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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 22747/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 12530/2020 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), viale [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – nonché Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i n qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 1178, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata in data 22/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , questi ultimi quali eredi di AntoniaMontanti, chiedendo accertarsi il proprio acquisto per intervenuta usucapione di un terrenoin Canicattì.

Nella resistenza dei convenuti, espletataconsulenza tecnica d’ufficio volta alla descrizione dello stato dei luoghi, e respinta ogni istanza istruttoria dell’attore , il Tribunale rigettò la domanda.

2. [OSCURATO:PERSONA] i nterpose appello, dolendosi – per quanto in questa sede ancora rileva - della mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie e del rilievo erroneamente riconosciuto dal Tribunale sia alla CTU, ritenuta esplorativa e frutto di mere congetture del consulente, sia ad un decreto di esproprio, relativo in realtà a particelle non Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- oggetto di giudizio.

Chiese, altresì, l’appellante , l’acquisizione di verbali relativi all’assunzione di prova per testi e di s.i.t. in un procedimento penale svoltosi a suo carico a seguito di una querela presentata dal convenutoGerardo Montanti .

La Corte di Appello di Palermo dichiarò tardiva l’istanza di acquisizione dei verbali formati nel procedimento penale, e ritenne comunque irrilevanti le circostanze che il Montanti aveva chiesto di provare con le proprie istanze istruttorie, siccome relative ad attività (coltivazione e pascolo) inidonee a provare il possesso ad usucapionem, cosicché, assorbita ogni ulteriore doglianza, con la sentenza di cui in epigrafe, n. 91/2020, rigettò il gravame , confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

3. –Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorsoGiuseppe Montanti , affidandosi a due motivi . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Ha nno altresì resistito con separato controricorso Ferdinando e SalvatoreMonachino. [OSCURATO:PERSONA] , ritualmente intimat a , non ha svolto attività difensiva.

4. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che veniva ritualmente comunicata alle parti.

A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

5. – Fissata l’adunanza in camera di consigli o ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., le partinon ha n no depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso si articola nei seguenti motivi: Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- 1) Con il primo, il ricorrente deduce vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie , alla natura esplorativa della CTU posta alla base della decisione di prime cure e alla irrilevanza ai fin i del decidere del decreto di esproprioavente ad oggetto particelle estranee al giudizio; 2) Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che alla luce dalle risultanze istruttorie in atti, che avrebbero ricevuto ulteriore confermadalle prove orali richieste, ove ammesse, il giudice di seconde cure avrebbe comunque dovuto ritenere provati i presupposti dell’usucapione.

2. – La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso,avverso statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione di un fondo.

Primo motivo : inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché vertente sull’omessa pronuncia in relazione alle istanze istruttorie proposte dal ricorrente, nonché sulle censure dallo stesso mosse alla C.T.U. esperita in prime cure.

Sul punto, va evidenziato che la Corte di Appello ha affermato l’insufficienza, ai fini dell’usucapione, della semplice attività di coltivazione e pascolo esercitata sul fondo, con statuizione coerente con i precedent i di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640 e Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277).

LaCorte di Appello, dunque, ha ritenuto irrilevanti le prove articolate dall’odierno ricorrente poiché esse non avrebbero, comunque, potuto condurre al conseguimento della prova di un possesso utile ad usucapionem.

Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -5- Secondo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, per le medesime ragioni di cui al primo motivo, poiché il ricorrente si duo le del mancato riconoscimento, da parte del Giudice di merito, della sussistenza dei presupposti per l’usucapione.

La censura attinge un accertamento di fatto e propone una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie operata dal Giudice distrettuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)».

3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ.

Le deduzioni artic o late dalla parte ricorrente unitamente all’istanza di decisione non offr ono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque di dovere aggiungere che i l vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u., cui è assimilabile la richiesta di esame autoptico) per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis Sez.6 - 1, Ord . n. 13716 del 05/07/2016; Sez.

L, Sent . n. 6715 del 18/03/2013).

Quanto alla dedotta indispensabilità ai fini del decidere della prova orale non ammessa da i giudici di merito (cfr. pag. 3 istanza di decisione) , il Montanti non ha riportato nel ricorso i capitoli di prova di cui aveva chiesto Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -6- l’ammissione, né ha indicato in cosa sarebbero consistite le circostanze di fatto capitolate, a dire del ricorrente attestanti il dedotto possesso uti dominus del fondo e lo svolgimento di attività incompatibili con un eventuale possesso altrui.

Orbene, secondo costante insegnamento di questa Corte, cui si intende assicurare continuità, “In tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell'atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13556 del 12/06/2006, Rv. 590656; in senso conforme, cfr. Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4391 del 26/02/2007, Rv. 595241; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17043 del 03/08/2007, Rv. 600425; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17606 del 10/08/2007, Rv. 599916; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 21632 del 20/09/2013, Rv. 628683; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 48 del 03/01/2014, Rv. 629011; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017, Rv. 645357).

Infine, quanti ai verbali la cui produzione non è stata ammessa in appello essi attestano circostanze che , per come Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -7- riportate in ricorso, non rivestono il carattere della decisività non essendo rilevanti ai fini della decisione trattandosi di documenti attinentisolo alla coltivazione del terreno.

4. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -8- forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 12530/2020 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA](domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Canicattì (AG), viale [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – nonché Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i n qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 1178, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicata in data 22/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , questi ultimi quali eredi di AntoniaMontanti, chiedendo accertarsi il proprio acquisto per intervenuta usucapione di un terrenoin Canicattì. Nella resistenza dei convenuti, espletataconsulenza tecnica d’ufficio volta alla descrizione dello stato dei luoghi, e respinta ogni istanza istruttoria dell’attore , il Tribunale rigettò la domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] i nterpose appello, dolendosi – per quanto in questa sede ancora rileva - della mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie e del rilievo erroneamente riconosciuto dal Tribunale sia alla CTU, ritenuta esplorativa e frutto di mere congetture del consulente, sia ad un decreto di esproprio, relativo in realtà a particelle non Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- oggetto di giudizio. Chiese, altresì, l’appellante , l’acquisizione di verbali relativi all’assunzione di prova per testi e di s.i.t. in un procedimento penale svoltosi a suo carico a seguito di una querela presentata dal convenutoGerardo Montanti . La Corte di Appello di Palermo dichiarò tardiva l’istanza di acquisizione dei verbali formati nel procedimento penale, e ritenne comunque irrilevanti le circostanze che il Montanti aveva chiesto di provare con le proprie istanze istruttorie, siccome relative ad attività (coltivazione e pascolo) inidonee a provare il possesso ad usucapionem, cosicché, assorbita ogni ulteriore doglianza, con la sentenza di cui in epigrafe, n. 91/2020, rigettò il gravame , confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 3. –Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorsoGiuseppe Montanti , affidandosi a due motivi . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ha nno altresì resistito con separato controricorso Ferdinando e SalvatoreMonachino. [OSCURATO:PERSONA] , ritualmente intimat a , non ha svolto attività difensiva. 4. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che veniva ritualmente comunicata alle parti. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 5. – Fissata l’adunanza in camera di consigli o ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., le partinon ha n no depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso si articola nei seguenti motivi: Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- 1) Con il primo, il ricorrente deduce vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie , alla natura esplorativa della CTU posta alla base della decisione di prime cure e alla irrilevanza ai fin i del decidere del decreto di esproprioavente ad oggetto particelle estranee al giudizio; 2) Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che alla luce dalle risultanze istruttorie in atti, che avrebbero ricevuto ulteriore confermadalle prove orali richieste, ove ammesse, il giudice di seconde cure avrebbe comunque dovuto ritenere provati i presupposti dell’usucapione. 2. – La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. è del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso,avverso statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione di un fondo. Primo motivo : inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché vertente sull’omessa pronuncia in relazione alle istanze istruttorie proposte dal ricorrente, nonché sulle censure dallo stesso mosse alla C.T.U. esperita in prime cure. Sul punto, va evidenziato che la Corte di Appello ha affermato l’insufficienza, ai fini dell’usucapione, della semplice attività di coltivazione e pascolo esercitata sul fondo, con statuizione coerente con i precedent i di questa Corte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640 e Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277). LaCorte di Appello, dunque, ha ritenuto irrilevanti le prove articolate dall’odierno ricorrente poiché esse non avrebbero, comunque, potuto condurre al conseguimento della prova di un possesso utile ad usucapionem. Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -5- Secondo motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, per le medesime ragioni di cui al primo motivo, poiché il ricorrente si duo le del mancato riconoscimento, da parte del Giudice di merito, della sussistenza dei presupposti per l’usucapione. La censura attinge un accertamento di fatto e propone una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie operata dal Giudice distrettuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)». 3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. Le deduzioni artic o late dalla parte ricorrente unitamente all’istanza di decisione non offr ono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque di dovere aggiungere che i l vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie (come quella di ammissione di una c.t.u., cui è assimilabile la richiesta di esame autoptico) per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis Sez.6 - 1, Ord . n. 13716 del 05/07/2016; Sez. L, Sent . n. 6715 del 18/03/2013). Quanto alla dedotta indispensabilità ai fini del decidere della prova orale non ammessa da i giudici di merito (cfr. pag. 3 istanza di decisione) , il Montanti non ha riportato nel ricorso i capitoli di prova di cui aveva chiesto Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -6- l’ammissione, né ha indicato in cosa sarebbero consistite le circostanze di fatto capitolate, a dire del ricorrente attestanti il dedotto possesso uti dominus del fondo e lo svolgimento di attività incompatibili con un eventuale possesso altrui. Orbene, secondo costante insegnamento di questa Corte, cui si intende assicurare continuità, “In tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell'atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13556 del 12/06/2006, Rv. 590656; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 4391 del 26/02/2007, Rv. 595241; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17043 del 03/08/2007, Rv. 600425; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17606 del 10/08/2007, Rv. 599916; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538; Cass., Sez. L, Sentenza n. 21632 del 20/09/2013, Rv. 628683; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 48 del 03/01/2014, Rv. 629011; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017, Rv. 645357). Infine, quanti ai verbali la cui produzione non è stata ammessa in appello essi attestano circostanze che , per come Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -7- riportate in ricorso, non rivestono il carattere della decisività non essendo rilevanti ai fini della decisione trattandosi di documenti attinentisolo alla coltivazione del terreno. 4. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese Ric. 2020n. 12530 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -8- forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico
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