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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 02429/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza n 5714-2021 sollevato dalla CORTE D'APPELLO di ROMA - [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2523/20 del 16/02/21, nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassunsero dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma il giudizio dai predetti già instaurato innanzi al Tribunale di Teramo nei confronti del Comune di Silvi (che aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA].) e volto alla condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori, quali proprietari di beni immobili siti nel predetto comune, a seguito del vasto movimento franoso, verificatosi in data 5 febbraio 2005, asseritamente a causa dell'errata esecuzione di opere di interramento di una condotta fognaria nonché dell'omessa predisposizione di opere per la regimentazione delle acque piovane, avendo il Tribunale per primo adito dichiarato, con ordinanza del 28 aprile 2020, la propria incompetenza per essere competente il già indicato Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]; con ordinanza NRG 2523/2020 del 16 febbraio 2021 il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma, ritenendo che la competenza a conoscere della presente controversiì debba essere attribuita al Tribunale di Teramo, in ragione della materia, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria difensiva ex art. 47, quinto comma, c.p.c. nonché ulteriori memorie ex art. 380-ter, secondo comma, c.p.c.; le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.M. presso quest'Ufficio ha chiesto che il proposto ricorso sia dichiarato inammissibile; considerato che: Ric. 2021 n. 05714 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -2- il regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo purché promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, come si ricava dall'art. 38 cod. proc. civ. (Cass., ord., 29/10/2019, n. 27731; Cass., ord., 10/09/2018, n. 21944; Cass., ord., 12/11/2015, n. 23106; Cass., ord., 5/12/2003, n. 18680; Cass., ord., 5/02/2002, n. 1553); nel caso in esame, all'udienza di prima trattazione del 20 ottobre 2020 il Tribunale adito in sede di riassunzione si è riservato concedendo termini per note; ha poi sciolto la riserva con ordinanza del 28 novembre 2020, rilevando la questione della competenza per materia; fatte quindi precisare le conclusioni con modalità cartolare all'udienza del 15 dicembre 2020 e celebrata l'udienza di discussione in data 16 febbraio 2021, con l'ordinanza collegiale in pari data, ha sollevato il conflitto di competenza; alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi che fondatamente sia il [OSCURATO:PERSONA] e l'Andrenacci che il Pubblico Ministero hanno eccepito la tardività del proposto conflitto; ed invero, come pure già precisato da questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (v.

Cass., ord., 2/08/2018, n. 20445, evidenziandosi che nella specie esaminata con il provvedimento appena richiamato, questa Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d'ufficio dal Ric. 2021 n. 05714 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -3- giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all'udienza ex art.183 cod. proc. civ., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d'ufficio e la CTU espletata presso il giudice a quo, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all'elevazione del conflitto); secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, i sopra ricordati principi devono ritenersi applicabili anche con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, anche nel procedimento dinanzi a tale giudice il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 cod. proc. civ., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti (Cass., ord., 20/09/2016, n. 18357; Cass., sez. un., ord., 25/11/2011, n. 24903); anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza 18/06/2020, n. 11866) hanno ribadito che il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e territorio inderogabile va individuato nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., da intendersi anche come udienza fissata ai sensi del primo comma, del secondo comma o del terzo comma della citata norma, sicché è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; è stato pure precisato che nel caso in cui la causa sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni o anche venga disposta la decisione Ric. 2021 n. 05714 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -4- hinc et hinde, il passaggio della causa ad una fase incompatibile con l'attività compresa nella trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., esclude che nella decisione si possa sollevare il conflitto oppure rimettere la causa sul ruolo per la sua elevazione, senza che, in ogni caso rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, in quanto la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (in tal senso, v. oltre Cass., sez. un., 18/06/2020, n. 11866, anche Cass., ord., 3/08/2018, n. 20488; Cass., ord., 7/05/2008, n. 11185); pertanto, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dal giudice della riassunzione ben oltre l'udienza di trattazione è inammissibile in quanto è stato proposto intempestivamente; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio (Cass., ord., 1/04/2011, n. 7596; Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza n 5714-2021 sollevato dalla CORTE D'APPELLO di ROMA - [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 2523/20 del 16/02/21, nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassunsero dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma il giudizio dai predetti già instaurato innanzi al Tribunale di Teramo nei confronti del Comune di Silvi (che aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA].) e volto alla condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori, quali proprietari di beni immobili siti nel predetto comune, a seguito del vasto movimento franoso, verificatosi in data 5 febbraio 2005, asseritamente a causa dell'errata esecuzione di opere di interramento di una condotta fognaria nonché dell'omessa predisposizione di opere per la regimentazione delle acque piovane, avendo il Tribunale per primo adito dichiarato, con ordinanza del 28 aprile 2020, la propria incompetenza per essere competente il già indicato Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]; con ordinanza NRG 2523/2020 del 16 febbraio 2021 il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma, ritenendo che la competenza a conoscere della presente controversiì debba essere attribuita al Tribunale di Teramo, in ragione della materia, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria difensiva ex art. 47, quinto comma, c.p.c. nonché ulteriori memorie ex art. 380-ter, secondo comma, c.p.c.; le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.M. presso quest'Ufficio ha chiesto che il proposto ricorso sia dichiarato inammissibile; considerato che: Ric. 2021 n. 05714 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- il regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo purché promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, come si ricava dall'art. 38 cod. proc. civ. (Cass., ord., 29/10/2019, n. 27731; Cass., ord., 10/09/2018, n. 21944; Cass., ord., 12/11/2015, n. 23106; Cass., ord., 5/12/2003, n. 18680; Cass., ord., 5/02/2002, n. 1553); nel caso in esame, all'udienza di prima trattazione del 20 ottobre 2020 il Tribunale adito in sede di riassunzione si è riservato concedendo termini per note; ha poi sciolto la riserva con ordinanza del 28 novembre 2020, rilevando la questione della competenza per materia; fatte quindi precisare le conclusioni con modalità cartolare all'udienza del 15 dicembre 2020 e celebrata l'udienza di discussione in data 16 febbraio 2021, con l'ordinanza collegiale in pari data, ha sollevato il conflitto di competenza; alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi che fondatamente sia il [OSCURATO:PERSONA] e l'Andrenacci che il Pubblico Ministero hanno eccepito la tardività del proposto conflitto; ed invero, come pure già precisato da questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (v. Cass., ord., 2/08/2018, n. 20445, evidenziandosi che nella specie esaminata con il provvedimento appena richiamato, questa Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d'ufficio dal Ric. 2021 n. 05714 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -3- giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all'udienza ex art.183 cod. proc. civ., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d'ufficio e la CTU espletata presso il giudice a quo, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all'elevazione del conflitto); secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, i sopra ricordati principi devono ritenersi applicabili anche con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, anche nel procedimento dinanzi a tale giudice il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 cod. proc. civ., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti (Cass., ord., 20/09/2016, n. 18357; Cass., sez. un., ord., 25/11/2011, n. 24903); anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza 18/06/2020, n. 11866) hanno ribadito che il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e territorio inderogabile va individuato nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., da intendersi anche come udienza fissata ai sensi del primo comma, del secondo comma o del terzo comma della citata norma, sicché è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; è stato pure precisato che nel caso in cui la causa sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni o anche venga disposta la decisione Ric. 2021 n. 05714 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -4- hinc et hinde, il passaggio della causa ad una fase incompatibile con l'attività compresa nella trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., esclude che nella decisione si possa sollevare il conflitto oppure rimettere la causa sul ruolo per la sua elevazione, senza che, in ogni caso rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, in quanto la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (in tal senso, v. oltre Cass., sez. un., 18/06/2020, n. 11866, anche Cass., ord., 3/08/2018, n. 20488; Cass., ord., 7/05/2008, n. 11185); pertanto, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dal giudice della riassunzione ben oltre l'udienza di trattazione è inammissibile in quanto è stato proposto intempestivamente; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio (Cass., ord., 1/04/2011, n. 7596; Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -
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