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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 37513/2022

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ORDINANZA sul ricorso 20047/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia Delle Entrate-Riscossione succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6592/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Roma, al fine di sentir ~4g-qulitalia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] corrispondere nei nei suoi confronti un importo pari a C 475.621,88, oltre interessi, spese e competenze del giudizio.

A fondamento della propria pretesa, la [OSCURATO:PERSONA] dedusse di essere creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale concessionario della riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa, di tutti quei contributi maturati tra il '97 e il '99, ma che non ha provveduto a riscuotere. 1001±&`'tié:C9/1.1/ -s- e altresì che il sistema di riscossione previsto fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 37/1999, era quello del c.d. '-i'91j scOsso come inun riscosso", in virtù del quale tali contributi venivano riscossi mediante ruoli esattoriali, la cui consegna faceva sì che il Concessionario, alle scadenze stabilite, fosse tenuto a versare alla [OSCURATO:PERSONA] anche i contributi dovuti ma non ancora riscossi.

Poiché il meccanismo "non riscosso come riscosso" è venuto meno con l'approvazione del D. Lgs. n. 37/1999, l'obbligo di riversamento delle somme ancora da riscuotere con i ruoli da parte del Concessionario poteva essere evitato con il c.d.

"discarico delle quote iscritte a ruolo" attraverso l'invio, anche in modalità telematica, della comunicazione di inesigibilità del credito nelle modalità e nei termini previsti ai sensi dell'art. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999.

Pertanto, siccome [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto ad inviare apposita comunicazione di inesigibilità nei termini previsti dalla norma suddetta, la Cassa era sua creditrice in riferimento a tutti i contributi dovuti ma non riscossi dal concessionario, relativi agli anni '97, '98 e '99.

Il Tribunale di Roma emanò iinarrcilta alter. , il decreto ingiuntivo n. 20480/10, accogliendo la domanda attorea. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo la competenza della Corte dei Conti, e l'infondatezza della pretesa creditoria.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20512/2014, rigettò l'opposizione e confermò il precedente decreto ingiuntivo emesso.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello lamentando il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del credito vantato posta l'applicabilità alla fattispecie dei commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di Stabilità n. 228/2012.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6592/19, ha accolto l'appello e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo applicabili i commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di stabilità n. 228/2012.

3. Avverso tale sentenza, Cassa di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta "la violazione delle norme di legge e dei principi di diritto in tema di mandato e di inadempimento di cui agli artt. 1703 e ss. e agli artt.1176 e 1218 cc, nonché della normativa di settore di cui ai commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di stabilità n. 228/2012 e agli artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/99, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." Nel caso di specie, la ricorrente censura la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie la Legge di Stabilità del 2012 in luogo della disciplina civilistica in tema di obbligazioni e di mandato.

Ad avviso della ricorrente, il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA], che è un ente privatizzato, e il Concessionario della riscossione, ha natura privatistica, giacché è un ordinario rapporto di mandato di diritto privato, che pertanto non è soggetto alla legge di stabilità, posto che la Cassa non gode neppure di finanziamenti pubblici diretti o indiretti.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c."violazione delle norme di legge e dei principi di diritto in tema di divieto di espropriazione senza indennizzo con riferimento agli artt. 42 Cost.e 834 c.c., nonché della normativa di settore di cui ai commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di stabilità n. 228/12 e agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/99.." Nello specifico, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della legge di stabilità del 2012 per violazione degli artt. 42 Cost. e dell'art. 6 CEDU, ritenenendo che tale norma determina un'ingiustificata espropriazione senza indennizzo dei crediti di titolarità della [OSCURATO:PERSONA], in totale spregio delle finalità previdenziali che essa riveste.

In particolare, la Cassa evidenzia come anche se non vi è una coincidenza tra l'annullamento del ruolo e l'annullamento del credito sottostante, il quale potrà essere tutelato mediante la procedura ordinaria, vi è un'oggettiva difficoltà di tutela dei crediti relativi a ruoli risalenti.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c."/a violazione delle norme di legge e dei principi di diritto in tema di mandato e di inadempimento di cui agli artt. 1703 e ss. e 1176 e 1218 cc, nonché in tema di perdita del diritto di discarico di cui alla normativa di settore (art. 1, comma 426, L. n. 311/2004 e artt.19 e 20 D. Lgs. n. 112/1999" A parere della ricorrente, l'agente di riscossione non è stato in grado di provare di aver inviato, nei termini previsti dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999, le comunicazioni di inesigibilità, nonché le comunicazioni annuali alla Cassa relative allo stato delle singole procedure di recupero dei crediti, necessarie al fine di esercitare il diritto di discarico.

Al di là poi, della disciplina speciale, ad avviso della ricorrente, deve pur sempre trovare applicazione la disciplina generale prevista in tema di mandato, che impone l'obbligo di rendicontazione, in assenza della quale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto valutare se fosse il caso di recuperare il credito attraverso la procedura ordinaria, evitando che cadesse in prescrizione.

5. I motivi sono infondati alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale maturato da questa Corte ( Sez.

III, n. 12229 del 9.5.2019, Rv. 653891 - 01; Sez.

III, n. 11972 del 19.6.2020, Rv. 657922 - 01; Sez.

III, n. 26531 del 20.11.2020; Sez.III, n.21386 del 26.7.2021; Sez.VI-I n.25003 del 15.9.2021; Sez.III. n.26336 del 29.9.2021; Sez.VI-I, n. 4555 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez.VI- I, n.6766 e 6767 del 1.3.2022).

Il quadro normativo di riferimento si compone della L. n. 576/1980, del d.p.r. 43/1988, del D. Lgs. n. 37/1999, del D. Lgs. n. 112/1999 e della Legge di Stabilità n. 228/2012.

In particolare, l'art. 18 della L. n. 576/1980 riconosce l'inedita facoltà alla [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla riscossione dei contributi dovuti dai suoi iscritti tramite ruoli che costituiscono titoli esecutivi, secondo la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette.

Il d.p.r. 42/1988, in riferimento alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alla [OSCURATO:PERSONA], aveva introdotto il sistema del "non riscosso come riscosso", in virtù del quale l'Agente della riscossione era obbligato ad anticipare, alle scadenze previste, anche quei crediti dovuti dagli iscritti alla Cassa ma non ancora riscossi, con la possibilità di vedersi rimborsato quanto anticipato solo laddove dimostrasse di aver agito diligentemente nella procedura di riscossione (il c.d. diritto di discarico).

Tale meccanismo di riscossione del "non riscosso come riscosso" è venuto meno con il D. Lgs. 37/1999 ed il D. Lgs. n.112/1999, i quali hanno abrogato l'obbligo per il concessionario di anticipare quanto dovuto ma non ancora riscosso, prevedendo che l'agente della riscossione poteva esercitare il suo diritto di discarico compiendo una serie di adempimenti nelle modalità e nei termini previsti dagli artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112/1999, tra cui l'invio della comunicazione di inesigibilità, e decadeva dal diritto di discarico nell'ipotesi in cui venisse accertata la sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione dei crediti.

Sulla materia è poi intervenuta la Legge di Stabilità n. 228/2012 che, per i ruoli consegnati e resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, ha statuito: 1- al comma 527, l'annullamento automatico dei crediti di importo fino ad C 2.000,00; 2- al comma 528, l'obbligo dell'Agente della riscossione, in riferimento agli altri crediti (e dunque quelli superiori ad C 2.000,00), di prendersene carino fino all'esaurimento dell'attività di competenza, all'esito della quale, laddove i crediti non siano stati riscossi, di trasmettere su supporto magnetico l'elenco delle quote all'ente creditore; 3- al comma 529, che per entrambe tali categorie di crediti, non trovino applicazione gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999.

Attraverso un bilanciamento tra i costi dell'esazione e i benefici derivanti da un'eventuale riscossione, la ratio della norma era quella, per i crediti fino ad C 2.000,00 di scongiurare l'anti- economicità della procedura di riscossione, e per gli altri crediti, di sottrarre quei crediti ormai molto datati e pertanto divenuti inesigibili, alla procedura del discarico dei crediti inesigibili previsti dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999, sia di natura privatistica che pubblicistica.

