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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:T:2008:331
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Italia / Commissione (causa T‑181/06) «FEAOG – Sezione “garanzia”– Spese escluse dal finanziamento comunitario – Rettifiche finanziarie – Ortofrutticoli – Latticini – Seminativi – Sviluppo rurale – Inosservanza dei termini di pagamento»

1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori (Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 2, n. 1, e n. 2200/96, art. 13, n. 2) (v. punti 39-47)

2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Regolamento n. 2200/96 (Regolamento del Consiglio n. 2200/96, art. 30, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 659/97, art. 17, n. 2) (v. punti 57-61)

3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (v. punto 65)

4. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione (v. punto 68)

5. Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco (v. punto 160)

6. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Rifiuto di prendere a carico spese irregolari (v. punti 181-184)

7. Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata (Regolamento della Commissione n. 3887/92, art. 6, n. 1) (v. punto 195) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 124, pag. 21), nella parte in cui esclude alcune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori degli ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei seminativi, dello sviluppo rurale nonché in materia di termini di pagamento.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Italia / Commissione (causa T‑181/06) «FEAOG – Sezione “garanzia”– Spese escluse dal finanziamento comunitario – Rettifiche finanziarie – Ortofrutticoli – Latticini – Seminativi – Sviluppo rurale – Inosservanza dei termini di pagamento» 1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori (Regolamenti del Consiglio n. 2988/95, art. 2, n. 1, e n. 2200/96, art. 13, n. 2) (v. punti 39-47) 2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Regolamento n. 2200/96 (Regolamento del Consiglio n. 2200/96, art. 30, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 659/97, art. 17, n. 2) (v. punti 57-61) 3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria (v. punto 65) 4. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Procedura di liquidazione dei conti – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione (v. punto 68) 5. Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco (v. punto 160) 6. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Rifiuto di prendere a carico spese irregolari (v. punti 181-184) 7. Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata (Regolamento della Commissione n. 3887/92, art. 6, n. 1) (v. punto 195) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 124, pag. 21), nella parte in cui esclude alcune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori degli ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei seminativi, dello sviluppo rurale nonché in materia di termini di pagamento. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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