opera argomentare, col ricorso per N. 15864/23R.G. cassazione, su pretesi errores in iudicando vel in procedendo che, nella prospettazione del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe comunque commessoin relazione a questioni logicamente non preliminari rispetto al decisum, perché non v’è chi non veda come, in siffatte condizioni, detti errori non siano configurabili neanche in astratto, benché il ricorrente, ancora in memoria, rivendichi la pertinenzadi tutte le censure. Tutti i mezzi proposti, ad eccezione di quelli analiticamente valutati nella proposta, sono dunque palesemente inammissibili perché totalmente aspecifici, prescindendo aprioristicamente da un minimale confronto con la effettiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Non senza dire che molti tra i predetti mezzi attengono a ragioni di opposizione ex art. 617 c.p.c., sicché l’appello, sul punto, si sarebbe comunque rivelato inammissibile, qualora non ne fosse stata rilevata la tardività, in quanto sulle relative statuizioni del Tribunale avrebbe solo potuto proporsi ricorso straordinario per cassazione. Peraltro, è appena il caso di precisare che gli ulteriori argomenti di censura introdotti dal ricorrente con la propria memoria, rispetto all’originario contenuto del ricorso, sono inammissibili e non possono neppure essere presi in considerazione, noto essendo che la memoria “non può integrare i motivi delricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire edillustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con N. 15864/23R.G. il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione” (ex plurimis, Cass.n. 8949/2023). 2.3 - Quanto infine ai mezzi che, i n qualche modo, concernono aspetti non assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità del gravame, non può che ribadirsi che: a)il primo motivo è proposto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., difettando l’adeguata illustrazione del contenuto degli atti cui il mezzo si riferisce, nonché la loro collocazione processuale; b)il terzo motivo (ossia, quello inerente alla questione fondamentale che sorregge la declaratoria di inammissibilità del gravame) è meramente assertivoe non spiega perché l’appello, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte capitolina, era da ritenere tempestivo; c) il quarto e il ventitreesimo motivo, concernenti la condanna alle spese del grado d’appello, non spiegano specificamente i rapporti tra la liquidazione ed i parametri tariffari. 3.1 -Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivoe in ragione del valore della controversia (compreso nello scaglione fino ad € 520.000), seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., dalla conformità della presente decisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione accelerata del giudizio, deriva che il ricorrente va anche condannato ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo: e ad una somma reputata congrua, rispettivamente, in misura pari a quella delle spese di lite riconosciute ed al massimo previsto dalla norma. N. 15864/23R.G. In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 16.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 16.000,00, nonché in favore della Cassa delle ammende della somma di € 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, rispettivamente commi 3 e 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio