Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 25893/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata tentata - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una differente ricostruzione fattuale e degli elementi probatori, non consentita in sede di legittimità, atteso che la Corte di appello ha correttamente motivato sul punto alla luce del compendio probatorio, puntualmente esaminato, da cui è emerso come vi sia stato, da parte dell'attuale ricorrente, con espressioni irridenti e di minaccia, un tentativo di significativa connpromissione della libertà di azione e della capacità di autodeterminazione della persona offesa, potenzialmente idonea ad incutere timore, la cui consumazione non esige, naturalmente, una restrizione della libertà personale della vittima e prescinde dalla condotta successivamente tenuta da quest'ultima; ed invero, integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (sez.5, n. 1053 del 06/10/2021,Cinefra, Rv. 282467); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione degli elementi probatori, omettendo di fornire risposta alle censure mosse con l'atto di appello - è manifestamente infondato in quanto assume un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, senza indicare, inoltre, quali sarebbero gli elementi probatori non valutati; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità atteso che il delitto di violenza privata annovera un "quid pluris" rispetto al reato di minaccia; è cioè necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate alla perdita o, comunque, alla compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, P., Rv. 277748), come quivi avvenuto; considerato peraltro il fatto che, nel caso concreto, solo uno degli appartamenti della Torre era occupato da "due tedeschi" (v. pag. 3 sentenza impugnata), gli unici che in linea teorica avrebbero potuto lamentare un'indebita intrusione nella sfera di riservatezza; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da idonea motivazione sul punto, avendo la Corte evidenziato come la pena, estremamente contenuta, sia congrua, stante le circostanze e le modalità dell'azione nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili per procedere ad ulteriore mitigazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata tentata - è inammissibile in quanto volto ad ottenere una differente ricostruzione fattuale e degli elementi probatori, non consentita in sede di legittimità, atteso che la Corte di appello ha correttamente motivato sul punto alla luce del compendio probatorio, puntualmente esaminato, da cui è emerso come vi sia stato, da parte dell'attuale ricorrente, con espressioni irridenti e di minaccia, un tentativo di significativa connpromissione della libertà di azione e della capacità di autodeterminazione della persona offesa, potenzialmente idonea ad incutere timore, la cui consumazione non esige, naturalmente, una restrizione della libertà personale della vittima e prescinde dalla condotta successivamente tenuta da quest'ultima; ed invero, integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (sez.5, n. 1053 del 06/10/2021,Cinefra, Rv. 282467); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione degli elementi probatori, omettendo di fornire risposta alle censure mosse con l'atto di appello - è manifestamente infondato in quanto assume un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, senza indicare, inoltre, quali sarebbero gli elementi probatori non valutati; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità atteso che il delitto di violenza privata annovera un "quid pluris" rispetto al reato di minaccia; è cioè necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate alla perdita o, comunque, alla compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, P., Rv. 277748), come quivi avvenuto; considerato peraltro il fatto che, nel caso concreto, solo uno degli appartamenti della Torre era occupato da "due tedeschi" (v. pag. 3 sentenza impugnata), gli unici che in linea teorica avrebbero potuto lamentare un'indebita intrusione nella sfera di riservatezza; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da idonea motivazione sul punto, avendo la Corte evidenziato come la pena, estremamente contenuta, sia congrua, stante le circostanze e le modalità dell'azione nonché l'assenza di elementi positivamente valorizzabili per procedere ad ulteriore mitigazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] b
Sentenza Cassazione n. 25893/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris