CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1958
Cassazione n. 18951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza degli eiementi necessari ai fini dell'integrazione del delitto di furto di energia elettrica- è manifestamente infondato e, per altro verso, inedito. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di legittimità secondo cui in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si-mita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv_ 261745 01), cosh,reidendo una motivazione congrua ed esente da vizi, cosicché manifestamente infondato è il Motivo in esame. Lo stesso, inoltre, sul punto relativo al dolo è inedito: va ricordato che secondo IQ costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta insede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di mo'_ivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Nel caso in esame nella ricapitolazione dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento al tema del dolo, in assenza per altro di contestazione da parte del ricorrente, quanto alla natura incompleta del riepilogo; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. - è altrettanto inedito, per ragioni analoghe a quelle già esposte; [OSCURATO:PERSONA] che I terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato:, infatti, il motivo di ricorso che contesta l'eccessivLa della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), tanto più che, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammerde. P. Q. M, Dichiara P.Q.M