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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 33909/2025

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seguente ORDINANZA sul pro,. ps'..c) da: TAL.A^.1e. -iato a NAPOLI il 01/10/1981 avverso i3 '-'er-, enz,-3 del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso aie udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 4 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la denegata applicazione del 131-bis cp replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel dare immediato riscontro giustificativo al disvalore oggettivo della condotta e alla intensità del dolo, fattori ritenuti ostativi rispetto alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul pro,. ps'..c) da: TAL.A^.1e. -iato a NAPOLI il 01/10/1981 avverso i3 '-'er-, enz,-3 del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso aie udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 4 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la denegata applicazione del 131-bis cp replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel dare immediato riscontro giustificativo al disvalore oggettivo della condotta e alla intensità del dolo, fattori ritenuti ostativi rispetto alla causa di non punibilità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.