A tal proposito, priva di pregio è la questione di illegittimità costituzionale della norma sollevata dalla ricorrente, posto che la [OSCURATO:PERSONA], pur essendo un ente privatizzato, è comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblicistica, quale quella previdenziale, tanto che le viene riconosciuto il potere di riscuotere i propri crediti attraverso propri ruoli esecutivi.

Pertanto, lo stesso legislatore può legittimamente, nel disciplinare la riscossione, apporre determinati limiti, ad esempio non consentendo la riscossione di ruoli molto risalenti, vista la non economicità dell'operazione.

Fatte queste premesse, corretta è la decisione della Corte di Appello di Roma di revocare il decreto ingiuntivo opposto, applicando la disciplina tratteggiata dalla Legge di stabilità.

In particolare, la ricorrente pone quale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria l'omesso invio della comunicazione di inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione che avrebbe determinato la decadenza del diritto di discarico, tuttavia, è un obbligo che è venuto meno in forza del comma 529 della L. n. 228/2012.

Ed invero, tale comma prevede la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 112/2012 a tutti i crediti (inferiori e superiori ad C 2.000,00), con la conseguenza che ha eliminato il discarico per inesigibilità e dunque l'obbligo di trasmettere la comunicazione di inesigibilità dei credito ai fini del discarico.

In tal senso depone: "in tema di riscossione di contributi previdenziali da parte dell'agente della riscossione e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, l'art. 1, commi 527, 528 e 529, della

I. n. 228 del 2012 (cd. legge di stabilità 2013) esclude - per tutti i ruoli consegnati e resi esecutivi anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, senza distinzione tra quelli per i quali era già esaurita l'attività dell'agente e quelli per i quali la procedura era pendente - l'applicabilità di quella del "discarico per inesigibilità" prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, incluso quindi anche l'obbligo della trasmissione della "comunicazione di inesigibilità" entro il triennio dalla consegna del ruolo, termine reiterato ininterrottamente;., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso" e la "rottamazione dei ruoli inattivi", sono ricom presi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti "privatizzati", in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019". (Cass., III Sez., n. 26531/2020, Cass.

