CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g 35006-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riconosciuta l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, ritenendo la stessa decorsa dopo la sentenza di prime cure ma prima della pronunzia di appello - è manifestamente infondato in quanto, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata (si veda, sul punto, pag. 4 della sentenza impugnata), il reato non risulta attualmente prescritto; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia violazione della legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e generico posto che: - le circostanze attenuanti generiche sono state concesse; - la prevalenza è impedita dal disposto dell'art. 69, comma 4, cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato; - la doglianza sulla dosimetria della pena è generica. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dic