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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 21613/2025

Testo disponibile della fonte

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6/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3114/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.822/2022 depositata i l 03/08/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte(hinc: CTR), con la sentenza n. 822/2022 depositata in data 03/08/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 50/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di Verbania aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contro due avvisi di accertamento, aventi per oggetto le riprese a titolo di IVA negli anni 2017 e 2018 per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. La CTR ha rilevato che, qualora l’ufficio contesti la soggettiva esistenza dell’emittente delle fatture , deve darne dimostrazione e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto .

Non si può, infatti, richiedere al contribuente di svolgere indagini particolareggiate relative al fornitore, cosa che può fare solo una istituzione a ciò preposta avendone glistrumenti.

La società Aria 75 non presentava agli occhi del contribuente le caratteristiche di “cartiera”, dato cheoperava sul mercato da tanto tempo, aveva una vera sede operativa dotata di tutto quanto occorrente per fornire stand fieristici ed era tuttora pienamente operativa sul mercato.

Il fatto che il contribuente siriferisse, per la parte operativa,ai dipendenti fratelli Rageh è più che comprensibile, trattandosi di coloroche avrebbero dovuto gestire concretamente la fornitura.

Non occorreva, quindi, discut ere necessariamente con il socio ed amministratore.

Anche i pagamenti sono stati tutti rivolti alla società stessa che emetteva le fatture.

Non potevano, quindi, sorgere dubbi in capo al contribuente circa la presenza di una situazione “anomala” , tale da far pensare che il soggetto fosse inesistente.

2.1. La CGT2 ha poi rilevato che: «Per quanto riguarda la consapevolezza: non è possibile esigere che il cessionario/committente verifichi che l’emittente delle fatture abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell’Iva (Cassazione n.24490 del 02/12/2015 e Cassazione n.17290 del 13/07/2017).

L’onere dell’Amministrazione sulla consapevolezza del cessionario va dunque ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obiettivi e specifici, che spetta all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva che l’operazione si inseriva in una evasione Iva.

La Cassazione ha dunque affermato i seguenti principi di diritto: in tema di Iva l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, la prova della consapevolezza richiede che l’Amministrazione dimostri, in base a elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva che l'operazione si inseriva in una evasione all'Iva.»

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. La società contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., artt.112 e 132 comma 2, n. 4 c.p.c., art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 D.Lgs. 546/92 -Nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente ed omissione di pronuncia sui motivi di appello.

1.1. La ricorrente - richiamate le pag. da 3 a 14 dell’atto di appello (pag. 7 ss. del ricorso in cassazione) –ha evidenziato che la CTR ha, in realtà, omesso di illustrare le ragioni di rigetto dell’appello, rendendo, sul punto, una motivazione meramente apparente, che ha sostanzialmente richiamato, in modo acritico, le conclusioni del giudice di primo grado.

1.2. Il motivo è infondato, dal momento che l’iter logico seguito dalla CTR nell’illustrazione delle ragioni della decisione è pienamente ricostruibile (per quanto non condiviso dalla ricorrente), essendo stata ritenuta assente la prova del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni e della consapevolezza della contribuente, dando atto dei motivi (operatività della società sul mercato da morto tempo, irrilevanza dell’assenza di rapporti intrattenuti con gli amministratori di diritto ecc.…).

2. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 19 72, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli articoli 39 e 40 d.P.R. n. 600del 1973.

2.1. La ricorrente, nell’illustrare il motivo di ricorso, afferma che (pag. 18 del ricorso): «La sentenza 822/2/2022 della CTR Piemonte si appalesa affetta da error in iudicando per violazione e falsa appli- cazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/72, 39 e 40 del d.P.R. 602/73 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. laddove la CTR, inverte il riparto dell’onere probatorio laddove ritiene che sia onere dell’Ufficio di dimostrare la fittizietà del fornitore e la prova della consapevolezza in capo al contribuente di partecipare ad una frode fiscale.» La ricorrente rileva, inoltre, come per la CTR non vi sarebbero ele- menti nemmeno a livello indiziario tali da poter sostenere la dimo- strazione di una consapevolezza in capo al contribuente di parteci- pare ad una frode fiscale.

Secondo la ricorrente, questa Corte, in tema di operazioni oggetti- vamente o soggettivamente inesistenti, ritiene che all’amministra- zione finanziaria – contrariamente a quanto affermato dalla CTR - non è richiesta la prova del coinvolgimento negli illeciti altrui, ma soltanto l’indicazione (in via peraltro indiziaria) de gli elementi che rendono sospetta l’operazione in questione, che di norma sono riferiti al venditore (Cass., 13/02/2018, n . 3473 e 3474 e Cass., 30/07/2019, n. 20497) .

La CTRavrebbe, quindi, fatto malgoverno sia degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. sia degli articoli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n.633 del 1972, atteso che la corretta lettura di tali norme implica che non spetta all'Amministrazione che ha dimostrato l'esistenza di un meccanismo frodatorio (società cartiere o inesistenti) dar prova di un accordo in frode alla legge tra le varie società coinvolte, ma ricade sulla società verificata dimostrare di aver concluso transazioni effettive.

Nella contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti l’articola- zione degli oneri probatori in capo all’Ente accertatore ed in capo al contribuente è stata ampiamente delineata da copiosa giurispru- denza di legittimità.

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, nella misura in cui la censura relativa alla violazione di legge sottende, in realtà, la richiesta di rivalutazione dei fatti che non rientra nel sindacato di legittimità di questa Corte, come precisato dalle Sezioni Unite, secondo le quali è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivaluta- zionedei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez.

U, 27/12/2019, n. 34476).

2.3. Il motivo è, comunque , infondato, in quanto l’incedere ar- gomentativo della sentenza impugnata non palesa contrasti, in di- ritto,con quanto affermato da questa Corte in materia di ripartizione dell’onere della prova in caso di operazioni soggettivamente inesi- stenti.

Difatti, è stato precisato che, in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprendi- tore onesto e mediamente esperto, che l'operazioneera finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'eva- sione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore ac- corto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rap- porto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la man- canza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n. 24471).

La sentenza impugnata afferma che: «Innanzitutto va osservato che l’ufficio non contesta l’oggettiva esistenza delle operazioni e l’ine- renza della [delle] prestazioni fatturate.

In tema di Iva nel caso in cui l’ufficio contesti la soggettiva esistenza dell’emittente delle fat- ture deve darne dimostrazione, come ampiamente dettato dalle [dalla] sentenza della Cassazione.

Tale onere non è stato assolto dall’ufficio, e nemmeno si può richiedere al contribuente di svolgere indagini particolareggiate relative al fornitore, cosa che può fare solo una istituzione a ciò preposta avendone gli strumenti.

La soc.

Aria 75 non presentava agli occhi del contribuente le caratteristiche di “cartiera” operando sul mercato da tanto tempo, avendo una vera sede operativa fornita di tutto quanto occorrente per fornire stand fieristici, ed essendo ancora oggi pienamente operativa sul mercato.

Il fatto che il contribuente si riferisse per la parte operativa ai dipen- denti fratelli Rageh è più che comprensibile in considerazione del fatto che gli stessi avrebbero dovuto gestire concretamente la forni- tura.

Non necessariamente occorreva discutere con il socio ed am- ministratore.

Anche i pagamenti sono stati tutti rivolti alla società stessa che emetteva le fatture.

Tutto ciò non poteva far nascere il dubbio nel contribuente che vi era una situazione “anomala” tale da far pensare che il soggetto fosse inesistente.»

3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricor- rente, delle spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3114/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.822/2022 depositata i l 03/08/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte(hinc: CTR), con la sentenza n. 822/2022 depositata in data 03/08/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 50/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di Verbania aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contro due avvisi di accertamento, aventi per oggetto le riprese a titolo di IVA negli anni 2017 e 2018 per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. La CTR ha rilevato che, qualora l’ufficio contesti la soggettiva esistenza dell’emittente delle fatture , deve darne dimostrazione e tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto . Non si può, infatti, richiedere al contribuente di svolgere indagini particolareggiate relative al fornitore, cosa che può fare solo una istituzione a ciò preposta avendone glistrumenti. La società Aria 75 non presentava agli occhi del contribuente le caratteristiche di “cartiera”, dato cheoperava sul mercato da tanto tempo, aveva una vera sede operativa dotata di tutto quanto occorrente per fornire stand fieristici ed era tuttora pienamente operativa sul mercato. Il fatto che il contribuente siriferisse, per la parte operativa,ai dipendenti fratelli Rageh è più che comprensibile, trattandosi di coloroche avrebbero dovuto gestire concretamente la fornitura. Non occorreva, quindi, discut ere necessariamente con il socio ed amministratore. Anche i pagamenti sono stati tutti rivolti alla società stessa che emetteva le fatture. Non potevano, quindi, sorgere dubbi in capo al contribuente circa la presenza di una situazione “anomala” , tale da far pensare che il soggetto fosse inesistente. 2.1. La CGT2 ha poi rilevato che: «Per quanto riguarda la consapevolezza: non è possibile esigere che il cessionario/committente verifichi che l’emittente delle fatture abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell’Iva (Cassazione n.24490 del 02/12/2015 e Cassazione n.17290 del 13/07/2017). L’onere dell’Amministrazione sulla consapevolezza del cessionario va dunque ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obiettivi e specifici, che spetta all’Amministrazione individuare e contestare, conosceva che l’operazione si inseriva in una evasione Iva. La Cassazione ha dunque affermato i seguenti principi di diritto: in tema di Iva l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, la prova della consapevolezza richiede che l’Amministrazione dimostri, in base a elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva che l'operazione si inseriva in una evasione all'Iva.» 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. La società contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., artt.112 e 132 comma 2, n. 4 c.p.c., art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 D.Lgs. 546/92 -Nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente ed omissione di pronuncia sui motivi di appello. 1.1. La ricorrente - richiamate le pag. da 3 a 14 dell’atto di appello (pag. 7 ss. del ricorso in cassazione) –ha evidenziato che la CTR ha, in realtà, omesso di illustrare le ragioni di rigetto dell’appello, rendendo, sul punto, una motivazione meramente apparente, che ha sostanzialmente richiamato, in modo acritico, le conclusioni del giudice di primo grado. 1.2. Il motivo è infondato, dal momento che l’iter logico seguito dalla CTR nell’illustrazione delle ragioni della decisione è pienamente ricostruibile (per quanto non condiviso dalla ricorrente), essendo stata ritenuta assente la prova del carattere soggettivamente inesistente delle operazioni e della consapevolezza della contribuente, dando atto dei motivi (operatività della società sul mercato da morto tempo, irrilevanza dell’assenza di rapporti intrattenuti con gli amministratori di diritto ecc.…). 2. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 19 72, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli articoli 39 e 40 d.P.R. n. 600del 1973. 2.1. La ricorrente, nell’illustrare il motivo di ricorso, afferma che (pag. 18 del ricorso): «La sentenza 822/2/2022 della CTR Piemonte si appalesa affetta da error in iudicando per violazione e falsa appli- cazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/72, 39 e 40 del d.P.R. 602/73 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. laddove la CTR, inverte il riparto dell’onere probatorio laddove ritiene che sia onere dell’Ufficio di dimostrare la fittizietà del fornitore e la prova della consapevolezza in capo al contribuente di partecipare ad una frode fiscale.» La ricorrente rileva, inoltre, come per la CTR non vi sarebbero ele- menti nemmeno a livello indiziario tali da poter sostenere la dimo- strazione di una consapevolezza in capo al contribuente di parteci- pare ad una frode fiscale. Secondo la ricorrente, questa Corte, in tema di operazioni oggetti- vamente o soggettivamente inesistenti, ritiene che all’amministra- zione finanziaria – contrariamente a quanto affermato dalla CTR - non è richiesta la prova del coinvolgimento negli illeciti altrui, ma soltanto l’indicazione (in via peraltro indiziaria) de gli elementi che rendono sospetta l’operazione in questione, che di norma sono riferiti al venditore (Cass., 13/02/2018, n . 3473 e 3474 e Cass., 30/07/2019, n. 20497) . La CTRavrebbe, quindi, fatto malgoverno sia degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. sia degli articoli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n.633 del 1972, atteso che la corretta lettura di tali norme implica che non spetta all'Amministrazione che ha dimostrato l'esistenza di un meccanismo frodatorio (società cartiere o inesistenti) dar prova di un accordo in frode alla legge tra le varie società coinvolte, ma ricade sulla società verificata dimostrare di aver concluso transazioni effettive. Nella contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti l’articola- zione degli oneri probatori in capo all’Ente accertatore ed in capo al contribuente è stata ampiamente delineata da copiosa giurispru- denza di legittimità. 2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, nella misura in cui la censura relativa alla violazione di legge sottende, in realtà, la richiesta di rivalutazione dei fatti che non rientra nel sindacato di legittimità di questa Corte, come precisato dalle Sezioni Unite, secondo le quali è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivaluta- zionedei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476). 2.3. Il motivo è, comunque , infondato, in quanto l’incedere ar- gomentativo della sentenza impugnata non palesa contrasti, in di- ritto,con quanto affermato da questa Corte in materia di ripartizione dell’onere della prova in caso di operazioni soggettivamente inesi- stenti. Difatti, è stato precisato che, in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprendi- tore onesto e mediamente esperto, che l'operazioneera finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmenteinesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'eva- sione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore ac- corto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rap- porto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la man- canza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n. 24471). La sentenza impugnata afferma che: «Innanzitutto va osservato che l’ufficio non contesta l’oggettiva esistenza delle operazioni e l’ine- renza della [delle] prestazioni fatturate. In tema di Iva nel caso in cui l’ufficio contesti la soggettiva esistenza dell’emittente delle fat- ture deve darne dimostrazione, come ampiamente dettato dalle [dalla] sentenza della Cassazione. Tale onere non è stato assolto dall’ufficio, e nemmeno si può richiedere al contribuente di svolgere indagini particolareggiate relative al fornitore, cosa che può fare solo una istituzione a ciò preposta avendone gli strumenti. La soc. Aria 75 non presentava agli occhi del contribuente le caratteristiche di “cartiera” operando sul mercato da tanto tempo, avendo una vera sede operativa fornita di tutto quanto occorrente per fornire stand fieristici, ed essendo ancora oggi pienamente operativa sul mercato. Il fatto che il contribuente si riferisse per la parte operativa ai dipen- denti fratelli Rageh è più che comprensibile in considerazione del fatto che gli stessi avrebbero dovuto gestire concretamente la forni- tura. Non necessariamente occorreva discutere con il socio ed am- ministratore. Anche i pagamenti sono stati tutti rivolti alla società stessa che emetteva le fatture. Tutto ciò non poteva far nascere il dubbio nel contribuente che vi era una situazione “anomala” tale da far pensare che il soggetto fosse inesistente.» 3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricor- rente, delle spese del giudizio di l
Sentenza Cassazione n. 21613/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris