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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24632/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con unico ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza depositata in data 16 gennaio 2023 dalla Corte di appello, di Firlinpze con la quale gli stessi erano stati P; Lt condannati alla pena ritenuta di giustizia essendo statitesponsa ili dei reati di cui in epigrafe; che avverso tale sentenza i prevenuti hanno formulato ricorso per cassazione con il quale censurano la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte di essa in cui si afferma l'avvenuta configurazione del reato di gioco d'azzardo; che con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione sarebbe priva di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto atteso che la Corte di appello, ha congruamente motivato circa la ritenuta sussistenza della responsabilità per i reati loro contestati sulla base del fatto che i partecipanti stavano praticando un gioco simile al poker - cosi come spiegato dal teste Duranti - che era basato sull'alea e che tra gli stessi ci fosse il fine di lucro, cosi come confermato dagli imputati (cfr. pag. 3); che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, ha evidenziato la mancanza di qualsiasi elemento positivo che possa giustificare la concessione del richiesto beneficio conformemente alia giurisprudenza maggioritaria (Corte di cassazione, Sez.

I pen., n. 39566 del 16 febbraio 2017); tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con unico ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza depositata in data 16 gennaio 2023 dalla Corte di appello, di Firlinpze con la quale gli stessi erano stati P; Lt condannati alla pena ritenuta di giustizia essendo statitesponsa ili dei reati di cui in epigrafe; che avverso tale sentenza i prevenuti hanno formulato ricorso per cassazione con il quale censurano la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte di essa in cui si afferma l'avvenuta configurazione del reato di gioco d'azzardo; che con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione sarebbe priva di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto atteso che la Corte di appello, ha congruamente motivato circa la ritenuta sussistenza della responsabilità per i reati loro contestati sulla base del fatto che i partecipanti stavano praticando un gioco simile al poker - cosi come spiegato dal teste Duranti - che era basato sull'alea e che tra gli stessi ci fosse il fine di lucro, cosi come confermato dagli imputati (cfr. pag. 3); che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, ha evidenziato la mancanza di qualsiasi elemento positivo che possa giustificare la concessione del richiesto beneficio conformemente alia giurisprudenza maggioritaria (Corte di cassazione, Sez. I pen., n. 39566 del 16 febbraio 2017); tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 24632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris