CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 14/07/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 20/01/2020 del Tribunale di Avellino, con la quale l'attuale ricorrente era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e condannata alla pena di anni due di reclusione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché costituito da doglianze generiche, prive di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (cfr pag 3 e 4, ove si rimarca che la quantificazione dell'imposta evasa è stata effettuata sulla base di emergenze obiettive relative all'operatività della società) nonchè volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso. Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Del pari congrua è la motivazione in ordine all'entità della pena: la sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., richiamando l'entità del fatto e la personalità negativa dell'imputata desunta dai numerosi precedenti penali specifici, così che la pena irrogata è stata ritenuta adeguata; costituisce, infatti, principio consolidato che è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen, quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena e che il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato, non è censurabile in sede di legittimità.Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estens