VI, Ord., n.21031/22).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente air=131, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20047/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia Delle Entrate-Riscossione succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6592/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Roma, al fine di sentir ~4g-qulitalia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] corrispondere nei nei suoi confronti un importo pari a C 475.621,88, oltre interessi, spese e competenze del giudizio. A fondamento della propria pretesa, la [OSCURATO:PERSONA] dedusse di essere creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale concessionario della riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa, di tutti quei contributi maturati tra il '97 e il '99, ma che non ha provveduto a riscuotere. 1001±&`'tié:C9/1.1/ -s- e altresì che il sistema di riscossione previsto fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 37/1999, era quello del c.d. '-i'91j scOsso come inun riscosso", in virtù del quale tali contributi venivano riscossi mediante ruoli esattoriali, la cui consegna faceva sì che il Concessionario, alle scadenze stabilite, fosse tenuto a versare alla [OSCURATO:PERSONA] anche i contributi dovuti ma non ancora riscossi. Poiché il meccanismo "non riscosso come riscosso" è venuto meno con l'approvazione del D. Lgs. n. 37/1999, l'obbligo di riversamento delle somme ancora da riscuotere con i ruoli da parte del Concessionario poteva essere evitato con il c.d. "discarico delle quote iscritte a ruolo" attraverso l'invio, anche in modalità telematica, della comunicazione di inesigibilità del credito nelle modalità e nei termini previsti ai sensi dell'art. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999. Pertanto, siccome [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto ad inviare apposita comunicazione di inesigibilità nei termini previsti dalla norma suddetta, la Cassa era sua creditrice in riferimento a tutti i contributi dovuti ma non riscossi dal concessionario, relativi agli anni '97, '98 e '99. Il Tribunale di Roma emanò iinarrcilta alter. , il decreto ingiuntivo n. 20480/10, accogliendo la domanda attorea. [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo la competenza della Corte dei Conti, e l'infondatezza della pretesa creditoria. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20512/2014, rigettò l'opposizione e confermò il precedente decreto ingiuntivo emesso. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello lamentando il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del credito vantato posta l'applicabilità alla fattispecie dei commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di Stabilità n. 228/2012. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6592/19, ha accolto l'appello e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo applicabili i commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di stabilità n. 228/2012. 3. Avverso tale sentenza, Cassa di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 5.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta "la violazione delle norme di legge e dei principi di diritto in tema di mandato e di inadempimento di cui agli artt. 1703 e ss. e agli artt.1176 e 1218 cc, nonché della normativa di settore di cui ai commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di stabilità n. 228/2012 e agli artt. 19 e 20 D. Lgs. 112/99, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." Nel caso di specie, la ricorrente censura la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie la Legge di Stabilità del 2012 in luogo della disciplina civilistica in tema di obbligazioni e di mandato. Ad avviso della ricorrente, il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA], che è un ente privatizzato, e il Concessionario della riscossione, ha natura privatistica, giacché è un ordinario rapporto di mandato di diritto privato, che pertanto non è soggetto alla legge di stabilità, posto che la Cassa non gode neppure di finanziamenti pubblici diretti o indiretti. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c."violazione delle norme di legge e dei principi di diritto in tema di divieto di espropriazione senza indennizzo con riferimento agli artt. 42 Cost.e 834 c.c., nonché della normativa di settore di cui ai commi 527, 528, 529 e 530 della Legge di stabilità n. 228/12 e agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/99.." Nello specifico, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della legge di stabilità del 2012 per violazione degli artt. 42 Cost. e dell'art. 6 CEDU, ritenenendo che tale norma determina un'ingiustificata espropriazione senza indennizzo dei crediti di titolarità della [OSCURATO:PERSONA], in totale spregio delle finalità previdenziali che essa riveste. In particolare, la Cassa evidenzia come anche se non vi è una coincidenza tra l'annullamento del ruolo e l'annullamento del credito sottostante, il quale potrà essere tutelato mediante la procedura ordinaria, vi è un'oggettiva difficoltà di tutela dei crediti relativi a ruoli risalenti. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c."/a violazione delle norme di legge e dei principi di diritto in tema di mandato e di inadempimento di cui agli artt. 1703 e ss. e 1176 e 1218 cc, nonché in tema di perdita del diritto di discarico di cui alla normativa di settore (art. 1, comma 426, L. n. 311/2004 e artt.19 e 20 D. Lgs. n. 112/1999" A parere della ricorrente, l'agente di riscossione non è stato in grado di provare di aver inviato, nei termini previsti dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999, le comunicazioni di inesigibilità, nonché le comunicazioni annuali alla Cassa relative allo stato delle singole procedure di recupero dei crediti, necessarie al fine di esercitare il diritto di discarico. Al di là poi, della disciplina speciale, ad avviso della ricorrente, deve pur sempre trovare applicazione la disciplina generale prevista in tema di mandato, che impone l'obbligo di rendicontazione, in assenza della quale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha potuto valutare se fosse il caso di recuperare il credito attraverso la procedura ordinaria, evitando che cadesse in prescrizione. 5. I motivi sono infondati alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale maturato da questa Corte ( Sez. III, n. 12229 del 9.5.2019, Rv. 653891 - 01; Sez. III, n. 11972 del 19.6.2020, Rv. 657922 - 01; Sez. III, n. 26531 del 20.11.2020; Sez.III, n.21386 del 26.7.2021; Sez.VI-I n.25003 del 15.9.2021; Sez.III. n.26336 del 29.9.2021; Sez.VI-I, n. 4555 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez.VI- I, n.6766 e 6767 del 1.3.2022). Il quadro normativo di riferimento si compone della L. n. 576/1980, del d.p.r. 43/1988, del D. Lgs. n. 37/1999, del D. Lgs. n. 112/1999 e della Legge di Stabilità n. 228/2012. In particolare, l'art. 18 della L. n. 576/1980 riconosce l'inedita facoltà alla [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla riscossione dei contributi dovuti dai suoi iscritti tramite ruoli che costituiscono titoli esecutivi, secondo la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette. Il d.p.r. 42/1988, in riferimento alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alla [OSCURATO:PERSONA], aveva introdotto il sistema del "non riscosso come riscosso", in virtù del quale l'Agente della riscossione era obbligato ad anticipare, alle scadenze previste, anche quei crediti dovuti dagli iscritti alla Cassa ma non ancora riscossi, con la possibilità di vedersi rimborsato quanto anticipato solo laddove dimostrasse di aver agito diligentemente nella procedura di riscossione (il c.d. diritto di discarico). Tale meccanismo di riscossione del "non riscosso come riscosso" è venuto meno con il D. Lgs. 37/1999 ed il D. Lgs. n.112/1999, i quali hanno abrogato l'obbligo per il concessionario di anticipare quanto dovuto ma non ancora riscosso, prevedendo che l'agente della riscossione poteva esercitare il suo diritto di discarico compiendo una serie di adempimenti nelle modalità e nei termini previsti dagli artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112/1999, tra cui l'invio della comunicazione di inesigibilità, e decadeva dal diritto di discarico nell'ipotesi in cui venisse accertata la sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione dei crediti. Sulla materia è poi intervenuta la Legge di Stabilità n. 228/2012 che, per i ruoli consegnati e resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, ha statuito: 1- al comma 527, l'annullamento automatico dei crediti di importo fino ad C 2.000,00; 2- al comma 528, l'obbligo dell'Agente della riscossione, in riferimento agli altri crediti (e dunque quelli superiori ad C 2.000,00), di prendersene carino fino all'esaurimento dell'attività di competenza, all'esito della quale, laddove i crediti non siano stati riscossi, di trasmettere su supporto magnetico l'elenco delle quote all'ente creditore; 3- al comma 529, che per entrambe tali categorie di crediti, non trovino applicazione gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999. Attraverso un bilanciamento tra i costi dell'esazione e i benefici derivanti da un'eventuale riscossione, la ratio della norma era quella, per i crediti fino ad C 2.000,00 di scongiurare l'anti- economicità della procedura di riscossione, e per gli altri crediti, di sottrarre quei crediti ormai molto datati e pertanto divenuti inesigibili, alla procedura del discarico dei crediti inesigibili previsti dagli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999, sia di natura privatistica che pubblicistica. A tal proposito, priva di pregio è la questione di illegittimità costituzionale della norma sollevata dalla ricorrente, posto che la [OSCURATO:PERSONA], pur essendo un ente privatizzato, è comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblicistica, quale quella previdenziale, tanto che le viene riconosciuto il potere di riscuotere i propri crediti attraverso propri ruoli esecutivi. Pertanto, lo stesso legislatore può legittimamente, nel disciplinare la riscossione, apporre determinati limiti, ad esempio non consentendo la riscossione di ruoli molto risalenti, vista la non economicità dell'operazione. Fatte queste premesse, corretta è la decisione della Corte di Appello di Roma di revocare il decreto ingiuntivo opposto, applicando la disciplina tratteggiata dalla Legge di stabilità. In particolare, la ricorrente pone quale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria l'omesso invio della comunicazione di inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione che avrebbe determinato la decadenza del diritto di discarico, tuttavia, è un obbligo che è venuto meno in forza del comma 529 della L. n. 228/2012. Ed invero, tale comma prevede la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 112/2012 a tutti i crediti (inferiori e superiori ad C 2.000,00), con la conseguenza che ha eliminato il discarico per inesigibilità e dunque l'obbligo di trasmettere la comunicazione di inesigibilità dei credito ai fini del discarico. In tal senso depone: "in tema di riscossione di contributi previdenziali da parte dell'agente della riscossione e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, l'art. 1, commi 527, 528 e 529, della I. n. 228 del 2012 (cd. legge di stabilità 2013) esclude - per tutti i ruoli consegnati e resi esecutivi anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, senza distinzione tra quelli per i quali era già esaurita l'attività dell'agente e quelli per i quali la procedura era pendente - l'applicabilità di quella del "discarico per inesigibilità" prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, incluso quindi anche l'obbligo della trasmissione della "comunicazione di inesigibilità" entro il triennio dalla consegna del ruolo, termine reiterato ininterrottamente;., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso" e la "rottamazione dei ruoli inattivi", sono ricom presi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti "privatizzati", in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019". (Cass., III Sez., n. 26531/2020, Cass. VI, Ord., n.21031/22). 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente air=131, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma
Decreto Cassazione n. 37513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris